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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Fringe benefit dopo cessazione lavoro: conta per il forfettario 2026?

Il fringe benefit dopo la cessazione del lavoro può incidere sul regime forfettario solo se concorre davvero al reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante. Nel 2026 la soglia della causa ostativa è pari a 35.000 euro, ma la norma prevede che la verifica diventi irrilevante quando il rapporto di lavoro è cessato. Il momento della cessazione e il trattamento fiscale del benefit sono quindi decisivi.

Questa pagina affronta un caso molto specifico: rapporto di lavoro terminato, fringe benefit o erogazione in natura ricevuta o indicata nella Certificazione Unica, e dubbio sull'accesso al forfettario. Per il limite generale dei redditi da lavoro dipendente trovi invece una guida separata sul limite di 35.000 euro nel regime forfettario.

Fringe benefit e forfettario 2026: risposta rapida

  • Fringe benefit esente: se non concorre al reddito imponibile di lavoro dipendente, non aumenta il reddito fiscale da confrontare con la soglia.
  • Fringe benefit imponibile: entra nel reddito di lavoro dipendente e può aumentare il dato fiscalmente rilevante.
  • Rapporto cessato entro il 2025: per applicare il forfettario nel 2026 la verifica della soglia può diventare irrilevante per effetto della cessazione, ferma la necessità di controllare eventuali altri rapporti o redditi assimilati.
  • Rapporto cessato nel 2026: se nel 2025 avevi superato la soglia, la cessazione nello stesso 2026 non consente automaticamente di applicare il forfettario già nel 2026.
  • Benefit ricevuto dopo la cessazione: va verificata la sua natura fiscale; il fatto che sia erogato dopo la fine del rapporto non significa, da solo, che il rapporto di lavoro sia ancora in essere.

Il limite di 35.000 euro nel 2026

La causa ostativa dell'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della Legge 190/2014 riguarda chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre la soglia prevista. Per gli anni 2025 e 2026 il limite è stato elevato da 30.000 a 35.000 euro.

Per applicare il regime forfettario nel 2026 bisogna quindi guardare, in linea generale, ai redditi fiscalmente rilevanti percepiti nel 2025. Non conta lo stipendio netto accreditato sul conto e non basta confrontare la RAL contrattuale: il riferimento corretto è il reddito di lavoro dipendente rilevante fiscalmente.

La soglia di 35.000 euro per il 2026 è prevista dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, nel testo vigente.

Il fringe benefit conta nel reddito da lavoro dipendente?

L'articolo 51 del TUIR stabilisce che il reddito di lavoro dipendente comprende, in linea generale, tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro. Questo comprende anche erogazioni in natura e fringe benefit quando sono imponibili.

Non bisogna però sommare automaticamente qualsiasi benefit al reddito indicato nella CU. Alcune erogazioni sono escluse dal reddito entro specifici limiti e condizioni. Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 il limite generale di esenzione dei fringe benefit è di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per il modello Redditi 2026 chiariscono anche che, se i limiti vengono superati, l'intero ammontare interessato concorre alla determinazione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie.

Esempio: CU da 34.900 euro e fringe benefit di 200 euro

Immagina che la Certificazione Unica riporti un reddito imponibile da lavoro dipendente di 34.900 euro e, separatamente, un fringe benefit di 200 euro correttamente escluso dal reddito imponibile perché rientra nelle soglie di esenzione.

In questo caso non è corretto fare automaticamente 34.900 + 200 = 35.100 euro e concludere che il forfettario sia precluso. Il dato da verificare è il reddito fiscalmente rilevante, non la semplice somma aritmetica di tutte le informazioni presenti nella CU.

Esempio: fringe benefit imponibile che porta oltre 35.000 euro

Situazione diversa se il benefit è imponibile e confluisce nel reddito di lavoro dipendente. Se, per esempio, il reddito fiscalmente rilevante passa da 34.700 a 35.300 euro, la soglia risulta superata.

A quel punto bisogna verificare il secondo elemento: il rapporto di lavoro era ancora attivo oppure era cessato? La cessazione è infatti prevista espressamente dalla legge come circostanza che può rendere irrilevante la verifica della soglia.

Rapporto cessato entro il 2025: cosa succede nel 2026

La Legge 190/2014 stabilisce che la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Quindi, se il rapporto è effettivamente terminato entro il 2025 e nel 2026 vuoi applicare il forfettario, il superamento dei 35.000 euro non produce automaticamente l'esclusione.

La regola va comunque letta sulla situazione complessiva. Se esistono altri rapporti di lavoro ancora attivi, una pensione o altri redditi assimilati, non è sufficiente dire che “un rapporto è cessato”. Va verificato quali redditi restano rilevanti e se sussistono altre cause ostative.

Fringe benefit pagato dopo la cessazione: riapre il rapporto di lavoro?

No, non automaticamente. Un'erogazione ricevuta dopo la cessazione può continuare ad avere natura di reddito di lavoro dipendente perché deriva dal precedente rapporto, ma questo non significa che il rapporto sia ancora giuridicamente in corso.

Occorre quindi distinguere due domande: il benefit è imponibile? e quando è cessato realmente il rapporto? La risposta fiscale sul benefit non sostituisce la verifica della data effettiva di cessazione.

Attenzione alla data effettiva di cessazione e al preavviso

La data delle dimissioni non coincide sempre con la cessazione effettiva del rapporto. Questo è particolarmente importante quando esiste un periodo di preavviso.

Nella risposta a interpello n. 368 del 24 maggio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di dimissioni presentate in un anno con cessazione effettiva del rapporto, dopo il periodo di preavviso, nell'anno successivo. La conclusione è stata che il contribuente non poteva utilizzare il forfettario nello stesso anno in cui il rapporto risultava effettivamente cessato, avendo superato nell'anno precedente la soglia allora vigente. Il caso è richiamato anche negli atti del Senato della Repubblica.

Cessazione nel 2026: posso entrare subito nel forfettario?

Se nel 2025 hai percepito redditi di lavoro dipendente oltre 35.000 euro e il rapporto termina soltanto nel corso del 2026, non bisogna presumere che la cessazione consenta di applicare il forfettario immediatamente nel 2026.

La prassi dell'Agenzia richiamata sopra porta a considerare il forfettario applicabile, in quella situazione, dall'anno successivo alla cessazione, sempre che siano rispettati tutti gli altri requisiti. Se invece il reddito dell'anno precedente non supera la soglia, il problema della lettera d-ter non si pone nei medesimi termini.

Cessazione del rapporto ed ex datore sono due regole diverse

Un altro errore frequente è confondere la soglia dei redditi da lavoro dipendente con la causa ostativa relativa all'ex datore di lavoro. Sono regole autonome.

La cessazione può rendere irrilevante la verifica dei 35.000 euro, ma non cancella la regola secondo cui l'attività in Partita IVA non deve essere esercitata prevalentemente nei confronti del datore attuale o di un datore avuto nei due precedenti periodi d'imposta, salvo le eccezioni previste. Per questo caso consulta forfettario dopo lavoro dipendente ed ex datore.

Fringe benefit e aliquota del 5%: attenzione a non confondere i requisiti

Superare o non superare la soglia dei redditi da lavoro dipendente riguarda l'accesso al regime forfettario. L'imposta sostitutiva al 5% ha invece requisiti aggiuntivi legati alla nuova attività e alla non mera prosecuzione di un'attività svolta in precedenza.

Quindi un lavoratore può rispettare la causa ostativa dei 35.000 euro ed entrare nel forfettario, ma non avere diritto al 5%. Il tema è approfondito nella guida sul forfettario al 5% dopo lavoro dipendente.

Cosa controllare nella Certificazione Unica

  1. il reddito imponibile di lavoro dipendente riportato nella CU;
  2. la presenza di erogazioni in natura o fringe benefit;
  3. se il benefit è rimasto escluso dal reddito oppure è diventato imponibile;
  4. l'eventuale superamento delle soglie di esenzione applicabili;
  5. la data effettiva di cessazione del rapporto, compreso l'eventuale preavviso;
  6. la presenza di altre CU, pensioni o redditi assimilati;
  7. l'eventuale attività futura verso l'ex datore.

Esempi pratici

  • 34.900 € imponibili + 200 € di benefit esente: non si supera automaticamente la soglia solo sommando il benefit.
  • 34.900 € + benefit imponibile che porta il reddito a 35.100 € e rapporto ancora attivo: la causa ostativa può operare per l'anno successivo.
  • 37.000 € di reddito 2025 e rapporto cessato effettivamente entro il 2025: la cessazione può rendere irrilevante il superamento della soglia per il 2026.
  • 37.000 € di reddito 2025 e cessazione effettiva nel 2026: non va dato per scontato l'accesso al forfettario già nel 2026.
  • rapporto cessato ma oltre il 50% delle fatture 2026 verso l'ex datore: va verificata separatamente la causa ostativa dell'ex datore.

Errori da evitare

  • sommare alla CU tutti i fringe benefit senza verificare se sono fiscalmente imponibili;
  • confondere la data delle dimissioni con la data effettiva di cessazione;
  • pensare che una cessazione avvenuta nello stesso anno consenta sempre l'ingresso immediato nel forfettario;
  • considerare la soglia dei 35.000 euro e la regola dell'ex datore come la stessa causa ostativa;
  • confondere l'accesso al forfettario con il diritto all'aliquota del 5%;
  • ignorare altre CU, pensioni o redditi assimilati presenti nello stesso periodo.

Domande frequenti

Il fringe benefit va sommato ai 35.000 euro del forfettario?

Solo se concorre al reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante. Un benefit correttamente esente non va sommato automaticamente al reddito imponibile della CU.

Se il rapporto di lavoro è cessato il limite dei 35.000 euro non conta?

La legge prevede che la verifica della soglia sia irrilevante se il rapporto è cessato, ma bisogna verificare quando è avvenuta la cessazione effettiva e se esistono altri rapporti o redditi assimilati rilevanti.

Un fringe benefit ricevuto dopo le dimissioni significa che il rapporto è ancora attivo?

Non necessariamente. Il benefit può derivare dal precedente rapporto ed essere reddito di lavoro dipendente senza riaprire il rapporto. Va verificata separatamente la data effettiva di cessazione.

Se mi dimetto nel 2026 posso entrare subito nel forfettario nel 2026?

Se nel 2025 avevi superato la soglia dei redditi da lavoro dipendente, la prassi dell'Agenzia non consente di presumere l'accesso al forfettario nello stesso anno 2026 in cui avviene la cessazione. La situazione va verificata prima dell'apertura.

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