Fattura elettronica alle Canarie nel forfettario: IVA, N2.1 e XXXXXXX
Le Isole Canarie fanno parte della Spagna e dell’Unione Europea, ma sono escluse dal territorio IVA dell’Unione. Per una Partita IVA italiana in regime forfettario questo significa che una fattura verso un cliente alle Canarie non va trattata automaticamente come una normale operazione con cliente spagnolo: prima bisogna capire se stai fatturando un servizio o una cessione di beni e se il cliente è un’impresa/professionista oppure un privato.
Nel caso più frequente — prestazione di servizi generica resa a un cliente business stabilito alle Canarie — la territorialità segue gli articoli 7-ter e seguenti del DPR 633/1972: la fattura italiana viene emessa senza IVA e, nel file XML, il codice natura normalmente da valutare è N2.1. Se invece si tratta di un cliente privato o di un’operazione diversa, il trattamento può cambiare e non è corretto scegliere N2.1 o N2.2 soltanto in base al fatto che il destinatario sia “persona fisica” o “società”.
Le Canarie sono UE, ma fuori dal territorio IVA
Questo è il punto che genera più errori. Le Canarie sono territorio spagnolo e fanno parte dell’Unione Europea, ma la disciplina IVA unionale non si applica alle isole. La Commissione europea le indica espressamente come territorio UE nel quale si applicano le regole doganali, ma non le regole IVA dell’Unione.
Di conseguenza, ai fini della fatturazione italiana non basta ragionare come se il cliente fosse semplicemente “spagnolo”. Per l’IVA occorre trattare le Canarie come territorio escluso dall’ambito IVA UE e verificare la territorialità della singola operazione.
Fonte ufficiale: Commissione europea – territorial scope IVA.
Servizio a un’impresa delle Canarie: come si fattura
Se sei un professionista o un’impresa italiana in regime forfettario e rendi una prestazione di servizi generica B2B a un committente economico stabilito alle Canarie, la regola generale è quella dell’articolo 7-ter del DPR 633/1972: il servizio non è territorialmente rilevante in Italia.
- non addebiti IVA italiana;
- indichi il riferimento alla territorialità, normalmente art. 7-ter DPR 633/1972;
- nel file XML, per le prestazioni di servizi non soggette in Italia per carenza di territorialità, va valutato il codice natura N2.1;
- il cliente estero riceve una copia leggibile della fattura direttamente da te, perché il canale SdI non recapita il documento al destinatario estero come avviene tra soggetti italiani.
Il fatto che tu sia in regime forfettario non elimina le regole di territorialità dei servizi verso soggetti non residenti. La disciplina del forfettario richiama infatti gli articoli 7-ter e seguenti per le prestazioni rese o ricevute nei rapporti con l’estero.
N2.1 o N2.2?
N2.2 non è il codice “universale” per qualsiasi fattura emessa da un forfettario. Nelle operazioni interne è il codice tipico del regime forfettario; quando però una prestazione di servizi è fuori campo IVA in Italia per le regole di territorialità degli articoli 7-ter e seguenti, occorre distinguere quel motivo dalla semplice non applicazione dell’IVA propria del regime agevolato.
Per questo, in una prestazione generica B2B verso un soggetto stabilito alle Canarie, l’indicazione da verificare è normalmente N2.1 – operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies. N2.2 resta invece pertinente alle operazioni non soggette per altri casi, comprese le normali operazioni del forfettario quando non interviene una specifica regola di territorialità.
Se il cliente delle Canarie è un privato
Con un cliente privato non si può usare automaticamente la stessa regola del B2B. Per molti servizi B2C la territorialità resta in Italia e, per un forfettario, la fattura continua a essere emessa senza IVA in applicazione del proprio regime, normalmente con N2.2. Esistono però eccezioni importanti per servizi elettronici, telecomunicazioni, servizi legati a immobili, eventi e altre prestazioni con regole territoriali specifiche.
Quindi la vecchia regola “privato = N2.2, società = N2.1” è troppo rigida. Il criterio corretto è: prima si determina la territorialità della prestazione, poi si sceglie il codice natura.
Per il caso generale del cliente privato puoi approfondire anche la nostra guida sulla fattura elettronica a cliente privato nel forfettario.
Codice destinatario: per il cliente estero si usa XXXXXXX
Quando trasmetti allo SdI una fattura con cessionario o committente estero, il campo CodiceDestinatario viene normalmente compilato con XXXXXXX, cioè sette X.
Questo codice non è un recapito elettronico del cliente: serve a indicare che il destinatario è estero. Proprio per questo non devi aspettarti che lo SdI consegni la fattura al cliente delle Canarie. Dopo la trasmissione, invia direttamente al cliente una copia PDF o un altro formato leggibile concordato.
IdPaese, IdCodice e CAP
Nell’anagrafica XML del cliente estero è importante non utilizzare codici fittizi come regola automatica. La prassi operativa aggiornata prevede di indicare:
- IdPaese: il codice del Paese estero secondo lo standard previsto dal tracciato;
- IdCodice: un identificativo fiscale o comunque alfanumerico della controparte, secondo i dati disponibili e le regole del software utilizzato;
- CodiceFiscale: per un consumatore finale estero può essere lasciato vuoto quando il tracciato è compilato correttamente;
- CAP: nei tracciati per l’estero viene normalmente utilizzato il valore convenzionale 00000, mentre il CAP reale può essere riportato nell’indirizzo.
Il vecchio valore OO99999999999 è ancora riportato in molte guide online, ma non va trattato come una regola universale da inserire sempre. È preferibile utilizzare l’identificativo reale della controparte quando disponibile e seguire il tracciato SdI e il proprio software di fatturazione.
Bollo sulla fattura alle Canarie
Il fatto che il cliente sia alle Canarie non esclude automaticamente l’imposta di bollo italiana. Per una fattura emessa da un forfettario senza IVA, quando ricorrono i presupposti e l’importo supera 77,47 euro, va verificata l’applicazione del bollo da 2 euro e la corretta valorizzazione del campo “Bollo virtuale” nel file XML.
L’Agenzia delle Entrate controlla anche i documenti elettronici relativi a operazioni transfrontaliere ai fini del bollo. Approfondimento ufficiale: Agenzia delle Entrate – imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
VIES e Intrastat: le Canarie non sono una normale operazione intra-UE
Poiché le Canarie sono escluse dal territorio IVA dell’Unione, non è corretto trattare automaticamente la fattura come una normale prestazione intracomunitaria soltanto perché il cliente è spagnolo. La presenza di un identificativo fiscale spagnolo o una verifica VIES non modifica da sola la qualificazione territoriale dell’operazione.
Anche gli obblighi Intrastat vanno quindi verificati sulla natura concreta dell’operazione e non applicati meccanicamente come per un cliente stabilito nella Spagna peninsulare. Se hai rapporti frequenti con clienti esteri, puoi partire dalla nostra guida generale sulla fattura elettronica a cliente estero nel regime forfettario.
Se vendi beni alle Canarie, non usare automaticamente le regole dei servizi
Una cessione di beni spediti fisicamente alle Canarie è diversa da una prestazione professionale o digitale. In questo caso entrano in gioco le regole sulle cessioni di beni, la movimentazione fisica, la documentazione di uscita e gli adempimenti doganali o fiscali collegati al territorio canario.
Perciò non è corretto prendere il codice natura utilizzato per un servizio B2B e applicarlo automaticamente alla vendita di merce. Se la fattura riguarda beni, verifica il percorso della merce, chi cura la spedizione e la documentazione che prova l’operazione prima di scegliere riferimento normativo e natura IVA.
Esempio pratico: consulente forfettario e azienda di Tenerife
Un consulente italiano in regime forfettario presta un servizio di consulenza online a una società stabilita a Tenerife. Se si tratta di una prestazione generica B2B:
- la fattura è emessa senza IVA italiana;
- si richiama la regola di territorialità dell’art. 7-ter DPR 633/1972;
- nel tracciato XML si utilizza normalmente la natura N2.1;
- CodiceDestinatario: XXXXXXX;
- si inseriscono i dati esteri effettivi del cliente nei campi anagrafici;
- si verifica il bollo se l’importo e la natura dell’operazione lo richiedono;
- si invia al cliente una copia leggibile della fattura.
Se invece il cliente è un consumatore finale, oppure il servizio rientra in una regola speciale di territorialità, la soluzione può essere diversa. È proprio questo il controllo da fare prima di emettere il documento.
Domande frequenti
Le Canarie sono extra UE?
Non in senso politico o doganale generale: fanno parte della Spagna e dell’UE. Sono però escluse dal territorio IVA dell’Unione, ed è questa esclusione che conta per la fatturazione IVA.
Devo usare sempre N2.2 perché sono forfettario?
No. N2.2 è tipico delle operazioni non soggette per altri casi e delle normali operazioni del forfettario, ma per una prestazione di servizi B2B non territorialmente rilevante in Italia ai sensi degli articoli 7-ter e seguenti va verificato N2.1.
Se il cliente non mi dà un codice destinatario cosa inserisco?
Per il destinatario estero si utilizza normalmente XXXXXXX. Non è il codice personale del cliente: è il valore convenzionale usato nel tracciato per le controparti estere.
Devo inviare la fattura anche al cliente?
Sì. Lo SdI gestisce la trasmissione fiscale italiana, ma non recapita la fattura al cliente estero come farebbe con un destinatario italiano. È quindi opportuno inviare direttamente anche una copia leggibile al cliente.
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