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Partita IVA tecnico di laboratorio biomedico: ATECO, Albo e INPS

Aprire la Partita IVA da tecnico sanitario di laboratorio biomedico nel 2026 richiede una verifica più accurata del normale codice ATECO. A differenza di altre professioni sanitarie, la FNO TSRM e PSTRP ha chiarito che non esiste un unico codice ATECO valido per tutti i tecnici di laboratorio biomedico: le attività concretamente svolte possono rientrare, a seconda dei casi, nelle divisioni 71, 72 o 86 di ATECO 2025.

Il professionista deve possedere il titolo abilitante ed essere iscritto al relativo Albo dei Tecnici sanitari di laboratorio biomedico presso l’Ordine TSRM e PSTRP. Se svolge attività autonoma senza una cassa previdenziale di categoria, il riferimento previdenziale è normalmente la Gestione Separata INPS. Il regime forfettario può essere applicabile se sono rispettati tutti i requisiti generali, ma il codice ATECO va scelto sulla prestazione effettiva e non copiato da una guida generica.

Tecnico di laboratorio biomedico: quadro rapido

  • Professione: sanitaria regolamentata.
  • Albo: Tecnici sanitari di laboratorio biomedico presso l’Ordine TSRM-PSTRP.
  • ATECO: non esiste un unico codice valido in ogni caso.
  • Possibili aree ATECO 2025: divisioni 71, 72 o 86, secondo l’attività concretamente svolta.
  • Forfettario: possibile se il professionista persona fisica rispetta requisiti e cause di esclusione.
  • Coefficiente: va verificato sul codice effettivamente scelto; nelle principali attività professionali delle aree 71, 72 e 86 è normalmente 78%.
  • Previdenza: Gestione Separata INPS in assenza di altra copertura obbligatoria.

Perché non esiste un solo codice ATECO

Nel raccordo tra professioni sanitarie e ATECO 2025, la FNO TSRM e PSTRP riporta per il tecnico sanitario di laboratorio biomedico una conclusione molto precisa: non è possibile indicare un unico codice di riferimento, perché le attività esercitate possono rientrare, ad esempio, nelle divisioni 71, 72 e 86.

Questo significa che non è corretto assegnare automaticamente al professionista il codice di un laboratorio medico solo perché nel nome della professione compare la parola “laboratorio”. ATECO classifica l’attività economica svolta, non il titolo professionale. Un tecnico che presta la propria opera in un laboratorio sanitario, uno che svolge attività scientifica o di ricerca e uno che eroga servizi tecnici diversi possono avere inquadramenti differenti.

86.91.02: quando riguarda il laboratorio medico

ATECO 2025 utilizza il codice 86.91.02 – Attività di laboratorio medico per i laboratori che forniscono analisi cliniche e altri servizi di laboratorio medico. La classificazione include, tra gli esempi, laboratori di analisi del sangue e alcune attività diagnostiche di laboratorio.

Questo codice descrive però l’attività del laboratorio come unità economica. Non va quindi attribuito automaticamente al singolo tecnico che collabora professionalmente con una struttura già organizzata. Se il professionista opera in autonomia senza gestire un proprio laboratorio sanitario, bisogna analizzare il servizio effettivamente reso e il rapporto con il committente.

Divisioni 71 e 72: analisi tecniche e ricerca

La divisione 71 comprende attività professionali e tecniche, tra cui prove, analisi e controlli tecnici non classificati come laboratorio medico. La divisione 72 riguarda invece ricerca e sviluppo sperimentale. Possono diventare pertinenti quando il tecnico svolge attività scientifiche, sperimentali o di analisi che non costituiscono direttamente prestazioni di laboratorio medico a pazienti.

La distinzione è importante anche per la fatturazione: un’attività di ricerca o un’analisi tecnica per un’impresa non assume automaticamente natura sanitaria solo perché viene svolta da un professionista sanitario. Il codice e il trattamento IVA devono seguire la prestazione concretamente resa.

Titolo professionale e iscrizione all’Albo

Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico è una professione sanitaria regolamentata. Per esercitare professionalmente occorrono il titolo abilitante e l’iscrizione al relativo Albo presso l’Ordine TSRM e PSTRP competente. L’apertura della Partita IVA non sostituisce questi requisiti.

Il professionista deve inoltre rispettare il codice deontologico, gli obblighi assicurativi e le regole sulla formazione continua applicabili. Se l’attività viene svolta all’interno di strutture sanitarie autorizzate, vanno rispettate anche le procedure e responsabilità organizzative della struttura.

Come aprire la Partita IVA

  1. definire con precisione quali prestazioni autonome verranno rese;
  2. verificare che rientrino nelle competenze professionali del tecnico di laboratorio biomedico;
  3. individuare il codice ATECO più coerente con l’attività reale;
  4. aprire la Partita IVA come lavoratore autonomo professionale;
  5. iscriversi alla Gestione Separata INPS quando dovuta;
  6. impostare correttamente fatturazione, assicurazione professionale e adempimenti sanitari applicabili.

Regime forfettario

Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico che esercita come persona fisica può utilizzare il regime forfettario se rispetta il limite di ricavi o compensi e non ricade nelle cause di esclusione. Vanno verificati anche eventuali redditi di lavoro dipendente, partecipazioni societarie e rapporti prevalenti con datori o ex datori di lavoro.

Il coefficiente di redditività dipende dal codice ATECO scelto. Le principali attività professionali ricadenti nelle divisioni 71, 72 e 86 rientrano normalmente nel coefficiente del 78%, ma la verifica deve essere fatta sul codice effettivo. Non bisogna quindi partire dal coefficiente per scegliere il codice: l’ordine corretto è prima identificare l’attività e poi applicare il coefficiente previsto.

Gestione Separata INPS 2026

Non esiste una cassa previdenziale autonoma specifica per i tecnici sanitari di laboratorio biomedico. Per l’attività libero-professionale, in assenza di altra previdenza obbligatoria, il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS. La circolare INPS n. 8/2026 fissa l’aliquota complessiva al 26,07% per il professionista non pensionato e non assicurato presso altra forma obbligatoria.

Se il professionista è già assicurato presso un’altra gestione previdenziale obbligatoria, per esempio perché svolge anche lavoro dipendente, nei casi previsti l’aliquota della Gestione Separata è del 24%. A differenza di artigiani e commercianti, non esiste un contributo minimo fisso annuale: il versamento è calcolato sul reddito professionale imponibile.

Esempio fiscale con coefficiente 78%

Se il codice effettivamente scelto prevede coefficiente 78% e il professionista incassa 30.000 euro, il reddito forfettario lordo è 23.400 euro. Con Gestione Separata al 26,07%, una stima semplificata dei contributi è circa 6.100 euro.

I contributi previdenziali obbligatori versati e deducibili si sottraggono dal reddito forfettario prima dell’imposta sostitutiva. La base fiscale dell’esempio scende quindi a circa 17.300 euro; l’imposta è circa 865 euro al 5% oppure 2.595 euro al 15%. Il 5% spetta solo quando ricorrono tutte le condizioni previste per la nuova attività.

IVA delle prestazioni: non tutte le attività sono automaticamente esenti

La qualifica di professionista sanitario non rende automaticamente esente da IVA ogni servizio reso. L’esenzione sanitaria richiede che la prestazione abbia natura diagnostica, terapeutica o di cura della persona e che siano rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa.

Attività di ricerca, consulenza tecnica, analisi industriali o servizi privi di finalità sanitaria possono avere un trattamento diverso. Per questo la corretta descrizione in fattura deve essere coerente con la prestazione e con il codice ATECO adottato.

Dipendente e Partita IVA insieme

Un tecnico di laboratorio biomedico può trovarsi a svolgere contemporaneamente lavoro dipendente e libera professione. La compatibilità deve essere verificata sia rispetto al contratto di lavoro sia rispetto a eventuali vincoli del datore pubblico o privato. Sul piano previdenziale, la presenza di un’altra copertura obbligatoria può incidere sull’aliquota della Gestione Separata.

Per il forfettario va inoltre controllato il limite dei redditi da lavoro dipendente e la causa ostativa relativa all’attività svolta prevalentemente verso il datore o ex datore di lavoro, quando applicabile. La guida sui requisiti e cause di esclusione approfondisce queste verifiche.

Errori da evitare

  • assegnare automaticamente 86.91.02 al singolo professionista;
  • cercare un unico ATECO valido per tutti i tecnici di laboratorio biomedico;
  • scegliere il codice in base al coefficiente fiscale e non all’attività svolta;
  • confondere attività sanitaria, ricerca e analisi tecnica;
  • applicare automaticamente l’esenzione IVA a qualunque servizio;
  • ignorare Albo professionale e assicurazione;
  • calcolare l’imposta sostitutiva prima di dedurre i contributi previdenziali obbligatori.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO del tecnico di laboratorio biomedico?

Non esiste un unico codice valido per tutti. La FNO TSRM-PSTRP indica che le attività possono ricadere, a seconda dei casi, nelle divisioni 71, 72 o 86 di ATECO 2025.

Il tecnico di laboratorio biomedico deve iscriversi a un Albo?

Sì. È una professione sanitaria regolamentata e richiede l’iscrizione al relativo Albo presso l’Ordine TSRM e PSTRP.

Quale previdenza paga il tecnico di laboratorio biomedico freelance?

In assenza di una cassa professionale di categoria e di altra previdenza obbligatoria, normalmente la Gestione Separata INPS. Nel 2026 l’aliquota ordinaria è 26,07%.

Può usare il regime forfettario?

Sì, se esercita come persona fisica e rispetta tutti i requisiti e le cause di esclusione. Il coefficiente va verificato sul codice ATECO effettivamente adottato.

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