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Regime Forfettario

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Affitto di poltrona per barbiere e parrucchiere in regime forfettario

Affitto di poltrona in regime forfettario in un salone di barbiere

L’affitto di poltrona permette a un barbiere o parrucchiere di lavorare all’interno del salone di un altro acconciatore mantenendo una propria attività autonoma. È una soluzione sempre più utilizzata per condividere locali e costi senza creare necessariamente un rapporto di lavoro dipendente.

Ma come deve essere gestito il corrispettivo? Un barbiere in regime forfettario può concedere una poltrona a un altro professionista? Come si emette la fattura e il compenso ricevuto concorre al limite degli 85.000 euro?

Vediamo come funziona l’affitto di poltrona dal punto di vista contrattuale, amministrativo e fiscale.

Affitto di poltrona: la risposta in breve

Sì, anche un barbiere o parrucchiere in regime forfettario può concedere in uso una poltrona e una parte del proprio salone a un altro operatore, purché siano rispettati i requisiti professionali, amministrativi, fiscali e igienico-sanitari previsti.

Il rapporto deve essere effettivamente autonomo: chi prende in affitto la poltrona svolge la propria attività per conto proprio, risponde dei propri clienti e deve adempiere autonomamente agli obblighi fiscali e amministrativi.

Il titolare del salone che applica il regime forfettario deve documentare il corrispettivo ricevuto. L’importo incassato concorre inoltre ai ricavi complessivi da considerare ai fini del regime forfettario.

Che cos’è l’affitto di poltrona

Con l’affitto di poltrona il titolare di un salone mette a disposizione di un altro operatore una postazione di lavoro all’interno dei propri locali.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiarito che questa formula può comprendere sia una parte dell’immobile sia le attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività, dietro pagamento di un corrispettivo.

Per l’attività di acconciatore, nella quale rientrano anche il taglio e il trattamento della barba, il riferimento principale è la legge n. 174 del 17 agosto 2005.

La vecchia distinzione tra barbiere, parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna è stata ricondotta dalla legge alla denominazione generale di attività di acconciatore.

L’affitto di poltrona è legale?

Sì. Il Ministero ha riconosciuto espressamente la possibilità di utilizzare questo modello contrattuale per le attività di acconciatore.

Nel parere del 9 giugno 2015 il MIMIT ha ricondotto l’affitto di poltrona alla figura prevista dall’articolo 1615 e seguenti del Codice civile, relativa alla gestione e al godimento di una cosa produttiva.

Il principio fondamentale è che concedente e affittuario devono rimanere due soggetti economicamente autonomi.

Chi prende in affitto la poltrona deve avere una propria partita IVA?

Quando l’affitto di poltrona viene utilizzato come modalità stabile per esercitare autonomamente l’attività, l’operatore deve essere correttamente inquadrato per lo svolgimento della propria attività.

Nel caso tipico di due imprese autonome, ciascuna possiede la propria posizione fiscale e gestisce separatamente:

  • i propri clienti;
  • i propri ricavi;
  • le fatture e i corrispettivi;
  • la propria contabilità;
  • gli adempimenti fiscali e previdenziali;
  • le responsabilità connesse ai servizi effettuati.

Anche l’operatore che prende in affitto la poltrona può applicare il regime forfettario, se possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa.

Abilitazione professionale, SCIA e responsabile tecnico

L’affitto della postazione non consente di aggirare i requisiti richiesti per esercitare l’attività di acconciatore.

L’operatore deve possedere la necessaria abilitazione professionale. Quando avvia la propria attività nella postazione presa in affitto, deve inoltre verificare gli adempimenti richiesti dal SUAP del Comune competente.

Il MIMIT ha chiarito che l’impresa che avvia una propria attività in una nuova sede o unità locale attraverso l’affitto di poltrona deve, quando previsto, presentare un’apposita SCIA.

Ogni impresa deve inoltre poter individuare il proprio responsabile tecnico secondo le regole applicabili all’attività esercitata.

Poiché possono esistere disposizioni regionali e regolamenti comunali specifici, prima di sottoscrivere il contratto è sempre opportuno verificare la procedura richiesta dal SUAP territorialmente competente.

Le due attività devono rimanere autonome

Uno degli aspetti più importanti dell’affitto di poltrona è l’effettiva autonomia tra il titolare del salone e l’operatore che utilizza la postazione.

Il Ministero sottolinea infatti che questa indipendenza distingue l’affitto di poltrona da un rapporto di lavoro dipendente o da altre forme di collaborazione.

È quindi opportuno che dal contratto e dall’organizzazione concreta dell’attività risultino chiaramente:

  • l’autonomia economica dei due operatori;
  • la responsabilità di ciascuno verso i propri clienti;
  • la separazione degli incassi;
  • la distinta documentazione fiscale;
  • l’individuazione della postazione utilizzata;
  • le attrezzature eventualmente concesse in uso;
  • le rispettive responsabilità igienico-sanitarie e professionali.

Si possono utilizzare le stesse attrezzature?

Il contratto può comprendere anche l’utilizzo delle attrezzature presenti nel salone.

Il MIMIT ha tuttavia evidenziato l’opportunità di ridurre il più possibile la commistione tra le due attività, sia per motivi igienico-sanitari sia per rendere immediatamente individuabili le rispettive responsabilità.

A livello nazionale non è stato stabilito un obbligo generale di utilizzare strumenti completamente separati, ma possono esistere disposizioni regionali o locali più restrittive.

Cosa deve prevedere il contratto di affitto di poltrona

È opportuno predisporre un contratto scritto che descriva chiaramente il rapporto tra le parti.

Tra gli elementi da definire è utile indicare:

  • i dati del titolare del salone e dell’affittuario;
  • la postazione e gli spazi concessi in uso;
  • le attrezzature comprese nel contratto;
  • la durata del rapporto;
  • il corrispettivo e le modalità di pagamento;
  • le eventuali spese comprese nel prezzo;
  • le modalità di utilizzo degli spazi comuni;
  • gli obblighi relativi a pulizia e igiene;
  • le responsabilità delle parti;
  • le modalità di recesso e cessazione del rapporto.

Il contratto deve soprattutto essere coerente con ciò che accade realmente nel salone. Un accordo formalmente definito come affitto di poltrona non deve mascherare un rapporto di lavoro dipendente.

Come si stabilisce il corrispettivo dell’affitto di poltrona?

Non esiste un importo nazionale prestabilito per l’affitto di una poltrona.

Il corrispettivo viene definito contrattualmente dalle parti tenendo conto, per esempio, della postazione concessa, della zona in cui si trova il salone, delle attrezzature disponibili e dei servizi inclusi.

È importante che il contratto indichi in maniera chiara sia l’importo sia ciò che viene messo a disposizione dell’affittuario.

Come fatturare l’affitto di poltrona in regime forfettario

Quando il titolare del salone in regime forfettario incassa il corrispettivo per la postazione concessa in uso, deve documentare fiscalmente l’operazione.

Il contribuente forfettario emette la fattura senza addebito dell’IVA, secondo le regole proprie del regime.

Nella fattura elettronica del contribuente forfettario viene utilizzato il codice natura N2.2 – operazioni non soggette.

Quando l’importo dell’operazione non soggetta a IVA supera 77,47 euro, sulla fattura è normalmente dovuta anche l’imposta di bollo di 2 euro.

Nella descrizione della fattura è opportuno indicare con precisione il periodo e la natura del corrispettivo, per esempio:

Corrispettivo per utilizzo postazione di lavoro e attrezzature presso salone di acconciatura – mese di riferimento.

Il corrispettivo concorre al limite di 85.000 euro?

Sì, se il corrispettivo costituisce un ricavo dell’attività esercitata deve essere considerato ai fini del regime forfettario.

Quando vengono esercitate contemporaneamente più attività con codici ATECO differenti, la normativa stabilisce che per verificare il limite di accesso al regime forfettario bisogna considerare la somma dei ricavi e dei compensi delle diverse attività.

Il limite ordinario è attualmente pari a 85.000 euro. Se i ricavi o compensi superano 85.000 euro ma non 100.000 euro, il regime cessa dall’anno successivo. Se invece vengono superati 100.000 euro, l’uscita dal forfettario avviene nello stesso anno secondo le regole previste dalla normativa.

Per approfondire puoi consultare la nostra guida sul limite di 85.000 euro nel regime forfettario.

Codice ATECO del barbiere e coefficiente di redditività

Con la classificazione ATECO 2025, l’attività di parrucchiere e barbiere è identificata dal codice:

96.21.00 – Servizi di parrucchieri e barbieri

Per il calcolo del reddito nel regime forfettario, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti basati sulla classificazione ATECO 2025, continuano ad applicarsi i coefficienti previsti sulla base della precedente classificazione.

Per l’attività di acconciatore, appartenente al gruppo dei servizi alla persona, il coefficiente di redditività applicabile è attualmente pari al 67%.

Se l’affitto delle postazioni assume carattere abituale e costituisce una vera attività aggiuntiva rispetto all’attività di acconciatore, è opportuno verificare se debba essere comunicato un ulteriore codice ATECO.

In presenza di più attività, se queste appartengono a gruppi con coefficienti di redditività differenti, i relativi ricavi devono essere distinti nel quadro LM della dichiarazione.

Il barbiere forfettario può dedurre i costi della poltrona?

Il regime forfettario non consente di dedurre analiticamente i normali costi sostenuti per l’attività.

Questo significa che anche il barbiere che prende in affitto una postazione e paga, per esempio, 500 euro al mese al titolare del salone non sottrae direttamente quei 500 euro dai propri ricavi se applica il regime forfettario.

I costi dell’attività sono infatti riconosciuti forfettariamente attraverso il coefficiente di redditività.

Esempio pratico

Un barbiere titolare di un salone in regime forfettario concede una postazione a un secondo acconciatore autonomo per 600 euro al mese.

In un anno incassa:

600 euro × 12 mesi = 7.200 euro

Supponiamo che nello stesso anno il titolare abbia incassato anche 45.000 euro dai propri clienti.

Ai fini della verifica del limite del regime forfettario dovrà considerare complessivamente i ricavi rilevanti delle attività esercitate:

45.000 euro + 7.200 euro = 52.200 euro

Il modo in cui i 7.200 euro devono essere classificati nella dichiarazione dipende dall’inquadramento concreto dell’attività di concessione della postazione e dall’eventuale presenza di un codice attività aggiuntivo.

Chi emette il documento fiscale al cliente?

Uno degli errori più importanti da evitare è confondere gli incassi delle due attività.

Se l’operatore che prende in affitto la poltrona è un’impresa autonoma, i servizi effettuati ai suoi clienti devono essere fiscalmente attribuiti alla sua attività.

Il titolare del salone, invece, documenta il corrispettivo ricevuto per la concessione della postazione.

In questo modo rimangono distinti:

  • i clienti dei due operatori;
  • i rispettivi fatturati;
  • gli adempimenti fiscali;
  • le responsabilità professionali.

Errori da evitare nell’affitto di poltrona

  • lavorare senza un contratto scritto che definisca chiaramente il rapporto;
  • non verificare gli adempimenti richiesti dal SUAP;
  • utilizzare l’affitto di poltrona per mascherare un rapporto di lavoro dipendente;
  • confondere gli incassi dei due operatori;
  • utilizzare un unico sistema di documentazione fiscale per entrambe le imprese;
  • non verificare i requisiti professionali dell’affittuario;
  • non considerare il corrispettivo percepito ai fini dei limiti del regime forfettario;
  • non verificare se l’attività abituale di concessione delle postazioni richieda un ulteriore codice ATECO;
  • ignorare le disposizioni regionali o comunali in materia igienico-sanitaria.

Affitto di poltrona e regime forfettario: in sintesi

L’affitto di poltrona può rappresentare una soluzione utile sia per il titolare di un salone che dispone di postazioni inutilizzate sia per un barbiere o parrucchiere che vuole lavorare autonomamente senza sostenere immediatamente il costo di un proprio locale.

Per utilizzarlo correttamente è però fondamentale mantenere una reale separazione tra le due attività.

  • Il rapporto deve essere regolato da un contratto chiaro.
  • L’affittuario deve possedere i requisiti professionali richiesti.
  • Devono essere verificati SCIA e adempimenti presso il SUAP.
  • Ogni operatore gestisce autonomamente clienti, incassi e documenti fiscali.
  • Il titolare forfettario documenta il corrispettivo ricevuto senza applicazione dell’IVA secondo le regole del regime.
  • Il corrispettivo rilevante concorre alla verifica del limite di ricavi del regime forfettario.

Fonti ufficiali

  • MIMIT – Circolare 31 gennaio 2014 sull’affitto di poltrona
  • MIMIT – Parere 9 giugno 2015 sull’affitto di poltrona
  • MIMIT – Affitto di poltrona, SCIA e coesistenza di più attività
  • Normattiva – Legge 17 agosto 2005 n. 174, attività di acconciatore
  • ISTAT – Classificazione ATECO 2025
  • Agenzia delle Entrate – Guida alla compilazione della fattura elettronica

Domande frequenti sull’affitto di poltrona

Un barbiere in regime forfettario può affittare una poltrona del proprio salone?

Sì. L’affitto di poltrona è ammesso per l’attività di acconciatore, purché il rapporto sia correttamente organizzato e siano rispettati i requisiti professionali, amministrativi, fiscali e igienico-sanitari previsti.

Chi prende in affitto la poltrona deve avere la partita IVA?

Quando opera come impresa autonoma stabile all’interno del salone, deve essere correttamente inquadrato per l’esercizio della propria attività e gestire autonomamente clienti, ricavi e adempimenti fiscali.

Serve la SCIA per l’affitto di poltrona?

L’operatore che avvia una propria attività nella sede in cui utilizza la postazione deve verificare la presentazione della SCIA e gli altri adempimenti previsti dal SUAP competente. Possono inoltre esistere disposizioni regionali e comunali specifiche.

Come fattura il corrispettivo un barbiere in regime forfettario?

Il titolare in regime forfettario documenta il corrispettivo senza addebitare l’IVA. Nella fattura elettronica viene utilizzato il codice natura N2.2 e, quando ne ricorrono le condizioni, è dovuta l’imposta di bollo.

Il corrispettivo dell’affitto di poltrona concorre al limite di 85.000 euro?

Se il corrispettivo costituisce un ricavo dell’attività esercitata, deve essere considerato insieme agli altri ricavi e compensi rilevanti. In presenza di più attività con diversi codici ATECO, per verificare il limite del regime forfettario si considera la somma dei relativi ricavi e compensi.

Un barbiere forfettario può dedurre il costo dell’affitto della poltrona?

No, il normale costo sostenuto per la postazione non viene dedotto analiticamente nel regime forfettario. I costi dell’attività sono riconosciuti forfettariamente attraverso il coefficiente di redditività.

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