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CONSULENZE FORFETTARIO

Chiusura Partita IVA e CPB 2025-2026: quando cessa il concordato

Domanda di Mirco da Pesaro: «Chiudere la Partita IVA nel 2025 fa cessare il Concordato Preventivo Biennale?»

Sì. Se l’attività viene realmente cessata nel 2025, il Concordato Preventivo Biennale cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta 2025. Se invece la cessazione avviene nel 2026, il 2025 resta coperto dal CPB e la cessazione opera dal 2026. È la regola dell’articolo 21 del D.Lgs. 13/2024.

Qui va usato il termine corretto: si parla di cessazione del concordato, non automaticamente di decadenza. La cessazione è disciplinata dall’articolo 21; la decadenza dall’articolo 22 e riguarda fattispecie differenti.

Cosa prevede l’articolo 21 del D.Lgs. 13/2024

Il testo vigente stabilisce che il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle condizioni previste. Tra queste è indicato espressamente il caso in cui il contribuente cessa l’attività. Il riferimento aggiornato è consultabile nella banca dati del Dipartimento delle Finanze, D.Lgs. 13/2024, articolo 21.

EventoEffetto sul CPB
Cessazione attività nel 2025Il CPB cessa dal 2025
Cessazione attività nel 2026Il 2025 resta concordato; il CPB cessa dal 2026
Cambio attività con stesso ISANon scatta questa specifica causa di cessazione
Ingresso nel regime forfettarioÈ una specifica causa di cessazione
Aumento di soci o associatiPuò determinare cessazione nei casi della lettera b-ter)

Chiusura nel 2025: il concordato cessa già dal primo anno

Se hai aderito al CPB per il biennio 2025-2026 e cessi l’attività durante il 2025, la causa di cessazione si verifica nel primo anno concordato. Il reddito 2025 non continua quindi a essere governato dal CPB come se l’attività fosse rimasta aperta per tutto il biennio.

Se l’attività prosegue invece per tutto il 2025 e viene cessata nel 2026, il 2025 resta nel perimetro del concordato. La cessazione opera dal 2026, cioè dall’anno nel quale si verifica l’evento.

Cessazione e decadenza dal CPB non sono la stessa cosa

L’articolo 21 disciplina eventi che fanno cessare il concordato dal periodo d’imposta in cui si verificano. L’articolo 22 disciplina invece la decadenza, collegata a specifiche violazioni o irregolarità e con effetti propri.

Chiudere l’attività non è di per sé una violazione: viene meno il presupposto per continuare ad applicare il reddito concordato. Per questo usare “decadenza” come sinonimo di “cessazione” può portare a conclusioni errate.

E se chiudo la Partita IVA individuale ma continuo nello studio associato?

Il caso è più delicato quando il professionista non smette di lavorare, ma chiude la Partita IVA individuale e prosegue tramite uno studio associato, una STP o una società tra avvocati. Per le adesioni al CPB 2025-2026 sono state introdotte specifiche regole di coordinamento tra professionisti individuali e strutture professionali partecipate.

In questa situazione non basta guardare alla sola cancellazione formale della Partita IVA. Bisogna verificare la posizione CPB del professionista, quella dello studio, i periodi di adesione e come prosegue concretamente l’attività. Per questo puoi vedere anche l’approfondimento su CPB e adesione degli associati.

L’uscita di un associato fa cessare il CPB dello studio?

Non automaticamente per la sola uscita. La lettera b-ter) dell’articolo 21 considera espressamente la modifica della compagine di società di persone o associazioni quando la modifica aumenta il numero dei soci o degli associati. Una riduzione della compagine non coincide testualmente con questa specifica causa.

Per gli studi professionali, però, vanno controllate anche le regole di coordinamento introdotte per il 2025-2026. Non è quindi corretto affermare in astratto che la chiusura della Partita IVA di un associato faccia sempre decadere l’intero studio.

Esempio pratico: chiusura nel 2026

Un professionista aderisce al CPB 2025-2026 e cessa definitivamente l’attività il 31 marzo 2026. In questo caso il 2025 resta concordato; nel 2026 si verifica la causa prevista dall’articolo 21 e il concordato cessa di produrre effetti dal periodo d’imposta 2026.

Quando la chiusura della Partita IVA è davvero una cessazione dell’attività

Per applicare correttamente l’articolo 21 bisogna distinguere la cessazione reale dell’attività da una semplice modifica organizzativa. Se il contribuente smette definitivamente di esercitare l’impresa o la professione, la fattispecie è chiara. Se invece chiude una posizione individuale e trasferisce immediatamente clienti, incarichi, beni o struttura operativa a un soggetto collegato, la qualificazione richiede un esame più attento.

Non basta quindi guardare alla data in cui viene chiuso il numero di Partita IVA. Vanno verificati continuità dell’attività, soggetto che emette le nuove fatture, eventuale passaggio della clientela e forma giuridica utilizzata dopo la chiusura. Questo è particolarmente importante per professionisti che confluiscono in associazioni o STP durante il biennio concordato.

Quali effetti fiscali produce la cessazione del CPB

Quando scatta una causa dell’articolo 21, dal periodo interessato non si applica più il reddito concordato. Il contribuente torna quindi a determinare il reddito secondo le regole ordinarie previste per la propria attività e il proprio regime fiscale. Questo è il motivo per cui la data della cessazione è decisiva: spostare l’evento dal 2025 al 2026 cambia il periodo che resta vincolato al CPB.

La cessazione del concordato non cancella automaticamente obblighi già maturati, dichiarazioni, versamenti o altri adempimenti collegati ai periodi precedenti. Prima di chiudere la Partita IVA durante il biennio è quindi opportuno ricostruire separatamente la posizione CPB, la data effettiva di fine attività e gli adempimenti finali della Partita IVA.

Altre cause di cessazione da controllare

Oltre alla cessazione dell’attività, l’articolo 21 contempla altre ipotesi: cambio di attività con ISA diverso, ingresso nel regime forfettario, determinate operazioni straordinarie, aumento della compagine in società di persone o associazioni, superamento dei limiti previsti dalla norma e, per il biennio 2025-2026, specifici casi di mancato coordinamento tra professionisti individuali e associazioni, STP o società tra avvocati.

Per un caso collegato alle operazioni societarie consulta anche Concordato Preventivo Biennale da SNC a SRL.

Cosa verificare prima di chiudere la Partita IVA durante il CPB

  • anno esatto della cessazione;
  • biennio CPB al quale hai aderito;
  • se l’attività termina davvero o prosegue in altra forma;
  • eventuali partecipazioni in studio associato, STP o società tra avvocati;
  • adesione al CPB degli altri soggetti collegati;
  • eventuali modifiche della compagine;
  • distinzione tra cessazione ex articolo 21 e decadenza ex articolo 22.
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