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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Architetto socio di SRL e forfettario: controllo, attività e fatture alla società

Un architetto che possiede una quota di una SRL può applicare il regime forfettario, ma la percentuale di partecipazione non basta da sola per dare la risposta. La causa ostativa prevista dalla Legge 190/2014 richiede due condizioni contemporanee: controllo diretto o indiretto della SRL e attività della società direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta individualmente.

Nel caso tipico dell’architetto con una quota del 5% in una società di ingegneria, senza ruoli gestionali e senza patti particolari, la partecipazione non determina normalmente da sola una situazione di controllo. Bisogna però verificare statuto, diritti di voto, rapporti familiari, accordi tra soci e rapporti economici effettivi con la società.

Socio di SRL e regime forfettario: la regola corretta

L’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014 esclude dal forfettario chi controlla direttamente o indirettamente una SRL che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente con la propria Partita IVA.

Quindi non basta che la SRL operi nello stesso settore e non basta essere semplicemente socio. Devono coesistere entrambi i requisiti. Le istruzioni Redditi PF 2026 al quadro LM richiamano espressamente questa causa ostativa e i chiarimenti della Circolare 9/E del 10 aprile 2019.

Una quota del 5% esclude dal forfettario?

No, non automaticamente. Una quota del 5%, da sola e senza altri diritti, normalmente non attribuisce la maggioranza dei voti né un’influenza dominante. Questo rende molto diverso il caso da quello di un socio che controlla direttamente la società.

La prassi dell’Agenzia è coerente con questa impostazione: nella risposta a interpello n. 501/2019 è stato esaminato il caso di un professionista con una partecipazione del 9%, senza patti parasociali e senza ruolo di amministratore, in una società che svolgeva attività riconducibile alla sua. In quella configurazione la causa ostativa non operava perché mancava il controllo della SRL. Resta sempre possibile, però, verificare se i rapporti reali nascondano una situazione diversa da quella formale.

Perché “sotto il 50% sei sempre al sicuro” è sbagliato

L’articolo 2359 del Codice civile non limita il controllo alla sola maggioranza assoluta delle quote. Può esserci controllo anche quando un soggetto dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria oppure quando l’influenza dominante deriva da particolari vincoli contrattuali.

Per questo una partecipazione inferiore al 50% non è automaticamente compatibile. Bisogna guardare ai diritti effettivi, non solo al numero scritto nel libro soci.

Controllo indiretto: perché contano anche familiari e soggetti interposti

La Circolare 9/E ha chiarito che, ai fini della causa ostativa, il controllo indiretto deve essere valutato anche attraverso persone interposte. Nella verifica la prassi considera anche i rapporti con coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, secondo il richiamo operato alla disciplina fiscale dei familiari.

Un architetto con il 30% e il coniuge con un’altra quota significativa, ad esempio, non può limitarsi a sostenere che “nessuno dei due supera il 50%”: va verificato l’assetto complessivo del controllo.

Società di ingegneria e attività di architetto: sono riconducibili?

Se manca il controllo, la riconducibilità dell’attività della SRL non basta da sola a far scattare questa specifica causa ostativa. Se invece il controllo esiste, la seconda verifica diventa decisiva.

Per “attività riconducibili” non bisogna guardare soltanto al codice ATECO formale. La prassi dell’Agenzia richiede di considerare l’attività realmente svolta e il rapporto economico tra professionista e società. Un architetto che progetta individualmente e una società di ingegneria che vende gli stessi servizi tecnici hanno un collegamento molto più stretto di due attività collocate in settori economici realmente diversi.

Se l’architetto fattura alla SRL partecipata

Fatturare alla propria SRL non è una terza causa ostativa autonoma, ma può essere un elemento molto importante per dimostrare la riconducibilità economica delle attività. In particolare, quando il professionista controlla la società, presta alla stessa società servizi riconducibili alla sua attività e la SRL deduce il relativo costo, il quadro diventa critico.

Questo è uno dei punti in cui una guida generica “socio SRL e forfettario” è insufficiente: per un architetto bisogna verificare concretamente progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica, fatture emesse alla società e servizi venduti dalla società ai propri clienti.

Essere amministratore della SRL cambia la risposta?

La carica di amministratore non equivale automaticamente al controllo societario, ma è un elemento da esaminare insieme ai poteri attribuiti, ai diritti di voto e alla composizione della società. Un socio al 5% privo di deleghe ha un profilo diverso da un socio di minoranza che, grazie a statuto o accordi, dirige di fatto le decisioni della SRL.

Se inoltre la SRL è o è stata datore di lavoro dell’architetto, può diventare necessario verificare anche la diversa causa ostativa relativa all’attività svolta prevalentemente verso il datore o ex datore di lavoro. Le due verifiche non vanno confuse.

Esempi pratici per un architetto

SituazioneValutazione
Architetto con 5% di SRL, nessun patto, nessuna carica, nessun familiare socioLa quota da sola normalmente non configura controllo; la causa ostativa SRL non scatta automaticamente.
Architetto con 55% di società di ingegneria che svolge le stesse attivitàControllo e riconducibilità possono coesistere: rischio elevato di causa ostativa.
Architetto con 30% e coniuge con 30% della societàVa verificato il controllo indiretto complessivo; non basta guardare alla quota individuale.
Architetto che controlla una SRL operante in un settore realmente diversoIl controllo da solo non basta: va verificata anche la riconducibilità delle attività.
Architetto socio di minoranza che fattura alla SRLLa fatturazione non crea da sola il controllo, ma va verificata la sostanza del rapporto e l’eventuale presenza di altri indici di controllo.

Quando si verifica la causa ostativa e quando si esce dal regime

Per le partecipazioni in SRL la verifica della riconducibilità viene effettuata nell’anno di applicazione del regime. Le istruzioni fiscali richiamano il principio secondo cui, se la causa ostativa si realizza nel corso dell’anno, gli effetti comportano l’uscita dal forfettario dall’anno successivo, salvo le specifiche regole applicabili al caso concreto.

Checklist per l’architetto socio di SRL

  • percentuale di capitale e soprattutto diritti di voto;
  • statuto e patti parasociali;
  • quote detenute da familiari rilevanti;
  • ruolo di amministratore e deleghe operative;
  • attività effettivamente svolta dalla SRL;
  • attività esercitata con la Partita IVA individuale;
  • fatture emesse alla società e incidenza sul fatturato;
  • costi dedotti dalla SRL per le prestazioni dell’architetto;
  • eventuali rapporti di lavoro attuali o precedenti con la società.

Per il profilo professionale generale puoi approfondire la Partita IVA dell’architetto, il codice ATECO dell’architetto e la guida su architetto e regime forfettario.

Domande frequenti

Con il 5% di una SRL un architetto può stare nel forfettario?

In linea generale una quota del 5% non configura da sola il controllo della SRL. Bisogna comunque verificare diritti di voto, patti, familiari, poteri gestionali e rapporti economici effettivi.

Sotto il 50% di quote non c’è mai controllo?

No. Il controllo può esistere anche sotto il 50% se i voti o particolari vincoli consentono di esercitare un’influenza dominante.

Se la SRL svolge la stessa attività dell’architetto si perde sempre il forfettario?

No. Per questa specifica causa ostativa devono coesistere controllo diretto o indiretto e riconducibilità delle attività. Se manca il controllo, la sola somiglianza delle attività non basta.

Posso fatturare alla SRL di cui sono socio?

La fatturazione alla SRL non è vietata in assoluto. Se però esiste controllo, le fatture per attività riconducibili a quelle della società sono un elemento centrale nella verifica della causa ostativa.

Essere amministratore della SRL impedisce automaticamente il forfettario?

No. La carica di amministratore non equivale automaticamente al controllo, ma i poteri effettivi attribuiti all’amministratore devono essere valutati insieme alle quote e agli altri rapporti societari.

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