Vai al contenuto principale Vai alla navigazione
Regime Forfettario
Menu
CONSULENZE FORFETTARIO

Bed and breakfast, case vacanze e affittacamere: quando non c’è il minimale INPS

Bed & breakfast e case vacanze non sono automaticamente esonerati dai contributi fissi INPS. La deroga al minimale della Gestione Commercianti riguarda espressamente gli affittacamere: per loro l’INPS prevede contributi percentuali calcolati sul reddito effettivo, senza il normale contributo minimo annuo.

Per B&B e case vacanze bisogna invece verificare come l’attività è realmente esercitata e come viene inquadrata presso INPS e Registro imprese. Il fatto che un’attività ricettiva abbia caratteristiche simili all’affittacamere o condivida parte della classificazione ATECO non basta, da solo, a ottenere l’assenza del minimale.

La regola INPS 2026 sugli affittacamere

La circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 dedica un paragrafo specifico agli affittacamere. L’Istituto conferma che gli affittacamere iscritti alla Gestione Commercianti non sono soggetti al minimale annuo di reddito.

Di conseguenza versano i contributi IVS a percentuale sul reddito effettivamente prodotto, oltre alla contribuzione per maternità. È quindi improprio parlare di “esonero INPS”: i contributi restano dovuti, ma manca il normale contributo minimo obbligatorio previsto per la generalità dei commercianti.

Quanto paga normalmente un commerciante nel 2026

Per la generalità degli iscritti alla Gestione Commercianti, nel 2026 l’INPS fissa un reddito minimale di 18.808 euro. Il contributo minimo annuo per titolari e collaboratori è quindi dovuto anche quando il reddito effettivo è più basso o negativo.

La stessa circolare 14/2026 indica per i commercianti l’aliquota del 24,48% fino alla prima fascia di reddito prevista. Gli affittacamere fanno eccezione proprio sul minimale: non pagano il contributo fisso calcolato su 18.808 euro, ma la percentuale sul reddito effettivo.

Bed & breakfast: niente minimale solo perché è un’attività ricettiva?

No. Un B&B non diventa automaticamente “affittacamere” ai fini previdenziali. Con ATECO 2025 esiste anche un codice specifico per il bed and breakfast, 55.20.41, distinto dalle altre forme di alloggio breve.

Se il B&B è esercitato in forma imprenditoriale, va verificata l’iscrizione alla Gestione Commercianti e il relativo trattamento contributivo. Non è prudente applicare da soli la deroga degli affittacamere soltanto perché entrambe le attività offrono pernottamento.

Per apertura, ATECO e adempimenti del B&B trovi la guida specifica sulla Partita IVA per bed and breakfast.

Case vacanze: l’assenza del minimale non è automatica

Lo stesso vale per le case e appartamenti per vacanze. Quando l’attività è gestita in forma imprenditoriale, il riferimento previdenziale ordinario è la Gestione Commercianti. La deroga al minimale va verificata sulla specifica posizione INPS e non dedotta semplicemente dal nome “casa vacanze”.

Il codice ATECO 55.20.42 ricomprende servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze, ma la classificazione statistica non sostituisce la qualificazione amministrativa e previdenziale concreta dell’attività.

Per il quadro completo puoi consultare la guida sulla Partita IVA per casa vacanze.

Bed & breakfast, casa vacanze e affittacamere: tre attività da non confondere

AttivitàMinimale INPSControllo decisivo
Affittacamere iscritto Gestione CommerciantiDeroga espressa: niente minimale annuoInquadramento effettivo come affittacamere
B&B imprenditorialeNon va escluso automaticamenteNormativa regionale + posizione INPS
Casa vacanze imprenditorialeNon va escluso automaticamenteNormativa regionale + posizione INPS
Attività non imprenditoriale ammessa dalla RegionePuò non nascere l’iscrizione CommerciantiRequisiti regionali e modalità concreta di esercizio

Quando il B&B può non avere una posizione INPS Commercianti

Alcune Regioni consentono forme di B&B non imprenditoriale, entro specifici requisiti. In questi casi la questione non è “esonero dal contributo fisso”, ma capire se esista proprio un’attività d’impresa soggetta a iscrizione alla Gestione Commercianti.

Non esiste però una regola nazionale unica su numero di camere, giorni di apertura, residenza del titolare o altri limiti. Questi elementi dipendono dalla normativa regionale e, in alcuni casi, dai regolamenti locali.

Perché il vecchio criterio delle sei camere non è una regola nazionale universale

La vecchia versione di questa pagina collegava automaticamente la qualifica di affittacamere a un massimo di sei camere in due appartamenti e a una licenza di pubblica sicurezza. Questa impostazione non è adatta come regola nazionale generale.

Oggi B&B, affittacamere e case vacanze devono essere letti attraverso la disciplina regionale dell’attività ricettiva, gli adempimenti SUAP/SCIA e la qualificazione con cui la posizione viene effettivamente aperta presso Registro imprese e INPS.

Se sei affittacamere, come si calcolano i contributi

Per l’affittacamere rientrante nella deroga INPS non si parte dal minimale annuo previsto per gli altri commercianti. Si prende invece il reddito effettivo su cui applicare la contribuzione percentuale prevista per la Gestione Commercianti, rispettando il massimale contributivo.

Questo comporta una differenza importante quando il reddito è basso: un commerciante ordinario continua normalmente a versare il minimo annuo, mentre l’affittacamere soggetto alla deroga versa in proporzione al reddito effettivamente prodotto.

Esempio: affittacamere con reddito di 8.000 euro

Immagina un’attività correttamente inquadrata come affittacamere nella Gestione Commercianti con reddito imponibile previdenziale di 8.000 euro. La particolare disciplina INPS evita di sostituire questo importo con il minimale ordinario di 18.808 euro: la contribuzione percentuale viene calcolata sul reddito effettivo, oltre alla quota prevista per maternità.

Questo esempio vale però soltanto se la posizione è realmente quella di affittacamere cui l’INPS riconosce la deroga. Non può essere trasferito automaticamente a un B&B o a una casa vacanze.

Esempio: casa vacanze imprenditoriale

Se gestisci professionalmente una casa vacanze con Partita IVA e iscrizione alla Gestione Commercianti, devi prima verificare con quale qualifica è stata aperta la posizione INPS. Se non rientri nella specifica deroga degli affittacamere, si applica la disciplina ordinaria dei commercianti, compreso il minimale.

È quindi sbagliato partire dal solo ATECO e concludere: “55.20.42 significa niente contributi fissi”. Il codice descrive l’attività economica, ma non sostituisce l’inquadramento previdenziale.

E il regime forfettario con riduzione INPS del 35%?

Il regime previdenziale agevolato del forfettario è un tema distinto dalla deroga degli affittacamere. Gli iscritti Artigiani e Commercianti che possiedono i requisiti possono verificare l’accesso alla riduzione contributiva del 35% prevista dalla legge 190/2014.

Non bisogna però sommare automaticamente le agevolazioni o applicarle senza verificare la posizione concreta. Prima va determinato l’inquadramento previdenziale corretto; soltanto dopo si può verificare quale regime contributivo sia effettivamente applicabile.

Come verificare se la tua posizione è davvero “affittacamere” per INPS

  1. Controlla la classificazione dell’attività secondo la normativa regionale.
  2. Verifica la SCIA e quanto dichiarato al SUAP.
  3. Controlla il codice ATECO utilizzato.
  4. Verifica l’iscrizione al Registro imprese e la descrizione dell’attività.
  5. Controlla la posizione aperta presso la Gestione Commercianti INPS.
  6. Non applicare la deroga al minimale se la posizione è B&B o casa vacanze senza una verifica specifica.
  7. In caso di dubbio chiedi conferma sull’inquadramento prima di calcolare i contributi annuali.

Errori frequenti

  • considerare tutti i B&B automaticamente affittacamere;
  • considerare tutte le case vacanze automaticamente senza minimale INPS;
  • confondere “assenza del minimale” con “esonero totale dai contributi”;
  • usare il solo codice ATECO per decidere la previdenza;
  • applicare in tutta Italia i limiti ricettivi previsti da una singola Regione;
  • ignorare la differenza tra attività imprenditoriale e non imprenditoriale.

Domande frequenti

Gli affittacamere pagano contributi INPS fissi?

No. L’INPS conferma anche per il 2026 che gli affittacamere iscritti alla Gestione Commercianti non sono soggetti al minimale annuo: versano la contribuzione percentuale sul reddito effettivo, oltre alla quota maternità.

Un B&B professionale ha la stessa agevolazione?

Non automaticamente. Il B&B è una specifica attività ricettiva e l’inquadramento va verificato. Non basta la somiglianza con l’affittacamere per escludere il minimale.

Una casa vacanze con ATECO 55.20.42 non paga il minimale?

Non si può dedurre dal solo codice ATECO. Va verificata la posizione concreta aperta presso INPS e la classificazione amministrativa dell’attività.

Niente minimale significa niente contributi?

No. Per gli affittacamere resta dovuta la contribuzione percentuale sul reddito effettivo e la contribuzione per maternità prevista dalla Gestione Commercianti.

Parla con un consulente
Serve assistenza per la tua Partita IVA?

Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.

Supporto umano 1:1
Consulente dedicato Un professionista che conosce la tua posizione.
Parti subito →
Apertura in 24 ore Dopo la verifica dell'inquadramento corretto.