Un commercialista per podologo deve conoscere sia la fiscalità dei professionisti sia gli adempimenti tipici di una professione sanitaria. Con ATECO 2025 il codice di riferimento è 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a., che comprende espressamente l’attività di podologia. Nel regime forfettario il coefficiente di redditività è del 78%; in assenza di una Cassa autonoma, il libero professionista fa normalmente riferimento alla Gestione Separata INPS.
La gestione annuale deve coordinare anche Albo TSRM-PSTRP, Sistema Tessera Sanitaria, documentazione delle prestazioni, privacy, pagamenti tracciabili, studio professionale, collaborazioni con strutture, strumenti e materiali. Il podologo non va inoltre confuso con l’attività estetica di pedicure, che ha un diverso codice ATECO e un diverso perimetro professionale.
Commercialista per podologo: cosa deve controllare
- ATECO 86.99.09 e coefficiente 78%;
- iscrizione all’Albo dei Podologi presso l’Ordine TSRM-PSTRP;
- Gestione Separata INPS e aliquota personale;
- fatturazione delle prestazioni sanitarie;
- invio delle spese al Sistema Tessera Sanitaria;
- modalità di pagamento e detraibilità per il paziente;
- privacy e conservazione dei dati;
- studio proprio o collaborazione con strutture;
- eventuale vendita di prodotti o dispositivi;
- costi reali e convenienza del regime forfettario.
ATECO 2025 podologo: 86.99.09
Le note ufficiali ATECO 2025 dell’ISTAT includono nel codice 86.99.09 le attività di podologia, insieme ad altre attività professionali per la salute umana.
Per il dettaglio puoi consultare la scheda ATECO 86.99.09.
Podologo e pedicure estetico: attività diverse
La podologia è una professione sanitaria. Il pedicure estetico appartiene invece ai servizi di manicure e pedicure, classificati in ATECO 2025 nel 96.22.01. Non è corretto usare il codice estetico per una prestazione podologica sanitaria né trattare le due attività come equivalenti.
Per il confronto puoi consultare la scheda ATECO 96.22.01.
Profilo professionale e Albo
Il Ministero della Salute classifica il podologo tra le professioni sanitarie riabilitative e richiama il D.M. 14 settembre 1994 n. 666. Per esercitare occorrono titolo abilitante e iscrizione all’Albo dei Podologi presso l’Ordine TSRM-PSTRP competente.
La Commissione di albo nazionale Podologi pubblica documentazione e indicazioni professionali aggiornate.
Coefficiente forfettario del 78%
Nel regime forfettario il coefficiente di redditività è del 78%. Con 40.000 euro di compensi incassati, il reddito forfettario lordo è quindi pari a 31.200 euro.
Il restante 22% rappresenta i costi riconosciuti in modo forfettario. Affitto dello studio, autoclave, strumentazione, materiale monouso, assicurazione, software, formazione e trasferte non vengono dedotti singolarmente.
Gestione Separata INPS 2026
Il podologo libero professionista non dispone di una Cassa previdenziale autonoma. In assenza di un’altra forma obbligatoria di previdenza, il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS.
Per il 2026 l’INPS indica l’aliquota del 26,07% per i professionisti senza altra previdenza obbligatoria e il 24% nei casi previsti per chi è già assicurato presso altra forma pensionistica obbligatoria.
Minimale INPS 18.808 euro
Nel 2026 il minimale di reddito per l’accredito contributivo è pari a 18.808 euro. Per il professionista al 26,07% l’accredito dell’intero anno richiede contributi pari a circa 4.903,25 euro.
Il minimale non è però un contributo fisso: la Gestione Separata calcola i contributi in percentuale sul reddito soggetto alla gestione.
Rivalsa INPS del 4%
Il professionista iscritto alla Gestione Separata può addebitare al cliente una rivalsa previdenziale del 4%. È facoltativa, non sostituisce i contributi dovuti dal professionista e costituisce parte del compenso.
Sistema Tessera Sanitaria
Le spese per prestazioni rese dai podologi rientrano tra quelle comunicate al Sistema Tessera Sanitaria per la dichiarazione precompilata. L’Agenzia delle Entrate include espressamente i podologi tra i professionisti sanitari interessati.
Il commercialista deve controllare codice fiscale del paziente, classificazione della spesa, rimborsi, opposizioni e scadenze di trasmissione previste per l’anno.
Pagamento tracciabile e detrazione del paziente
Per molte spese sanitarie sostenute presso professionisti privati non accreditati, la detrazione IRPEF del paziente richiede un pagamento tracciabile. Carte, bonifici e altri strumenti ammessi permettono di documentare la modalità di pagamento anche ai fini del Sistema TS.
Il pagamento in contanti non è necessariamente vietato, ma può impedire la detrazione nei casi in cui la legge richiede la tracciabilità.
Prestazioni sanitarie e IVA
Le prestazioni sanitarie con finalità di diagnosi, cura o riabilitazione possono rientrare nell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, n. 18, del DPR 633/1972 quando sono soddisfatti i requisiti previsti.
Non va però applicato lo stesso trattamento a qualsiasi attività svolta dal professionista: servizi commerciali o operazioni prive di finalità sanitaria devono essere valutati separatamente. Nel forfettario opera inoltre la disciplina IVA propria del regime.
Fatture sanitarie nel 2026
Le regole di emissione delle fatture sanitarie sono cambiate più volte. Il divieto specifico di fatturazione tramite Sistema di Interscambio per gli operatori sanitari era stato previsto normativamente fino al 2025; per il 2026 il commercialista deve verificare la disciplina effettivamente vigente alla data di emissione e non copiare automaticamente procedure di anni precedenti.
Va sempre distinta la prestazione sanitaria resa a una persona fisica dai rapporti con strutture, imprese e altri committenti.
Studio professionale e autorizzazioni
L’apertura della Partita IVA e l’iscrizione all’Albo non sostituiscono eventuali requisiti regionali o locali dello studio. Un semplice studio professionale individuale e una struttura sanitaria organizzata possono essere soggetti ad adempimenti diversi.
Prima di assumere un locale o ampliare l’organizzazione conviene verificare destinazione d’uso, requisiti igienico-sanitari e autorizzazioni richieste da Regione e ASL.
Collaborazione con poliambulatori e studi sanitari
Il podologo può lavorare all’interno di poliambulatori e altre strutture. Il commercialista deve chiarire chi incassa dal paziente, chi emette il documento fiscale, quale compenso spetta al professionista e se la struttura trattiene un canone o una percentuale.
Nel forfettario le trattenute della struttura non riducono analiticamente il reddito imponibile: se diventano elevate, vanno confrontate con il 22% di costi presunti.
Strumentazione, sterilizzazione e materiali
Autoclave, micromotore, frese, strumenti manuali, aspirazione, DPI, materiale monouso e prodotti per la disinfezione rappresentano costi reali e ricorrenti. Anche manutenzione e sostituzione degli strumenti incidono sul margine.
Nel forfettario questi costi non vengono dedotti singolarmente: è quindi utile misurare il costo medio per seduta o per giornata di studio.
Ortesi e dispositivi: prestazione o vendita?
Nell’attività podologica possono essere utilizzati dispositivi e ortesi nell’ambito delle competenze professionali. Se accanto alla prestazione sanitaria nasce una vendita abituale e autonoma di prodotti o beni, va verificata la necessità di un’attività commerciale distinta e di un secondo codice ATECO.
Privacy e dati sanitari
Anamnesi, immagini e documentazione clinica contengono dati relativi alla salute. Software, archiviazione, accessi e backup devono quindi essere impostati con attenzione.
Il commercialista deve anche evitare che informazioni sanitarie non necessarie vengano inserite in causali bancarie o documenti contabili.
Podologo dipendente e Partita IVA
La libera professione può convivere con un rapporto di lavoro dipendente quando contratto e norme applicabili lo consentono. Nel pubblico vanno verificati anche incompatibilità e autorizzazioni.
La presenza di altra previdenza obbligatoria può modificare l’aliquota della Gestione Separata.
Assicurazione professionale
La polizza RC professionale deve essere coerente con le prestazioni effettivamente svolte e con i luoghi in cui vengono rese. Nel forfettario il premio resta un costo economico ma non viene dedotto analiticamente.
Tariffa e margine per seduta
Per capire se lo studio è sostenibile non basta guardare il fatturato mensile. È utile conoscere il ricavo medio per seduta e sottrarre almeno una quota dei costi ricorrenti: materiale monouso, sterilizzazione, canone dello studio, commissioni della struttura, software, assicurazione e tempo amministrativo.
Due podologi con gli stessi compensi possono avere margini molto diversi se uno lavora in uno studio proprio e l’altro riconosce una percentuale elevata a un poliambulatorio. Nel forfettario questa differenza non emerge dal reddito fiscale, perché entrambi applicano lo stesso coefficiente del 78%.
Prestazioni a domicilio e costi di trasferta
Le prestazioni domiciliari possono essere utili per alcuni pazienti ma richiedono tempo non fatturato, spostamenti, carburante, parcheggi e organizzazione dell’agenda. Nel regime forfettario questi costi non vengono dedotti analiticamente.
È quindi opportuno definire una tariffa domiciliare che tenga conto del tempo complessivo impegnato e non soltanto della durata della prestazione sanitaria.
No-show, cancellazioni e agenda dello studio
Le assenze senza preavviso possono incidere molto sulla redditività di uno studio individuale. Il professionista può adottare regole chiare per spostamenti e cancellazioni, purché comunicate correttamente al paziente e gestite in modo coerente sotto il profilo fiscale.
Monitorare tasso di occupazione dell’agenda, numero di appuntamenti annullati e ricavo medio per ora aiuta a capire se il problema è il numero di pazienti, il prezzo della prestazione o l’organizzazione degli appuntamenti.
Formazione ECM e aggiornamento professionale
Il podologo, come professionista sanitario, deve considerare anche il costo e il tempo dedicati alla formazione continua e agli obblighi professionali applicabili. Corsi, congressi, trasferte e aggiornamento tecnico rappresentano costi reali che nel forfettario restano assorbiti nel 22% presunto.
Quando la formazione è molto specialistica e costosa, la sua incidenza dovrebbe entrare nel calcolo della tariffa e nella verifica annuale di convenienza del regime fiscale.
Collaboratori e personale di studio
Segreteria, assistenza amministrativa o altri collaboratori possono migliorare l’organizzazione ma aumentano i costi fissi. Vanno inoltre verificati contratto, contribuzione, sicurezza e limiti del regime forfettario relativi alle spese per lavoro.
Se lo studio cresce fino a richiedere personale stabile o una struttura organizzata, il commercialista dovrebbe riesaminare sia il regime fiscale sia gli adempimenti sanitari e amministrativi collegati.
Esempio con 40.000 euro di compensi
Con 40.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo è 31.200 euro. I contributi obbligatori effettivamente versati e fiscalmente deducibili riducono poi la base dell’imposta sostitutiva.
La contribuzione INPS deve essere calcolata sulla posizione personale effettiva, distinguendo chi è soggetto al 26,07% da chi rientra nell’aliquota del 24%.
Quando il forfettario può essere poco conveniente
Il coefficiente 78% riconosce costi presunti pari al 22% dei compensi. Affitto, percentuali alle strutture, strumenti, sterilizzazione, materiali, assicurazione, formazione e software possono superare questa quota.
Quando i costi reali sono elevati è utile confrontare forfettario e ordinario considerando anche IVA sugli acquisti e investimenti programmati.
Documenti da dare al commercialista
- dati di iscrizione all’Albo;
- fatture e documenti delle prestazioni;
- riepilogo invii al Sistema Tessera Sanitaria;
- documentazione INPS e F24;
- estratti POS e bancari;
- contratti con strutture e poliambulatori;
- polizza professionale;
- documenti relativi allo studio;
- acquisti di strumenti e attrezzature;
- eventuale lavoro dipendente e altra previdenza obbligatoria.
Controlli periodici durante l’anno
È utile verificare periodicamente compensi incassati, soglie del forfettario, contributi da accantonare, invii Sistema TS, pagamenti tracciati, costi per seduta e rapporti con le strutture.
Partita IVA podologo e guida commercialista: intenti diversi
La guida sulla Partita IVA podologo approfondisce soprattutto apertura, ATECO, Albo e inquadramento iniziale. Questa pagina è dedicata alla gestione continuativa: Sistema TS, fatture, INPS, studio, strutture, dispositivi, pagamenti e costi reali.
Errori da evitare
- confondere podologia sanitaria e pedicure estetico;
- usare un vecchio codice ATECO invece di 86.99.09;
- confondere Gestione Separata INPS con una Cassa professionale inesistente;
- trattare il minimale INPS come contributo fisso;
- trascurare Sistema Tessera Sanitaria e modalità di pagamento;
- applicare automaticamente lo stesso trattamento IVA a qualsiasi servizio;
- aprire una struttura organizzata senza verificare autorizzazioni;
- scegliere il forfettario senza misurare costi reali.
Domande frequenti
Qual è il codice ATECO del podologo?
ATECO 2025 utilizza 86.99.09, che include espressamente l’attività di podologia.
Qual è il coefficiente forfettario?
Il coefficiente di redditività è del 78%.
Il podologo paga Gestione Separata INPS?
Normalmente sì, se esercita come libero professionista senza altra Cassa o previdenza obbligatoria. Nel 2026 l’aliquota ordinaria senza altra copertura è 26,07%.
Il podologo deve usare il Sistema Tessera Sanitaria?
Le spese per prestazioni rese dai podologi rientrano tra quelle comunicate al Sistema TS secondo le regole applicabili.
Podologo e pedicure estetico hanno lo stesso ATECO?
No. Il podologo usa 86.99.09; manicure e pedicure estetico rientrano nel 96.22.01.
Quando il forfettario può non convenire?
Quando studio, strutture, strumenti, sterilizzazione, materiali, assicurazione e software superano stabilmente il 22% dei compensi o gli investimenti rendono rilevante il recupero dell’IVA.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
