Partita IVA consulente marketing: ATECO, forfettario, INPS e costi
Aprire la Partita IVA come consulente marketing nel 2026 richiede prima di tutto di descrivere correttamente il lavoro svolto. La parola “marketing” comprende infatti attività diverse: consulenza strategica, definizione di obiettivi e politiche commerciali, gestione operativa di campagne pubblicitarie, comunicazione, analisi e servizi digitali. Per questo non esiste un codice ATECO valido automaticamente per ogni consulente marketing.
Per un professionista che lavora in autonomia, il regime forfettario può essere una soluzione semplice quando sono rispettati i requisiti. La scelta del codice ATECO, però, deve partire dalle prestazioni realmente fatturate e non dall’aliquota fiscale o dal coefficiente di redditività più conveniente.
Partita IVA consulente marketing: dati principali
Nel 2026 i codici da verificare più spesso sono 70.20.09 per la consulenza imprenditoriale e gestionale che comprende anche obiettivi e politiche di marketing, e 73.11.02 per la conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari. Entrambi, nel regime forfettario, sono associati a un coefficiente di redditività del 78%. La previdenza del professionista senza Cassa autonoma è normalmente la Gestione Separata INPS, ma l’inquadramento va sempre verificato sulla modalità concreta di esercizio.
Quando serve la Partita IVA
La Partita IVA serve quando l’attività di consulenza viene svolta in modo abituale e professionale. Non esiste una soglia generale di 5.000 euro che consenta di esercitare stabilmente come consulente marketing senza Partita IVA: quel valore riguarda specifici profili contributivi delle prestazioni occasionali e non sostituisce il criterio dell’abitualità.
Come aprire la Partita IVA da consulente marketing
Per il professionista persona fisica l’apertura avviene comunicando all’Agenzia delle Entrate l’inizio dell’attività, la data di decorrenza, il codice ATECO e il regime fiscale. Prima dell’invio è utile definire con precisione quali servizi saranno venduti: consulenza strategica, campagne advertising, comunicazione, analisi, formazione, gestione operativa o una combinazione di più attività. Se le prestazioni sono realmente diverse può essere necessario affiancare un codice secondario.
Codice ATECO 70.20.09: quando è adatto
Il codice 70.20.09 – Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale n.c.a. è coerente quando il lavoro è prevalentemente consulenziale: analisi del posizionamento, definizione di strategie, obiettivi e politiche di marketing, organizzazione commerciale, supporto decisionale e assistenza gestionale alle imprese. Le note ufficiali ATECO 2025 di ISTAT includono nella classe 70.20 anche la consulenza su obiettivi e politiche di marketing.
Codice ATECO 73.11.02: campagne e servizi pubblicitari
Il codice 73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari va invece verificato quando il professionista non si limita alla consulenza strategica ma conduce campagne, promozioni e attività pubblicitarie per i clienti. La classificazione ATECO 2025 distingue espressamente questa attività dalla consulenza gestionale e la colloca tra le attività pubblicitarie.
La distinzione è importante anche per chi lavora nel digitale: gestire campagne Google Ads, Meta Ads o attività promozionali non equivale automaticamente a svolgere consulenza informatica. Il codice deve descrivere ciò che il cliente acquista e ciò che viene concretamente eseguito.
Un solo codice ATECO o più codici?
Se l’attività principale è chiaramente consulenziale può bastare il 70.20.09; se il lavoro consiste soprattutto nella conduzione di campagne può essere più coerente il 73.11.02. Chi svolge entrambe le attività in modo autonomo e rilevante può valutare un codice principale e uno secondario. In presenza di più attività, i ricavi e i compensi vengono comunque considerati complessivamente ai fini del limite del regime forfettario.
Per un approfondimento focalizzato soltanto sulla classificazione puoi consultare anche la guida al codice ATECO per consulente marketing.
Regime forfettario per consulente marketing
Il consulente marketing può applicare il regime forfettario quando rispetta i requisiti previsti e non ricade in una causa di esclusione. Nel 2026 resta centrale il limite di 85.000 euro di ricavi o compensi; il superamento di 100.000 euro produce gli effetti immediati previsti dalla disciplina. Per il 2026 è inoltre confermata a 35.000 euro la soglia dei redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente rilevante per la relativa causa ostativa, come riepilogato anche dal Ministero del Lavoro sulla Legge di Bilancio 2026, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Prima di aprire o mantenere il regime conviene quindi verificare la situazione completa nella guida ai requisiti e alle cause ostative del regime forfettario.
Coefficiente di redditività: 78%
Per i codici 70.20.09 e 73.11.02 il coefficiente di redditività associato al forfettario è del 78%. Con 30.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è quindi 23.400 euro. I costi ordinari non vengono dedotti analiticamente: la quota complementare al coefficiente rappresenta la componente di costo riconosciuta in modo forfettario.
Imposta sostitutiva al 5% o al 15%
L’imposta sostitutiva è normalmente del 15%. Può essere ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta quando sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività. Non basta aprire una nuova Partita IVA: occorre verificare, tra l’altro, che non si tratti della mera prosecuzione di un’attività già svolta. La differenza è spiegata nella guida all’imposta sostitutiva al 5% o al 15%.
Gestione Separata INPS nel 2026
Il consulente marketing che esercita come libero professionista senza una Cassa previdenziale autonoma è normalmente iscritto alla Gestione Separata INPS. La circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 indica per i professionisti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria un’aliquota complessiva del 26,07%. Per pensionati o soggetti già assicurati presso altra previdenza obbligatoria l’aliquota indicata per il 2026 è del 24%.
Il professionista può applicare in fattura la rivalsa INPS del 4% nei casi previsti, ma la rivalsa non sostituisce il contributo previdenziale dovuto e non cambia il soggetto obbligato al versamento.
Esempio con 30.000 euro di compensi
Con 30.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo è di 23.400 euro. Ipotizzando un professionista senza altra copertura previdenziale, il 26,07% corrisponde a circa 6.100,38 euro di contributi. Dopo la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, la base su cui calcolare l’imposta sarebbe in questo esempio circa 17.299,62 euro. L’imposta sarebbe quindi circa 864,98 euro con aliquota al 5% oppure 2.594,94 euro con aliquota al 15%.
L’esempio serve a mostrare il metodo di calcolo e non sostituisce il conteggio della posizione individuale: acconti, contributi effettivamente versati, altre coperture previdenziali e situazione personale possono cambiare il risultato.
Fattura elettronica, IVA e bollo
Il consulente marketing in forfettario emette fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio. La fattura non espone normalmente l’IVA e va gestito il bollo quando dovuto. Per clienti italiani ed esteri cambiano alcune informazioni operative e, nei rapporti internazionali, va verificata anche la natura del cliente e del servizio. La guida sulla fatturazione elettronica dei forfettari riepiloga gli adempimenti principali.
Professionista o impresa?
Una consulenza svolta personalmente, senza una struttura organizzata tipica d’impresa, viene normalmente inquadrata come attività professionale. Se invece l’attività evolve in una vera agenzia con organizzazione di mezzi, personale, servizi operativi e struttura commerciale, l’inquadramento può cambiare. Il solo nome “consulente marketing” non basta quindi a stabilire automaticamente Camera di Commercio e previdenza.
Retainer, compensi ricorrenti e performance fee
Molti consulenti marketing lavorano con un compenso mensile continuativo oppure con una quota fissa più una componente variabile legata ai risultati. Anche in questi casi il contratto dovrebbe distinguere chiaramente consulenza, gestione delle campagne, budget pubblicitario del cliente ed eventuali servizi acquistati da terzi. È utile evitare di confondere il compenso professionale con somme anticipate per conto del cliente, perché natura del rapporto e documentazione incidono sulla corretta fatturazione.
Consulente marketing e lavoro dipendente
Chi svolge anche lavoro dipendente può aprire una Partita IVA, ma l’accesso al forfettario richiede una verifica separata. Oltre alla soglia reddituale dell’anno precedente vanno controllati i rapporti con l’attuale o precedente datore di lavoro e le altre cause ostative. Aprire la Partita IVA e poter usare il regime forfettario non sono quindi la stessa cosa.
Costi da considerare
Tra i costi più frequenti ci sono software di analisi e automazione, strumenti pubblicitari, abbonamenti SaaS, hardware, coworking, formazione, assicurazioni, collaboratori e servizi acquistati per i clienti. Nel forfettario questi costi ordinari non vengono dedotti uno per uno. Un consulente con spese elevate, forte utilizzo di advertising anticipato o molti subfornitori dovrebbe quindi confrontare il forfettario con il regime ordinario sulla base dei costi reali e non soltanto dell’aliquota nominale.
Errori da evitare
Gli errori più frequenti sono scegliere il 70.20.09 per qualsiasi attività di marketing senza analizzare le prestazioni; usare un codice informatico soltanto perché il lavoro si svolge online; considerare automatico il 5%; confondere la rivalsa INPS con i contributi effettivamente dovuti; ignorare la soglia dei redditi da lavoro dipendente; valutare il forfettario senza considerare il peso reale dei costi.
Domande frequenti
Non esiste un codice unico valido per tutti. Il 70.20.09 è da verificare per la consulenza gestionale e strategica, mentre il 73.11.02 è specifico per conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari.
Per i codici 70.20.09 e 73.11.02 il coefficiente di redditività del regime forfettario è il 78%.
Per il libero professionista senza altra copertura previdenziale obbligatoria, la Gestione Separata INPS prevede nel 2026 l'aliquota del 26,07%. Con altra previdenza obbligatoria o pensione la misura indicata è il 24%, salvo il corretto inquadramento individuale.
No. L'aliquota del 5% richiede le condizioni previste per una nuova attività e non spetta automaticamente a ogni nuova apertura.
Non automaticamente. Una consulenza personale può essere attività professionale; se invece l'attività è organizzata come impresa o agenzia occorre verificare un diverso inquadramento.
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