Un commercialista per agronomo e forestale deve coordinare ATECO 74.99.11, regime fiscale, EPAP, Modello 2, fatturazione e costi tecnici della libera professione. Nel regime forfettario il coefficiente di redditività è del 78%; sul fronte previdenziale EPAP applica nel 2026 un contributo soggettivo del 10%, solidarietà dello 0,2% e integrativo del 4%.
La gestione diventa più complessa quando l’attività comprende anche incarichi forestali, stime, progettazione rurale, direzione lavori, pianificazione territoriale o collaborazioni con società e studi tecnici. Il commercialista deve quindi distinguere correttamente attività professionale, eventuali codici secondari, volume d’affari e costi reali prima di valutare la convenienza del forfettario.
Cosa deve controllare il commercialista di un agronomo o forestale
- iscrizione all’Ordine e attività professionali effettivamente esercitate;
- ATECO 74.99.11 ed eventuali codici secondari;
- regime forfettario o ordinario;
- contributi EPAP soggettivo, solidarietà e integrativo;
- Modello 2 e scadenze EPAP;
- fatturazione del contributo integrativo del 4%;
- incarichi agronomici, forestali, estimativi e ambientali;
- attività svolte in STP o associazione professionale;
- costi di auto, rilievi, software, strumenti, assicurazione e trasferte;
- compatibilità con eventuale lavoro dipendente;
- convenienza reale del forfettario rispetto ai costi effettivi.
ATECO 2025: 74.99.11 per agronomi
La classificazione ATECO 2025 individua con il codice 74.99.11 – Attività di consulenza agraria fornite da agronomi la consulenza agronomica. Il codice ha sostituito il precedente 74.90.11 della classificazione precedente.
La documentazione ufficiale ISTAT distingue questo codice da quelli di agrotecnici, periti agrari, enologi ed enotecnici. RF dispone anche della Card ATECO 74.99.11.
Dottore agronomo e dottore forestale: stesso Ordine, attività diverse da distinguere
I titoli di dottore agronomo e dottore forestale appartengono allo stesso ordinamento professionale. Il CONAF ricorda che le competenze comprendono attività agricole, zootecniche, forestali, ambientali, estimative, territoriali e di gestione del mondo rurale.
L’ordinamento professionale CONAF prevede l’iscrizione all’Albo per l’esercizio delle attività professionali riservate. Il commercialista deve quindi verificare che descrizione fiscale e attività effettivamente svolta siano coerenti con il perimetro professionale.
Attività forestali: quando 74.99.11 può non bastare
Il codice 74.99.11 copre la consulenza agraria professionale, ma non tutte le attività legate ai boschi. Le note ATECO distinguono, per esempio, i servizi di supporto alla silvicoltura e alla gestione forestale dalle attività di consulenza agronomica.
Se il professionista svolge anche servizi operativi forestali, gestione di aree boschive o attività economiche ulteriori, il commercialista deve verificare se serve un secondo codice. Il semplice titolo di “forestale” non rende automaticamente appropriato un codice della divisione 02.
Agronomo, agrotecnico e perito agrario: previdenza diversa
Le professioni sono vicine ma non intercambiabili. Per l’agronomo il codice è 74.99.11 e la previdenza di riferimento è EPAP; per l’agrotecnico il codice è 74.99.12 e la previdenza è ENPAIA; per il perito agrario il codice è 74.99.13, anch’esso con previdenza ENPAIA.
RF ha guide separate sulla Partita IVA agrotecnico e sulla Partita IVA perito agrario. Il commercialista deve evitare di usare automaticamente ATECO e cassa previdenziale di una figura per un’altra.
EPAP 2026: contributo soggettivo del 10%
Per dottori agronomi e dottori forestali iscritti che esercitano la libera professione, il riferimento previdenziale è EPAP. L’Ente indica un contributo soggettivo obbligatorio pari al 10% del reddito professionale netto, ferma la possibilità di scegliere aliquote superiori di supercontribuzione.
Nel 2026 il contributo soggettivo minimo è pari a 739 euro, su un reddito netto minimo di 7.387 euro. Il reddito imponibile massimo indicato dall’Ente è 122.295 euro. Gli importi sono pubblicati nella pagina ufficiale EPAP sul pagamento dei contributi.
Contributo di solidarietà EPAP: 0,2%
Accanto al soggettivo è dovuto un contributo di solidarietà pari allo 0,2% del reddito professionale netto. Per il 2026 il minimo indicato da EPAP è di 15 euro.
Il commercialista deve tenere separata questa voce dal contributo soggettivo e dall’integrativo: sono componenti diverse della posizione previdenziale e non vanno sommate in modo indistinto nella previsione fiscale.
Contributo integrativo EPAP: 4%
Il contributo integrativo EPAP è pari al 4% del volume d’affari professionale. Nel 2026 il minimo è pari a 295 euro.
Il 4% va gestito correttamente in fattura e nel volume d’affari. Non è la rivalsa INPS tipica dei professionisti in Gestione Separata e non deve essere confuso con il contributo soggettivo deducibile dal reddito.
Minimi EPAP anche con reddito zero
EPAP precisa che i contributi minimi sono dovuti anche quando il professionista dichiara reddito zero o negativo, nei casi previsti dal regolamento. Questo rende importante una pianificazione di cassa fin dal primo anno, soprattutto quando l’attività parte lentamente.
Il commercialista dovrebbe quindi separare la previsione dei contributi minimi dalla stima dell’imposta sostitutiva: anche con imponibile fiscale molto basso può esistere comunque un debito previdenziale minimo.
Under 30: riduzione del 70% dei minimi
EPAP prevede per i nuovi iscritti con meno di 30 anni, quando sono dovuti soltanto i contributi minimi, una riduzione del 70% dei minimi per i primi tre anni.
L’agevolazione viene meno quando la contribuzione calcolata sui dati effettivi supera i minimi. Non è quindi uno sconto generalizzato del 70% su tutta la contribuzione EPAP.
Modello 2 EPAP: scadenza 31 luglio
Gli iscritti devono comunicare annualmente il reddito professionale all’EPAP tramite Modello 2. La scadenza ordinaria è il 31 luglio di ogni anno.
EPAP specifica che la dichiarazione è necessaria per aggiornare correttamente la posizione contributiva e predisporre i precalcoli dei versamenti. RF ha una guida dedicata alle scadenze EPAP 2026.
Acconti e saldo EPAP: una pianificazione separata dalle imposte
Nel 2026 il calendario ordinario EPAP prevede primo acconto il 5 aprile, Modello 2 il 31 luglio, secondo acconto il 5 agosto e saldo il 15 novembre. Le date previdenziali non coincidono con il calendario dell’imposta sostitutiva.
Per evitare concentrazioni di cassa, il commercialista dovrebbe costruire un calendario unico che integri EPAP, dichiarazione fiscale, acconti dell’imposta e bollo sulle fatture elettroniche.
Forfettario agronomo: coefficiente 78%
Per ATECO 74.99.11 il coefficiente di redditività è del 78%. Con 40.000 euro di compensi incassati, il reddito forfettario lordo è quindi pari a 31.200 euro.
Da questo importo si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e fiscalmente deducibili; sulla base residua si applica poi l’imposta sostitutiva del 5% o del 15% quando ne ricorrono le condizioni.
Reddito fiscale ed EPAP non sono la stessa base
Uno degli errori più frequenti è applicare meccanicamente il 10% EPAP al reddito forfettario ottenuto con il coefficiente del 78%. EPAP utilizza invece il reddito professionale netto e il volume d’affari secondo il proprio regolamento.
Il commercialista deve quindi tenere distinti almeno quattro dati: compensi incassati, reddito forfettario fiscale, reddito professionale EPAP e volume d’affari professionale. Solo così è possibile stimare correttamente imposta, soggettivo, solidarietà e integrativo.
Esempio con 40.000 euro di compensi
Con 40.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo è 31.200 euro. Questo dato serve per la fiscalità, ma non sostituisce il calcolo previdenziale EPAP.
La gestione corretta consiste nel determinare separatamente reddito fiscale, reddito professionale EPAP, contributi dovuti e contributi effettivamente versati nell’anno. Solo dopo si chiude il calcolo dell’imposta sostitutiva.
STP, associazioni professionali e società di ingegneria
L’agronomo o forestale può operare anche in società tra professionisti, associazioni o altre strutture consentite. EPAP prevede specifici obblighi di comunicazione del volume d’affari e delle quote di reddito professionale riferibili agli iscritti.
Quando il professionista entra in una STP, il commercialista deve verificare sia la posizione personale sia quella della società, evitando di considerare la contribuzione EPAP come limitata alle sole fatture emesse individualmente.
Agronomo dipendente e libera professione
Il lavoro dipendente non esclude automaticamente l’attività professionale autonoma. EPAP indica che l’obbligo di iscrizione può sussistere anche per chi esercita contemporaneamente la professione e un lavoro dipendente.
Il commercialista deve però controllare separatamente eventuali incompatibilità contrattuali, regole del pubblico impiego e cause ostative del forfettario. Previdenza e fiscalità seguono verifiche diverse.
Costi reali: strumenti, auto, software e trasferte
Un agronomo o forestale può sostenere spese per auto, carburante, rilievi, GPS, droni, software GIS/CAD, strumenti di misura, assicurazione, formazione, sopralluoghi e trasferte. Nel forfettario questi costi non vengono dedotti analiticamente.
Il coefficiente del 78% riconosce implicitamente costi pari al 22% dei compensi. Se i costi reali superano stabilmente questa percentuale, il commercialista dovrebbe confrontare il risultato con il regime ordinario.
Incarichi pubblici, bandi e fatture alla PA
Agronomi e forestali lavorano spesso con enti pubblici, consorzi, comuni o soggetti beneficiari di bandi agricoli e ambientali. In questi casi possono diventare importanti CUP, CIG, split payment quando applicabile al tipo di operazione, tracciabilità e corretta intestazione dell’incarico.
Il commercialista dovrebbe verificare la documentazione del singolo incarico prima della fatturazione, soprattutto quando compenso professionale e rimborso spese seguono regole differenti.
Documenti da consegnare al commercialista
- attribuzione Partita IVA e ATECO;
- iscrizione all’Ordine professionale;
- posizione EPAP;
- fatture emesse e compensi incassati;
- Modelli 2 EPAP precedenti;
- prospetti e pagamenti contributivi;
- polizza professionale;
- contratti e lettere d’incarico;
- documentazione di STP o associazioni;
- costi di software, strumenti e trasferte;
- eventuale rapporto di lavoro dipendente;
- ultima dichiarazione dei redditi.
Controlli trimestrali utili
- compensi incassati e proiezione annuale;
- stima dell’imposta sostitutiva;
- stima EPAP soggettivo, solidarietà e integrativo;
- acconti già versati e saldo atteso;
- nuovi incarichi e attività secondarie;
- costi reali rispetto al 22% implicito del forfettario;
- eventuali rapporti con STP o associazioni;
- scadenze del Modello 2;
- lavoro dipendente e compatibilità fiscale;
- convenienza aggiornata tra forfettario e ordinario.
Come scegliere un commercialista per agronomo e forestale
È utile scegliere un professionista che conosca EPAP e sappia distinguere reddito fiscale, reddito professionale e volume d’affari. Deve inoltre comprendere le differenze tra agronomo, forestale, agrotecnico e perito agrario e riconoscere quando un’attività forestale richiede un inquadramento ulteriore.
Prima di affidare l’incarico conviene chiedere come vengono gestiti Modello 2, acconti EPAP, attività miste, STP e confronto annuale tra costi reali e coefficiente del 78%.
Domande frequenti
Il codice ATECO 2025 specifico per la consulenza agraria fornita da agronomi è 74.99.11, che ha sostituito il precedente 74.90.11.
Per ATECO 74.99.11 il coefficiente di redditività del regime forfettario è del 78%.
EPAP prevede un soggettivo del 10% del reddito professionale netto, solidarietà dello 0,2% e integrativo del 4% del volume d’affari, con minimi 2026 rispettivamente di 739 euro, 15 euro e 295 euro.
La comunicazione annuale del reddito professionale deve essere trasmessa ordinariamente entro il 31 luglio.
No. L’agronomo e il forestale fanno riferimento a EPAP; l’agrotecnico e il perito agrario hanno invece previdenza ENPAIA.
Non necessariamente. Il codice 74.99.11 copre la consulenza agraria professionale; attività operative o economiche forestali ulteriori possono richiedere codici aggiuntivi da valutare sul caso concreto.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
