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Bonus autoimpiego under 35: riesame INPS e pagamenti

Il bonus autoimpiego da 500 euro al mese per under 35 previsto dal Decreto Coesione è in fase di pagamenti e riesame delle domande già presentate. L’INPS ha chiarito il 20 ottobre 2026 che i ritardi riguardano soprattutto le verifiche sullo stato di disoccupazione alla data di avvio dell’attività, sui settori ATECO ammessi e sulla regolarità contributiva, compreso il DURC.

L’incentivo può arrivare a 18.000 euro complessivi ed è riconosciuto anche ai liberi professionisti con Partita IVA, inclusi i forfettari che rispettano i requisiti. La finestra ordinaria per le nuove domande è però già chiusa: di seguito vediamo come controllare esiti, richieste di riesame e liquidazioni senza confondere il beneficio con altri bonus per nuove attività.

Che cosa ha chiarito l’INPS il 20 ottobre 2026

L’INPS, nella notizia del 20 ottobre 2026, spiega perché alcune domande per l’incentivo Decreto Coesione risultano respinte o ancora in lavorazione. La verifica dei requisiti avviene attraverso informazioni già certificate e disponibili nelle banche dati dell’Istituto e del Ministero del Lavoro: in particolare stato di disoccupazione al momento dell’avvio, dati anagrafici, apertura dell’attività e appartenenza a un settore ammesso.

Il punto più importante è il disallineamento dei dati sulla disoccupazione. Il contribuente può aver dichiarato di essere disoccupato, ma l’esito automatico del controllo può non coincidere con i dati certificati dalla banca dati del Ministero. In questo caso i funzionari esaminano la singola posizione e gli eventuali documenti a supporto, confrontandosi con l’amministrazione competente.

INPS precisa che l’istruttoria utilizza controlli predeterminati sulle banche dati e non è una decisione fondata su algoritmi discrezionali. Il pagamento viene disposto progressivamente quando i requisiti sono verificati e risulta regolare anche la posizione contributiva; non viene indicata una data unica garantita per tutte le pratiche ancora aperte.

A chi spetta il bonus da 500 euro

La misura dell’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 60/2024 riguarda chi aveva meno di 35 anni ed era in stato di disoccupazione alla data di avvio dell’attività. L’impresa o l’attività autonoma doveva essere stata avviata in Italia nel periodo compreso fra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 e rientrare nei settori strategici delle nuove tecnologie e della transizione digitale ed ecologica.

Non basta quindi avere meno di 35 anni oggi, né aprire una partita IVA nel 2026. Il beneficio è legato alla situazione anagrafica e occupazionale alla data di avvio, oltre che al settore concretamente dichiarato. Chi esercita attività libero-professionale è incluso nella platea dopo i chiarimenti INPS del 28 gennaio 2026, ma deve rispettare le medesime condizioni sostanziali.

Per le iniziative societarie è necessario anche verificare chi sia il socio che presenta i requisiti e le regole specifiche previste dal decreto e dalla circolare. L’iscrizione in un codice ATECO apparentemente «digitale» non costituisce da sola prova di ammissibilità: il codice effettivo va confrontato con l’elenco ufficiale dei settori ammessi.

Quanto vale: 500 euro al mese fino a 18.000 euro

Il contributo è pari a 500 euro mensili per un massimo di 36 mesi e comunque non può estendersi oltre il 31 dicembre 2028. L’importo massimo teorico è quindi 18.000 euro, ma non tutti i beneficiari maturano automaticamente l’intera cifra: contano i mesi di attività agevolabile, il calendario della misura e gli altri requisiti.

INPS prevede la liquidazione annuale in forma anticipata per i mesi spettanti, tenendo conto delle risorse disponibili. Ciò non significa che chi ha diritto a 500 euro al mese riceverà materialmente un bonifico ogni trenta giorni. Chi consulta l’esito della domanda deve distinguere importo riconosciuto, periodo di competenza, provvedimento di liquidazione e pagamento effettivamente disposto.

L’incentivo economico non va confuso con l’esonero contributivo per le assunzioni previsto dallo stesso articolo 21, che ha presupposti e massimali differenti. Il contributo da 500 euro sostiene direttamente l’avvio dell’attività; non azzera di per sé i contributi personali INPS dovuti dal professionista.

Nel 2026 si può ancora presentare una domanda nuova?

Alla data del 26 ottobre 2026 la finestra ordinaria per presentare nuove istanze risulta chiusa. Per i soggetti già ammessi nella platea originaria la circolare operativa aveva previsto termini collegati all’avvio dell’impresa; per i liberi professionisti, l’INPS ha riaperto il servizio esclusivamente dal 31 gennaio al 2 marzo 2026.

Questa notizia riguarda soprattutto le domande già presentate, le pratiche in istruttoria e le richieste di riesame. Non è corretto invitare chi apre oggi una nuova partita IVA a richiedere il beneficio del vecchio periodo, né confondere eventuali future iniziative per l’autoimpiego con una riapertura del medesimo incentivo.

Per controllare un’esatta situazione non basta l’anno nel titolo di un articolo online: bisogna verificare il periodo di avvio dell’attività, la data della propria domanda e gli eventuali messaggi successivi dell’INPS. Per chi cerca invece incentivi destinati a nuove aperture, esistono programmi distinti come Autoimpiego Centro-Nord e Resto al Sud 2.0, che non vanno assimilati a questo contributo.

Come controllare lo stato della domanda INPS

Chi aveva presentato l’istanza può accedere al sito INPS con identità digitale e individuare il servizio denominato «Incentivo decreto Coesione», attraverso il punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche. Nella sezione dedicata alle ultime domande sono disponibili la posizione presentata, l’esito dell’istruttoria e, in presenza di un rigetto, la motivazione comunicata.

  1. Recuperare la ricevuta di presentazione e il numero di protocollo della domanda.
  2. Controllare se la pratica risulta accolta, respinta oppure ancora in lavorazione.
  3. Se compare un rigetto, leggere la ragione concreta, senza dedurla da casi generici trovati online.
  4. Verificare eventuali richieste di documenti o la funzione «Richiedi riesame», se disponibile per la domanda.
  5. Conservare ricevute, comunicazioni e documentazione degli eventuali pagamenti.

L’INPS ha comunicato il 10–11 giugno 2026 l’avvio delle liquidazioni per le domande accolte e del riesame per quelle respinte. La nuova comunicazione di ottobre non modifica automaticamente gli esiti pregressi: spiega perché alcuni casi richiedano controlli aggiuntivi.

Riesame della domanda respinta: tempi e documenti

Il messaggio INPS n. 1955 del 10 giugno 2026 ha reso disponibile la funzione per richiedere il riesame delle domande con istruttoria conclusa negativamente. La richiesta è effettuata dal medesimo servizio online con identità digitale, corredando la posizione di motivazioni e documenti pertinenti alla causa del rigetto.

Il termine ordinariamente indicato è di 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio oppure dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del rigetto. Non bisogna pertanto presumere che qualsiasi domanda respinta possa essere contestata senza limiti temporali alla fine di ottobre: la data effettiva di conoscenza dell’atto e le comunicazioni ricevute vanno verificate caso per caso.

I documenti utili possono includere dichiarazione sostitutiva resa all’epoca della domanda, attestazioni del Centro per l’impiego, prova della data di apertura della partita IVA, iscrizione o comunicazione dell’impresa, fatture iniziali e chiarimenti sul settore ATECO. Non ha utilità allegare documenti generici senza affrontare il requisito specificamente contestato.

Perché la disoccupazione può risultare non confermata

La condizione di disoccupazione deve risultare alla data di avvio dell’attività, non in un momento successivo. Nella domanda il richiedente la attesta mediante dichiarazione sostitutiva, ma l’INPS effettua verifiche incrociate utilizzando le informazioni certificate che il Ministero del Lavoro mette a disposizione.

Se i dati non coincidono, può essere necessario un esame documentale individuale. Il chiarimento INPS del 20 ottobre 2026 precisa che i funzionari hanno già individuato casi con documentazione idonea, sottoponendoli alla valutazione del Ministero. Si tratta di una verifica sul singolo fascicolo: né la semplice presenza di una DID né una generica autodichiarazione garantiscono sempre l’esito positivo.

È utile ricostruire la cronologia precisa: cessazione dell’eventuale rapporto precedente, dichiarazione di immediata disponibilità, iscrizioni e comunicazioni al Centro per l’impiego, data effettiva di apertura della posizione e avvio dell’attività. Se la discordanza è dovuta a un errore amministrativo, la richiesta deve descriverlo e fornire prova delle date rilevanti.

DURC e posizione previdenziale: altri motivi di ritardo

Un altro punto evidenziato dall’INPS è la regolarità contributiva, compresa la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) quando prevista. Un soggetto può possedere i requisiti di età, disoccupazione e settore ma non essere ancora liquidabile se l’istruttoria richiede il completamento di ulteriori controlli previdenziali.

Per i liberi professionisti possono sorgere difficoltà particolari quando l’attività fa riferimento a una Cassa autonoma oppure quando vi sono versamenti alla Gestione Separata non perfettamente allineati alla posizione di iscrizione. L’INPS aveva già segnalato questa casistica nel giugno 2026 e in ottobre conferma che i controlli stanno proseguendo.

Prima di inoltrare solleciti generici, conviene quindi verificare l’effettiva posizione previdenziale, eventuali richieste di chiarimento e la presenza di anomalie nella registrazione dei contributi. In caso di posizione regolare ma pratica sospesa, la documentazione va indirizzata al servizio competente seguendo la modalità indicata nella comunicazione ricevuta.

Il bonus riguarda anche chi è in regime forfettario?

Il regime forfettario non è di per sé una causa di esclusione dal contributo economico per l’autoimpiego. Possono rientrare anche liberi professionisti titolari di partita IVA, se l’attività e la situazione personale soddisfano i requisiti della misura. Non conta essere forfettari o ordinari come condizione primaria; contano età, disoccupazione, data di avvio, settore ammesso e posizione regolare.

La circolare INPS n. 148/2025 precisa che il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e viene riportato dall’Istituto nella Certificazione Unica fra i redditi esenti. Per la corretta compilazione della dichiarazione il contribuente deve distinguere questa prestazione assistenziale dai compensi professionali incassati per la propria attività.

Non è inoltre un bonus che riduce automaticamente l’aliquota della Gestione Separata o i minimi degli artigiani e commercianti. Il professionista continua a gestire i propri contributi secondo la previdenza applicabile, salvo altri incentivi distinti e legittimamente spettanti.

Settori ATECO ammessi e attività escluse

Il beneficio è riservato alle attività rientranti nell’elenco dei settori strategici, definito dal decreto attuativo del 3 aprile 2025 e dagli allegati alla circolare INPS n. 148 del 28 novembre 2025. Nuove tecnologie, innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica sono le categorie di riferimento, ma non autorizzano ad attribuire automaticamente l’incentivo a qualsiasi consulente IT, designer o società «green».

Il codice ATECO dichiarato per l’attività deve essere confrontato con le voci effettivamente previste dall’elenco: può non bastare una descrizione commerciale generica. Per alcuni codici è necessario verificare anche la versione della classificazione e l’inquadramento alla data di avvio. In caso di attività plurime, serve distinguere quella effettivamente esercitata e dichiarata in domanda.

Le fonti da usare sono il portale del Ministero del Lavoro e la circolare INPS con gli allegati. In assenza di una corrispondenza precisa, è più corretto segnalare che l’ammissibilità è da verificare, anziché promettere il contributo sulla base della sola professione svolta.

Differenza tra bonus autoimpiego, bonus assunzioni e altre misure

MisuraBeneficioDestinatario principale
Incentivo Decreto Coesione, articolo 21 comma 3500 € mensili, fino a 36 mesi e non oltre il 2028Under 35 disoccupato all’avvio di attività ammessa nel periodo 2024–2025
Esonero Decreto Coesione, articolo 21 comma 1Esonero contributivo per assunzioni ammissibili, entro massimaliImprese ammesse che assumono lavoratori secondo le condizioni di legge
Autoimpiego Centro-Nord / Resto al Sud 2.0Voucher e contributi secondo programmi distintiNuove iniziative con propri limiti territoriali e requisiti

Il contributo da 500 euro non è il medesimo «bonus giovani» per assunzioni a tempo indeterminato né il voucher per una nuova attività attivabile oggi in un programma regionale o nazionale diverso. Le diverse misure possono essere presentate insieme nelle ricerche online perché usano le parole «under 35», «autoimpiego» e «Decreto Coesione», ma possono avere scadenze, beneficiari e adempimenti del tutto differenti.

Chi sta progettando un’attività nel 2026 può consultare la nostra guida alle agevolazioni startup per Partita IVA e deve verificare gli strumenti ancora effettivamente aperti, invece di fare affidamento sulla finestra chiusa del contributo 2024–2025.

Esempi pratici: domanda accolta, sospesa e respinta

Caso 1 — domanda accolta. Un professionista che ha avviato l’attività ammessa a ottobre 2025 risulta disoccupato alla data di apertura, aveva presentato la domanda nei termini ed è regolare sotto il profilo contributivo. Il portale mostra l’accoglimento: il passo utile è verificare periodo spettante, importo liquidato e data del pagamento, senza aspettarsi necessariamente versamenti mensili.

Caso 2 — istruttoria sospesa. Una professionista under 35 aveva aperto la Partita IVA nel 2025 e ha presentato l’istanza nella finestra specifica di inizio 2026. La pratica è ancora in verifica perché l’INPS deve riconciliare le informazioni di disoccupazione con quelle ministeriali. È utile conservare prove riferite alla data effettiva di avvio e rispondere ad eventuali richieste di chiarimento.

Caso 3 — domanda respinta. L’istruttoria comunica un rigetto per mancato riscontro del requisito occupazionale. Il richiedente deve leggere la motivazione e verificare il termine per il riesame, ricostruendo con documenti la posizione storica. Il semplice fatto di essere oggi disoccupato non basta a dimostrare di esserlo stato al momento dell’avvio.

FAQ su riesame e pagamenti del bonus da 500 euro

Il bonus da 500 euro al mese è ancora richiedibile a ottobre 2026?

La finestra ordinaria per le nuove istanze del programma riferito agli avvii 2024–2025 risulta chiusa. I chiarimenti di ottobre riguardano principalmente pratiche già presentate, controlli e riesami.

Se ho aperto la Partita IVA nel 2026 posso chiedere questo bonus?

Non per il solo fatto di avere meno di 35 anni: l’attività agevolata doveva essere avviata fra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Per le nuove aperture vanno esaminate misure diverse.

Come faccio a sapere perché la domanda è respinta?

Accedendo al servizio INPS «Incentivo decreto Coesione» e consultando l’esito e la motivazione della propria istanza. Quando disponibile, dal portale si può richiedere il riesame secondo le indicazioni ricevute.

Quanto tempo ha l’INPS per pagare una domanda ancora in lavorazione?

Nel chiarimento del 20 ottobre 2026 non viene fissato un termine uguale per tutti: i pagamenti vengono disposti progressivamente dopo la verifica dei requisiti e della regolarità contributiva.

Il contributo è un ricavo tassabile nel regime forfettario?

La disciplina del contributo ne prevede la non concorrenza al reddito ai sensi del TUIR e l’INPS lo certifica fra i redditi esenti. Non va confuso con i compensi professionali ordinari; la dichiarazione va compilata rispettando le istruzioni applicabili.

Fonti ufficiali e controlli da fare

La ricostruzione operativa si basa sulla notizia INPS del 20 ottobre 2026, che aggiorna lo stato dei controlli, e sul comunicato INPS dell’11 giugno 2026 relativo a esiti, pagamenti e riesame. Per la riapertura a favore dei liberi professionisti si veda la comunicazione del 28 gennaio 2026 con finestra 31 gennaio–2 marzo.

La base normativa è l’articolo 21 del decreto-legge n. 60/2024, mentre la circolare INPS n. 148/2025 spiega i requisiti dell’incentivo economico, le modalità di versamento e il trattamento fiscale. Sul portale del Ministero del Lavoro sono inoltre disponibili il decreto attuativo del 3 aprile 2025 e le FAQ settoriali.

Questa guida riguarda l’incentivo economico da 500 euro mensili, non il diverso esonero contributivo per le assunzioni. Le regole possono ricevere ulteriori chiarimenti amministrativi: per una pratica in corso prevalgono sempre i documenti e le comunicazioni riferiti alla posizione del singolo richiedente.

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