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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Da dipendente a Partita IVA per progettazione interni: ATECO, tasse e netto

Se passi da dipendente a Partita IVA per svolgere rilievi, misurazioni e progettazione di interni, il codice ATECO 2025 da valutare per primo è 74.13.00 - Attività di progettazione di interni. Nel regime forfettario questa attività rientra normalmente tra le professioni con coefficiente di redditività del 78% e, se non hai un’altra previdenza obbligatoria, i contributi sono generalmente dovuti alla Gestione Separata INPS.

Nel caso di chi lascia un rapporto di lavoro e continua a collaborare con la stessa azienda, però, il calcolo di tasse e contributi non è l’unico controllo importante. Bisogna verificare anche la regola dell’ex datore di lavoro oltre il 50%, l’eventuale diritto all’imposta ridotta al 5%, la reale autonomia del nuovo rapporto e il compenso necessario per rendere conveniente il passaggio rispetto allo stipendio da dipendente.

Quale ATECO usare per rilievi e progettazione di interni

ATECO 2025 individua con il codice 74.13.00 le attività di progettazione di interni. Le note Istat comprendono le attività dei decoratori di interni e distinguono questo ambito dalla progettazione architettonica, classificata invece nella divisione 71.11.

Il codice è coerente quando il lavoro consiste, ad esempio, nel rilevare gli spazi del cliente, studiare la disposizione degli arredi, elaborare soluzioni di interior design e predisporre un progetto funzionale o estetico degli ambienti. Se l’attività consiste invece quasi esclusivamente nella produzione di disegni tecnici per conto di altri progettisti, può essere necessario valutare il codice 74.14.01 per i disegnatori tecnici. La scelta deve seguire ciò che fai realmente, non il codice fiscalmente più conveniente.

Per una panoramica completa dell’attività puoi consultare la guida sulla Partita IVA dell’interior designer.

Coefficiente 78%: cosa significa davvero

Con un’attività professionale di questo tipo, il coefficiente di redditività del forfettario è normalmente il 78%. Significa che, ai fini fiscali, non vengono sottratte una per una le spese effettive: il 78% dei compensi incassati è considerato reddito lordo forfettario, mentre il restante 22% rappresenta i costi riconosciuti in modo forfettario.

Se incassi 30.000 euro, il primo passaggio del calcolo è quindi:

  • compensi incassati: 30.000 euro;
  • coefficiente: 78%;
  • reddito forfettario prima dei contributi: 23.400 euro.

Da questo reddito si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati; solo dopo si calcola l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.

Gestione Separata INPS: aliquota 2026 e calcolo

Se svolgi l’attività come libero professionista senza Cassa previdenziale autonoma e non sei coperto da un’altra forma pensionistica obbligatoria, l’inquadramento ordinario è la Gestione Separata INPS. Per il 2026 l’INPS indica per i professionisti senza altra copertura obbligatoria l’aliquota del 26,07%.

Riprendendo l’esempio di 30.000 euro di compensi:

  • reddito forfettario: 23.400 euro;
  • contributi al 26,07%: circa 6.100 euro;
  • base per l’imposta sostitutiva dopo la deduzione dei contributi: circa 17.300 euro.

Se continui contemporaneamente ad avere un’altra copertura previdenziale obbligatoria, il trattamento contributivo può cambiare. Per questo il calcolo va fatto sulla situazione previdenziale effettiva, non soltanto sul codice ATECO.

Puoi approfondire nella guida alla Gestione Separata INPS nel forfettario.

Quanto resta netto su 30.000 euro di compensi

Con l’ipotesi semplificata di professionista iscritto esclusivamente alla Gestione Separata e imposta sostitutiva al 15%, il calcolo indicativo è il seguente:

VoceImporto indicativo
Compensi incassati30.000 €
Reddito al 78%23.400 €
INPS 26,07%circa 6.100 €
Reddito dopo contributicirca 17.300 €
Imposta sostitutiva 15%circa 2.595 €
Netto dopo INPS e impostacirca 21.305 €

Questi 21.305 euro non sono ancora il “netto in tasca” definitivo. Devono essere sottratti i costi reali che nel forfettario non riducono analiticamente il reddito fiscale: commercialista, assicurazione professionale se necessaria, software, telefono, strumenti, formazione, eventuali trasferte e altri costi organizzativi.

Se il committente mette a disposizione un’auto aziendale, il costo degli spostamenti può ridursi, ma l’uso del veicolo deve essere regolato nel contratto: carburante, pedaggi, uso privato, assicurazione, multe e responsabilità non vanno lasciati impliciti.

Il 5% non è automatico se prima eri dipendente

L’imposta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta spetta soltanto se sono rispettati i requisiti per una nuova attività. La legge 190/2014 esclude il 5% quando l’attività costituisce una mera prosecuzione di quella svolta in precedenza come dipendente o autonomo, salvo il periodo di pratica obbligatoria.

Questo controllo è distinto dalla causa ostativa dell’ex datore di lavoro. Puoi quindi avere una situazione in cui il regime forfettario al 15% è utilizzabile, ma il 5% non spetta perché la nuova Partita IVA prosegue sostanzialmente il lavoro dipendente precedente.

Una nuova mansione può consentire il 5%?

Non basta cambiare il nome del ruolo o il codice ATECO. Bisogna verificare se la nuova attività è realmente diversa per contenuti professionali, organizzazione, competenze, mercato e modalità di svolgimento. Se prima avevi una mansione diversa e con la Partita IVA inizi effettivamente una nuova attività di rilievo e progettazione, la mera prosecuzione non può essere data per scontata; va valutata sui fatti.

Per il tema specifico puoi leggere quando spetta il 5% dopo un lavoro dipendente.

Fatturare alla stessa azienda: la regola del 50%

La causa ostativa più delicata nel tuo caso è l’articolo 1, comma 57, lettera d-bis, della legge 190/2014. Il regime forfettario non può essere mantenuto quando l’attività viene esercitata prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale o di un datore con cui hai avuto un rapporto nei due precedenti periodi d’imposta, oppure verso soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a quel datore.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la prevalenza si verifica quando i ricavi o compensi riferibili a questi soggetti sono superiori al 50% del totale. Il controllo si fa alla fine dell’anno, quando si conosce la composizione effettiva dei compensi.

Esempio: lasci l’azienda e fatturi quasi tutto alla stessa società

Supponiamo che il rapporto di lavoro termini nel 2026, tu apra la Partita IVA e nello stesso anno incassi 30.000 euro, di cui 25.000 dalla società che era il tuo datore di lavoro. La quota è superiore al 50%: la causa ostativa si verifica a fine anno e, secondo i chiarimenti dell’Agenzia, comporta l’uscita dal forfettario dall’anno successivo.

Esempio: sviluppi una vera clientela autonoma

Se nello stesso anno incassi 30.000 euro ma soltanto 12.000 provengono dall’ex datore e 18.000 da altri clienti indipendenti, la soglia di prevalenza non è superata. Restano naturalmente da verificare tutti gli altri requisiti del regime.

La guida specifica sul tema è forfettario dopo lavoro dipendente ed ex datore.

Un solo committente non è vietato, ma serve vera autonomia

Avere un solo cliente non rende automaticamente irregolare una Partita IVA. Il problema fiscale specifico nasce se quel cliente è il datore o ex datore rilevante e supera la soglia del 50%. Esiste però anche un piano diverso, quello della genuinità del lavoro autonomo.

Se il nuovo contratto riproduce nei fatti un rapporto subordinato - orari imposti come a un dipendente, inserimento stabile nell’organizzazione, potere direttivo continuo, assenza sostanziale di autonomia - la questione non riguarda soltanto il forfettario. La forma contrattuale deve essere coerente con il modo in cui l’attività viene realmente svolta.

Per approfondire la differenza tra monocommittenza e falsa Partita IVA puoi vedere regime forfettario con un solo cliente.

INAIL: non va aggiunto automaticamente al calcolo

Per un libero professionista che svolge attività intellettuale di progettazione e versa alla Gestione Separata, l’INAIL non va inserito automaticamente come se fosse un contributo fisso previsto per ogni Partita IVA. L’obbligo assicurativo dipende dall’attività concretamente svolta e dai rischi assicurati.

Se il lavoro comprende accessi abituali in cantieri, uso di attrezzature, attività manuali o un inquadramento diverso da quello del professionista puro, la posizione va verificata in modo specifico. Nel preventivo economico iniziale è quindi corretto considerare l’INAIL come una voce da accertare, non come una percentuale certa da sottrarre.

Come confrontare davvero stipendio e Partita IVA

Confrontare lo stipendio netto mensile con il fatturato proposto dall’azienda è fuorviante. Il compenso da Partita IVA deve coprire anche ciò che prima era incorporato nel rapporto dipendente.

Prima di accettare, confronta almeno:

  • retribuzione annua lorda e netto annuo attuale;
  • TFR perso con la cessazione;
  • ferie e permessi non fatturabili;
  • eventuale tredicesima e quattordicesima;
  • malattia e periodi senza incarichi;
  • contributi previdenziali a tuo carico;
  • imposta sostitutiva;
  • commercialista e altri costi reali;
  • assicurazioni e responsabilità professionali;
  • rischio di dipendere economicamente da un unico cliente;
  • eventuale uscita dal forfettario dall’anno successivo per la regola dell’ex datore.

Un’offerta da 30.000 euro annui di fatturato non equivale quindi a una RAL di 30.000 euro da dipendente. Il compenso professionale deve essere valutato su base annuale e includere il trasferimento di rischi e costi che prima erano a carico dell’azienda.

Checklist prima di aprire la Partita IVA

  1. Descrivi per iscritto le attività reali: rilievi, misure, progettazione, disegno tecnico, consulenza.
  2. Verifica se 74.13.00 è il codice principale corretto o se prevale un’attività diversa.
  3. Chiedi quale compenso annuo minimo è garantito e con quali tempi di pagamento.
  4. Stima INPS, imposta e costi reali su almeno due scenari di fatturato.
  5. Controlla se il 5% è compatibile con la tua precedente attività dipendente.
  6. Stima quale percentuale dei compensi arriverà dall’attuale/ex datore.
  7. Verifica che il contratto assicuri autonomia reale e disciplini l’auto aziendale.
  8. Confronta il netto annuo professionale con l’intero pacchetto economico da dipendente, non solo con lo stipendio mensile.

Domande frequenti

Il codice 74.13.00 va bene per chi rileva misure nelle case dei clienti?

Può essere corretto se il rilievo è parte dell’attività di progettazione di interni e arredamento. Se svolgi soltanto disegno tecnico per conto di terzi, va verificata la classificazione più specifica per disegnatori tecnici.

Con 30.000 euro di fatturato quanto resta?

Nell’esempio con coefficiente 78%, Gestione Separata 26,07% e imposta al 15%, restano circa 21.300 euro dopo INPS e imposta, prima dei costi reali come commercialista, assicurazioni e strumenti.

Posso restare forfettario se fatturo tutto all’ex datore?

Se l’ex datore rientra nei due precedenti periodi d’imposta e i compensi verso di lui superano il 50% del totale, si verifica la causa ostativa prevista dalla legge e il regime non può essere mantenuto per l’anno successivo.

Se la mansione nuova è diversa posso avere il 5%?

È possibile soltanto se non si tratta, nei fatti, di mera prosecuzione dell’attività dipendente precedente e sono rispettati anche gli altri requisiti per l’aliquota start-up.

L’INAIL è sempre dovuto dall’interior designer?

No. Non è una voce automatica per ogni libero professionista: l’obbligo dipende dall’attività effettiva e dal relativo rischio assicurativo.

Fonti ufficiali: Istat, ATECO 2025 e aggiornamenti; Legge 190/2014 su Normattiva; INPS, circolare n. 8 del 3 febbraio 2026; Circolare Agenzia delle Entrate 9/E/2019.

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