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Commercialista per tecnico di laboratorio biomedico: ATECO, Albo, INPS e forfettario

Un commercialista per tecnico sanitario di laboratorio biomedico deve partire dall’attività realmente svolta, perché non esiste un unico codice ATECO valido per tutti. Il TSLB è una professione sanitaria regolamentata, ma la sua attività autonoma può assumere forme diverse: laboratorio sanitario, analisi tecniche, ricerca, attività scientifica o collaborazione professionale con strutture già organizzate.

La FNO TSRM e PSTRP ha chiarito che, con ATECO 2025, le attività del tecnico sanitario di laboratorio biomedico possono ricadere nelle divisioni 71, 72 o 86 a seconda del servizio concreto. Per questo il commercialista non deve assegnare automaticamente il codice di un laboratorio medico al singolo professionista.

Cosa deve controllare un commercialista per tecnico di laboratorio biomedico

  • attività realmente svolta;
  • corretto codice ATECO nelle divisioni 71, 72 o 86;
  • iscrizione all’Albo TSLB presso l’Ordine TSRM-PSTRP;
  • regime forfettario o ordinario;
  • coefficiente di redditività del codice effettivamente scelto;
  • Gestione Separata INPS;
  • eventuale lavoro dipendente parallelo;
  • contratti con laboratori, cliniche e strutture sanitarie;
  • prestazioni sanitarie, scientifiche o tecniche;
  • IVA e fatturazione;
  • Sistema Tessera Sanitaria nei casi previsti;
  • privacy, assicurazione e formazione.

Non esiste un unico ATECO per il TSLB

La FNO TSRM e PSTRP ha precisato che per il tecnico sanitario di laboratorio biomedico non è possibile indicare un unico codice ATECO di riferimento. Le attività possono rientrare, per esempio, nelle divisioni 71, 72 o 86.

Questo è il punto più importante della gestione fiscale: prima si definisce il servizio svolto, poi si sceglie il codice. Non si parte né dal nome della professione né dal coefficiente fiscale più conveniente.

Quando può entrare in gioco la divisione 86

La divisione 86 riguarda le attività per la salute umana. Può essere pertinente quando il professionista svolge prestazioni sanitarie riconducibili al proprio profilo all’interno di strutture sanitarie o in altri contesti professionali compatibili.

RF ha già una guida completa sulla Partita IVA del tecnico di laboratorio biomedico, che approfondisce le diverse possibilità di inquadramento.

86.91.02 descrive il laboratorio medico, non automaticamente il singolo professionista

ATECO 2025 utilizza il codice 86.91.02 – Attività di laboratorio medico per l’attività economica dei laboratori che forniscono analisi cliniche e altri servizi di laboratorio medico.

Questo non significa che ogni TSLB freelance debba usare automaticamente 86.91.02. Se il tecnico presta la propria attività a una struttura già organizzata, il codice deve descrivere la sua prestazione professionale e non l’attività complessiva del laboratorio committente.

Divisione 71: prove e analisi tecniche

La divisione 71 comprende anche attività di prova, analisi e controllo tecnico. Può diventare rilevante quando il TSLB svolge attività tecniche non riconducibili direttamente a una prestazione sanitaria al paziente.

In questi casi il commercialista deve verificare con precisione il contenuto del servizio: un’analisi tecnica per un’impresa o un laboratorio industriale non assume natura sanitaria solo perché viene svolta da un professionista sanitario.

Divisione 72: ricerca e sviluppo

La divisione 72 riguarda ricerca e sviluppo sperimentale. Può diventare pertinente per attività scientifiche, sperimentali o di ricerca svolte in autonomia o per conto di enti, imprese, università e centri di ricerca.

Il commercialista deve distinguere questa attività dalla prestazione sanitaria ordinaria perché possono cambiare ATECO, trattamento IVA, contratto e struttura dei costi.

Albo TSRM-PSTRP: iscrizione obbligatoria

Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico è una professione sanitaria regolamentata. Per esercitare occorrono titolo abilitante e iscrizione al relativo Albo presso l’Ordine TSRM e PSTRP territorialmente competente.

Il commercialista dovrebbe verificare che fatture, sito professionale, contratti e documenti riportino in modo coerente l’attività e il titolo professionale realmente esercitato.

Regime forfettario: il coefficiente dipende dal codice effettivo

Il TSLB può utilizzare il regime forfettario se esercita come persona fisica e rispetta tutti i requisiti previsti. Il coefficiente di redditività non deve però essere deciso in astratto: dipende dal codice ATECO concretamente adottato.

Nelle principali attività professionali delle aree 71, 72 e 86 il coefficiente è spesso del 78%, ma il commercialista deve verificare il codice esatto prima di effettuare qualsiasi calcolo fiscale.

Gestione Separata INPS nel 2026

Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico non dispone di una Cassa previdenziale autonoma di categoria. Per la libera professione, in assenza di altra previdenza obbligatoria, il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS.

Nel 2026 l’aliquota complessiva ordinaria per i professionisti senza altra copertura previdenziale è del 26,07%, secondo la circolare INPS n. 8/2026.

Dipendente e Partita IVA insieme

Molti tecnici di laboratorio biomedico lavorano come dipendenti e possono valutare attività professionale autonoma aggiuntiva. Il commercialista deve però verificare contratto di lavoro, eventuali incompatibilità, autorizzazioni e cause ostative del regime forfettario.

La presenza di un’altra copertura previdenziale obbligatoria può inoltre modificare l’aliquota dovuta alla Gestione Separata.

Collaborazioni con laboratori e strutture sanitarie

Il professionista può collaborare con laboratori analisi, cliniche, poliambulatori, centri sanitari o altre strutture autorizzate. Il contratto dovrebbe indicare con chiarezza prestazione, compenso, responsabilità, turni, modalità di fatturazione e copertura assicurativa.

Se il rapporto presenta orari imposti, inserimento stabile nell’organizzazione e assenza di reale autonomia, il commercialista dovrebbe segnalare la necessità di una valutazione anche lavoristica.

Attività sanitaria e attività scientifica: fatture diverse

Una prestazione sanitaria, un’attività di ricerca e un’analisi tecnica per un’impresa non sono la stessa cosa. Possono cambiare descrizione della fattura, trattamento IVA e codice ATECO.

Per questo è utile separare i flussi per tipologia di attività e non fatturare tutto con una descrizione generica come “prestazione professionale”.

Prestazioni sanitarie e IVA

Le prestazioni sanitarie possono rientrare nell’esenzione IVA quando hanno finalità diagnostica, terapeutica o di cura della persona e sono rispettati i requisiti previsti dalla normativa.

Attività di ricerca, consulenza scientifica, analisi industriali o servizi tecnici possono invece avere un trattamento diverso. La qualifica sanitaria del professionista non rende automaticamente esente qualsiasi fattura.

Sistema Tessera Sanitaria

Quando il professionista eroga prestazioni sanitarie direttamente a persone fisiche, il commercialista deve verificare se ricorrono obblighi verso il Sistema Tessera Sanitaria e le relative regole sui dati sanitari.

Se invece il TSLB fattura a una struttura sanitaria per una collaborazione professionale, il flusso documentale è diverso. È quindi importante distinguere paziente privato e struttura committente.

Privacy e gestione dei dati

Il tecnico di laboratorio biomedico può entrare in contatto con dati sanitari e informazioni particolarmente delicate. Il commercialista non gestisce la parte clinica, ma deve assicurarsi che l’organizzazione amministrativa dello studio non esponga dati dei clienti o dei pazienti in modo improprio.

Archiviazione, backup, software utilizzati e modalità di scambio documentale con strutture e committenti devono essere coerenti con il livello di riservatezza richiesto.

RC professionale, ECM e formazione

Tra i costi tipici possono rientrare polizza RC professionale, quota dell’Ordine, formazione ECM, corsi specialistici e aggiornamento professionale.

Nel forfettario questi costi non vengono dedotti analiticamente. Il commercialista dovrebbe quindi confrontare periodicamente il costo reale dell’attività con la percentuale di costi riconosciuta dal coefficiente.

Trasferte e più committenti

Il professionista può collaborare con più laboratori o strutture, anche in sedi diverse. Trasporti, parcheggi, pernottamenti e altri costi di trasferta possono incidere molto sul margine reale.

Nel regime forfettario i normali riaddebiti di trasferta non sono automaticamente esclusi dai compensi e vanno gestiti correttamente nel contratto e nella fattura.

Quando il forfettario può essere poco conveniente

Se il codice scelto applica il coefficiente del 78%, il sistema presume costi pari al 22% dei compensi. Se trasferte, assicurazione, formazione, software, attrezzatura e collaborazioni superano stabilmente questa percentuale, il regime ordinario può diventare competitivo.

Il confronto deve essere effettuato sui costi reali e sul codice ATECO effettivamente adottato, non su una simulazione generica.

Ricerca, consulenza e attività secondarie

Il TSLB può svolgere attività di ricerca, formazione, consulenza scientifica o supporto tecnico oltre alla prestazione sanitaria. Se queste attività diventano autonome e abituali, il commercialista deve verificare eventuali codici aggiuntivi.

È importante anche separare i compensi per attività differenti quando cambiano coefficiente fiscale o trattamento IVA.

Documenti da consegnare al commercialista

  • attribuzione Partita IVA;
  • iscrizione all’Albo TSLB;
  • descrizione dettagliata delle attività svolte;
  • contratti con laboratori e strutture;
  • fatture emesse e incassi;
  • eventuale documentazione Sistema TS;
  • posizione Gestione Separata;
  • eventuale rapporto di lavoro dipendente;
  • polizza RC professionale;
  • documentazione di formazione e trasferte;
  • ultima dichiarazione fiscale.

Controlli periodici utili

  • compensi incassati per committente;
  • corretto ATECO rispetto alle attività reali;
  • stima Gestione Separata;
  • stima imposta sostitutiva;
  • costi reali dell’attività;
  • compatibilità con lavoro dipendente;
  • nuove attività di ricerca o consulenza;
  • convenienza aggiornata tra forfettario e ordinario.

Errori frequenti nella gestione fiscale del TSLB

  • assegnare automaticamente 86.91.02 al singolo professionista;
  • cercare un unico ATECO valido per ogni attività;
  • scegliere il codice in base al coefficiente fiscale;
  • confondere attività sanitaria, ricerca e analisi tecnica;
  • applicare sempre l’esenzione IVA;
  • ignorare l’Albo professionale;
  • iscriversi ad Artigiani o Commercianti per una normale libera professione;
  • non verificare la compatibilità con un lavoro dipendente.

Come scegliere un commercialista per tecnico di laboratorio biomedico

Un commercialista tecnico laboratorio biomedico dovrebbe conoscere le differenze tra attività sanitaria, ricerca e analisi tecnica, oltre ad Albo TSRM-PSTRP, Gestione Separata, IVA e rapporti con strutture.

Prima di affidare l’incarico conviene chiedere come verranno scelti e verificati i codici ATECO, gestiti i diversi committenti, separati i servizi e monitorata la convenienza del regime fiscale.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO del tecnico di laboratorio biomedico?

Non esiste un unico codice valido per tutti. La FNO TSRM-PSTRP indica che le attività possono ricadere, a seconda dei casi, nelle divisioni 71, 72 o 86 di ATECO 2025.

Il TSLB deve essere iscritto all’Albo?

Sì. È una professione sanitaria regolamentata e richiede l’iscrizione al relativo Albo presso l’Ordine TSRM-PSTRP.

Quale INPS paga il TSLB freelance?

In assenza di altra previdenza obbligatoria, normalmente la Gestione Separata INPS. Nel 2026 l’aliquota ordinaria per i professionisti senza altra copertura è del 26,07%.

Il coefficiente forfettario è sempre 78%?

No: va verificato sul codice ATECO concretamente adottato. Nelle principali attività professionali delle divisioni 71, 72 e 86 è spesso 78%, ma non va dato per scontato.

Serve un commercialista specializzato in tecnici di laboratorio biomedico?

Non è obbligatorio, ma è utile che il consulente sappia distinguere attività sanitaria, ricerca e analisi tecnica e conosca Albo, Gestione Separata e fatturazione sanitaria.

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