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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Bollo fatture elettroniche SdI: trimestre, Elenchi A/B e pagamento

Per capire in quale trimestre pagare il bollo di una fattura elettronica non basta guardare la data riportata in fattura e non è del tutto corretto usare, da sola, neppure la data di trasmissione allo SdI. Per le fatture verso privati, l’Agenzia delle Entrate attribuisce il documento al trimestre in base alla data di consegna indicata nella ricevuta SdI oppure, se la consegna non è possibile, alla data di messa a disposizione indicata nella ricevuta di impossibilità di recapito.

Questa distinzione diventa decisiva a cavallo tra due trimestri. Una fattura trasmessa il 30 marzo ma consegnata il 1° aprile rientra nel secondo trimestre. Se invece viene consegnata il 31 marzo, rientra nel primo. La regola ufficiale è quindi più precisa della formula semplificata “conta quando la invii allo SdI”.

Bollo fatture SdI: risposta rapida

  • Per i clienti privati conta la data di consegna SdI oppure, se il recapito non riesce, la data di messa a disposizione.
  • La sola data della fattura non determina il trimestre del bollo.
  • La sola data di invio allo SdI può non coincidere con il trimestre corretto se la consegna avviene dopo il cambio di trimestre.
  • L’Agenzia mette a disposizione un Elenco A, non modificabile, e un Elenco B, modificabile.
  • Le scadenze ordinarie di pagamento sono 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo, con slittamento al primo giorno lavorativo quando previsto.
  • Se il bollo del primo trimestre non supera 5.000 euro, il pagamento può essere rinviato al 30 settembre; se primo e secondo trimestre insieme non superano 5.000 euro, può essere rinviato al 30 novembre.

Quale data decide il trimestre del bollo

L’Agenzia delle Entrate costruisce gli elenchi trimestrali delle fatture soggette a bollo utilizzando le informazioni generate dal Sistema di Interscambio. Per le fatture elettroniche emesse verso soggetti privati, operatori IVA o consumatori finali, vengono considerate nel trimestre quelle per cui la data di consegna è precedente alla fine del trimestre oppure, in caso di impossibilità di recapito, quelle per cui è precedente alla fine del trimestre la data di messa a disposizione.

Questo significa che trasmissione e attribuzione al trimestre spesso coincidono, ma non sempre. Il caso tipico è una fattura inviata negli ultimi minuti o nelle ultime ore del trimestre e consegnata dal sistema nel trimestre successivo.

Esempio: fattura del 31 dicembre inviata a gennaio

Se una fattura reca data 31 dicembre ma viene trasmessa allo SdI il 6 gennaio, non può essere stata consegnata o messa a disposizione entro il 31 dicembre. Il relativo bollo entrerà quindi nel primo trimestre dell’anno successivo, non nel quarto trimestre dell’anno indicato sulla fattura.

In questo caso la conclusione pratica della vecchia regola era corretta, ma la motivazione “conta sempre la data di trasmissione” era troppo semplice. La regola corretta passa dalla ricevuta SdI.

Esempio: invio il 30 marzo ma consegna il 1° aprile

L’Agenzia fornisce proprio un esempio di questo tipo. Una fattura datata e trasmessa il 30 marzo, se consegnata il 31 marzo, viene conteggiata nel primo trimestre; se la consegna avviene il 1° aprile, viene conteggiata nel secondo. È questo il caso che dimostra perché non basta guardare la sola data di trasmissione.

Elenco A: le fatture con BolloVirtuale=SI

Nell’area riservata “Fatture e corrispettivi” l’Agenzia mette a disposizione l’Elenco A. È l’elenco non modificabile che contiene le fatture nelle quali il file XML riporta il campo Bollo virtuale valorizzato a “SI”. Per ogni fattura così segnalata l’Agenzia determina un bollo dovuto di 2 euro, indipendentemente dall’eventuale valore scritto nel campo “Importo bollo”.

L’Elenco A non serve quindi a decidere se applicare per la prima volta il bollo: fotografa i documenti nei quali l’emittente lo ha già indicato nel file trasmesso.

Elenco B: le fatture che l’Agenzia considera soggette a bollo

L’Elenco B è invece modificabile. Contiene le fatture per le quali il bollo non è stato indicato nel file XML ma che, secondo i controlli automatici dell’Agenzia, presentano i requisiti per l’assoggettamento. Tra le condizioni utilizzate dal sistema c’è, tra l’altro, un importo delle operazioni superiore a 77,47 euro e la presenza di determinate nature IVA.

L’elenco non va accettato ciecamente: può essere modificato togliendo fatture che, per una specifica disposizione, non devono scontare il bollo oppure aggiungendo documenti che avrebbero dovuto esservi inclusi. Per la regola generale su quando il forfettario deve applicare i 2 euro, resta distinta la guida sulla marca da bollo nel regime forfettario.

Quando compaiono gli Elenchi A e B

Gli elenchi vengono messi a disposizione entro il 15 del primo mese successivo a ogni trimestre. In pratica:

  • primo trimestre: entro il 15 aprile;
  • secondo trimestre: entro il 15 luglio;
  • terzo trimestre: entro il 15 ottobre;
  • quarto trimestre: entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

L’Elenco B può essere modificato entro il 30 aprile per il primo trimestre, il 10 settembre per il secondo, il 31 ottobre per il terzo e il 31 gennaio dell’anno successivo per il quarto. Per il secondo trimestre il termine ordinariamente collegato a luglio è spostato al 10 settembre.

Quando viene mostrato l’importo da pagare

Dopo la chiusura delle modifiche, l’Agenzia rende disponibile l’importo dovuto. Le date indicate nella guida ufficiale sono il 15 maggio per il primo trimestre, il 20 settembre per il secondo, il 15 novembre per il terzo e il 15 febbraio dell’anno successivo per il quarto.

Questo passaggio è utile perché permette di confrontare il conteggio dell’Agenzia con le fatture presenti nei propri registri prima del versamento.

Scadenze ordinarie del pagamento del bollo

Le scadenze ordinarie previste per il versamento sono:

  • primo trimestre: 31 maggio;
  • secondo trimestre: 30 settembre;
  • terzo trimestre: 30 novembre;
  • quarto trimestre: 28 febbraio dell’anno successivo.

Quando la scadenza cade in un giorno non lavorativo si applica il normale slittamento. Nel 2026, per esempio, il 31 maggio cadeva di domenica e la scadenza ufficiale del bollo del primo trimestre 2026 è stata il 1° giugno 2026.

La soglia di 5.000 euro può rinviare il pagamento

La disciplina consente due rinvii importanti. Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, può essere pagato entro il 30 settembre insieme al secondo trimestre. Se la somma dovuta per primo e secondo trimestre non supera complessivamente 5.000 euro, entrambi gli importi possono essere versati entro il 30 novembre.

Il rinvio non cambia il trimestre di appartenenza delle fatture: cambia soltanto la data in cui il relativo bollo viene materialmente versato.

Come pagare il bollo delle fatture elettroniche

Il pagamento può essere effettuato direttamente nell’area “Fatture e corrispettivi”, indicando l’IBAN di un conto intestato al contribuente per l’addebito, oppure tramite modello F24 telematico. I codici tributo sono 2521 per il primo trimestre, 2522 per il secondo, 2523 per il terzo e 2524 per il quarto; 2525 e 2526 sono rispettivamente dedicati a sanzioni e interessi.

Cosa succede se versi il bollo nel trimestre precedente

L’Agenzia precisa che il conteggio anticipato in un trimestre precedente di un bollo che avrebbe dovuto essere attribuito al trimestre successivo non configura di per sé una violazione. Tuttavia invita a seguire le regole corrette per evitare squadrature continue tra quanto versato dal contribuente e quanto calcolato dall’Amministrazione.

Per questo è preferibile non costruire il proprio conteggio solo sulla data interna della fattura o sul momento in cui si è premuto “invia”, ma verificare le ricevute SdI e gli elenchi messi a disposizione dall’Agenzia.

Fattura scartata: entra nel conteggio del bollo?

Un file scartato dallo SdI non è una fattura elettronica correttamente emessa. Se viene corretto e ritrasmesso, il documento che potrà entrare negli elenchi è quello che supera i controlli del Sistema di Interscambio; per il trimestre va quindi verificata la relativa ricevuta di consegna o messa a disposizione.

Se il problema è invece aver trasmesso una fattura valida senza indicare il bollo, esiste una casistica distinta, trattata nella guida su come correggere una fattura senza bollo.

Fatture alla Pubblica Amministrazione: attenzione alle regole SdI specifiche

Per le fatture alla Pubblica Amministrazione la guida dell’Agenzia considera le ricevute e gli esiti previsti dal flusso FatturaPA, con regole specifiche sulla consegna e sulla decorrenza termini. L’eventuale data di accettazione da parte della PA non è il criterio da usare per attribuire il bollo al trimestre. Per questa casistica esiste una pagina separata sull’imposta di bollo nelle fatture elettroniche alla PA.

Domande frequenti

Per il bollo conta la data della fattura o la data di invio allo SdI?

Per le fatture verso privati l’Agenzia attribuisce il documento al trimestre considerando la data di consegna SdI oppure, se il recapito non riesce, la data di messa a disposizione. La sola data della fattura o la sola data di trasmissione non sono quindi sempre sufficienti.

Se invio una fattura il 30 marzo ma viene consegnata il 1° aprile, in quale trimestre va il bollo?

Nel secondo trimestre. L’Agenzia usa proprio questo tipo di esempio per chiarire che la data di consegna può spostare l’attribuzione rispetto alla data di trasmissione.

Qual è la differenza tra Elenco A ed Elenco B del bollo?

L’Elenco A, non modificabile, contiene le fatture in cui BolloVirtuale è stato valorizzato a SI. L’Elenco B, modificabile, contiene fatture che l’Agenzia considera soggette a bollo anche se tale indicazione manca nel file XML.

Quando si paga il bollo delle fatture elettroniche?

Le scadenze ordinarie sono 31 maggio per il primo trimestre, 30 settembre per il secondo, 30 novembre per il terzo e 28 febbraio dell’anno successivo per il quarto, con eventuale slittamento se la scadenza cade in un giorno non lavorativo.

Se il bollo del primo trimestre è inferiore a 5.000 euro devo pagarlo a maggio?

Non necessariamente. Se l’importo del primo trimestre non supera 5.000 euro può essere versato entro il 30 settembre. Se primo e secondo trimestre insieme non superano 5.000 euro, il pagamento può essere rinviato al 30 novembre.

Quali codici F24 si usano per il bollo elettronico?

I codici sono 2521, 2522, 2523 e 2524 per i quattro trimestri; 2525 identifica le sanzioni e 2526 gli interessi.

Fonti ufficiali

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