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Aliquote IVA: 22%, 10%, 5% e 4%, quando si applicano

Le aliquote IVA in Italia nel 2026 sono 22%, 10%, 5% e 4%. Il 22% è l’aliquota ordinaria; il 10%, il 5% e il 4% si applicano solo a beni e servizi per i quali la legge prevede specifiche agevolazioni. Prima di emettere fattura occorre verificare la singola operazione: una prestazione, una vendita di merci o un lavoro edilizio possono avere trattamenti diversi anche se sono fatturati dalla stessa Partita IVA.

Per scegliere l’aliquota corretta non basta guardare il codice ATECO o il tipo di attività svolta: conta la specifica operazione fatturata, la natura del bene o servizio e l’eventuale presenza di una norma speciale. Il riferimento principale, per il 2026, è l’articolo 16 del DPR 633/1972 insieme alla Tabella A allegata. I casi agevolati vanno ricercati nella specifica voce normativa, non dedotti dal solo nome dell’attività.

Aliquote IVA: 22%, 10%, 5% e 4%

AliquotaRegola generaleQuando può applicarsi
22%Aliquota ordinariaQuando non è prevista un’aliquota ridotta o un diverso trattamento IVA
10%Aliquota ridottaSolo per beni e servizi espressamente individuati dalla legge
5%Aliquota ridottaPer categorie specifiche previste dalla Tabella A, Parte II-bis
4%Aliquota ridottaPer categorie specifiche previste dalla Tabella A, Parte II

Le aliquote ridotte non sono alternative che il contribuente può scegliere liberamente. Se un bene o servizio non rientra in una previsione agevolata, si applica normalmente il 22%.

Quando si applica l’IVA al 22%

Il 22% è l’aliquota ordinaria. Si applica alla maggior parte dei beni e servizi quando non esiste una disposizione che prevede il 10%, il 5%, il 4% oppure un regime senza applicazione dell’imposta.

Molte prestazioni professionali e molti servizi ordinari ricadono nel 22%, così come numerosi beni di consumo. Ma la regola corretta non è “professionista = 22%” o “commerciante = 22%”: bisogna sempre verificare l’operazione concreta.

Quando si applica l’IVA al 10%

L’aliquota del 10% riguarda numerosi beni e servizi elencati nella Tabella A, Parte III, del DPR 633/1972.

Tra gli ambiti nei quali può comparire il 10% ci sono, a determinate condizioni, alcuni servizi di ristorazione e somministrazione, prestazioni alberghiere, interventi edilizi e specifiche categorie di beni alimentari o di altra natura.

L’elenco è ampio e contiene molte condizioni particolari. Per questo non è corretto applicare il 10% solo perché un’attività appartiene a uno dei settori citati: va individuata la voce normativa esatta.

Ristoranti e alberghi: un esempio pratico

La normale somministrazione di alimenti e bevande al ristorante è, di regola, soggetta al 10%. La vendita di un prodotto alimentare senza servizio di somministrazione richiede invece di controllare la specifica voce applicabile a quel bene: non tutti gli alimenti hanno la stessa aliquota. Le prestazioni alberghiere rientrano nei casi agevolati previsti dalla Tabella A, ma altri prodotti o servizi della struttura potrebbero richiedere un trattamento diverso.

Interventi edilizi e beni di valore significativo

Per le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili residenziali può applicarsi l’IVA al 10%, a determinate condizioni. L’Agenzia delle Entrate precisa però che, se l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, una parte del valore di tali beni può restare soggetta al 22%. Non basta la dicitura «ristrutturazione» per applicare il 10% a ogni materiale acquistato separatamente.

Esempio: intervento di 10.000 euro, con 4.000 euro di prestazione e 6.000 euro di un bene significativo. Se ricorrono le condizioni del regime agevolato, il 10% si applica a 8.000 euro e il 22% ai 2.000 euro residui: l’IVA complessiva è 1.240 euro. Il caso va verificato sulla documentazione effettiva del lavoro.

Assorbenti, pannolini e seggiolini auto nel 2026

Un errore frequente è usare vecchi elenchi che indicano il 5% per assorbenti e pannolini. Nel 2026, i prodotti assorbenti e i tamponi per l’igiene femminile, le coppette mestruali, i pannolini per bambini e le specifiche preparazioni alimentari per lattanti previste dalla norma sono generalmente soggetti al 10%. I seggiolini auto per bambini rientrano invece, in generale, nel 22%, dopo le modifiche della legge 213/2023. Non sono quindi tutti prodotti al 5%.

Quando si applica l’IVA al 5%

L’aliquota del 5% è prevista dalla Tabella A, Parte II-bis, per categorie mirate di beni e servizi.

È un’aliquota più selettiva rispetto al 10% e può riguardare, per esempio, specifiche prestazioni a carattere sociale o sanitario e determinate categorie di beni individuate dal legislatore.

Un esempio rilevante è quello di determinate prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi, in presenza dei requisiti previsti dalla Tabella A, parte II-bis. Non basta che il servizio abbia una finalità sociale: contano il soggetto che lo rende, il tipo di servizio e le condizioni normative.

La presenza di un’attività “sociale” o “sanitaria” non basta da sola: alcune prestazioni possono essere al 5%, altre al 10%, altre al 22% e altre ancora esenti da IVA in base all’articolo 10. Per un’attività sanitaria esente, l’assenza di IVA non equivale alla scelta dell’aliquota al 5%.

Quando si applica l’IVA al 4%

L’aliquota del 4% riguarda beni e operazioni espressamente elencati nella Tabella A, Parte II.

Tra gli esempi più noti rientrano alcune categorie di beni di prima necessità, prodotti editoriali e determinate operazioni immobiliari agevolate quando ricorrono tutti i requisiti previsti.

Anche in questo caso l’esempio serve solo a orientarsi: l’aliquota corretta dipende dalla voce normativa applicabile e dalle condizioni specifiche dell’operazione.

Acquisto della prima casa: quando l’IVA è del 4%

Se una compravendita immobiliare è soggetta a IVA e l’acquirente soddisfa tutti i requisiti «prima casa», l’aliquota può essere del 4%. Se si compra da un privato o da un’impresa che vende in esenzione IVA, il trattamento è diverso: si applica, nei casi previsti, l’imposta di registro e non una fattura con IVA al 4%. La guida dell’Agenzia delle Entrate all’acquisto della casa chiarisce la distinzione.

Esempio: abitazione con vendita soggetta a IVA e requisiti prima casa soddisfatti, imponibile 200.000 euro: l’IVA al 4% è 8.000 euro. Le altre imposte e spese dell’atto vanno considerate separatamente.

Acquisti per persone con disabilità

Il 4% è inoltre previsto, alle condizioni di legge, per specifici ausili e determinati veicoli acquistati da persone con disabilità. L’Agenzia delle Entrate distingue requisiti soggettivi, documentazione e limiti tecnici: non tutte le autovetture o gli strumenti acquistati sono automaticamente agevolati.

Chi decide quale aliquota IVA applicare?

L’aliquota nasce dalla legge, non dalla preferenza del cliente o del fornitore. Il soggetto che emette la fattura deve individuare il trattamento IVA corretto e documentarlo in modo coerente.

Se esiste un dubbio su una categoria particolare, bisogna verificare il DPR 633/1972, la Tabella A e gli eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riferiti a quello specifico bene o servizio.

Il codice ATECO determina l’aliquota IVA?

No. Il codice ATECO descrive l’attività economica svolta, ma non assegna automaticamente un’unica aliquota IVA a tutte le operazioni del contribuente.

La stessa impresa può effettuare operazioni con aliquote differenti. Un’attività commerciale, per esempio, può vendere prodotti assoggettati al 22%, al 10% e al 4% nello stesso periodo.

Come si calcola l’IVA partendo dall’imponibile

Quando conosci l’imponibile, il calcolo è:

IVA = imponibile × aliquota

Totale = imponibile + IVA

Con un imponibile di 1.000 euro:

AliquotaIVATotale
22%220 €1.220 €
10%100 €1.100 €
5%50 €1.050 €
4%40 €1.040 €

Come togliere l’IVA da un prezzo già comprensivo

Se conosci il totale “IVA inclusa” non devi sottrarre semplicemente il 22%, perché l’imposta è calcolata sull’imponibile e non sul totale finale.

Con aliquota 22%, la formula corretta è:

Imponibile = totale / 1,22

Per le altre aliquote si usano i coefficienti 1,10, 1,05 o 1,04. Su un prezzo già comprensivo di IVA di 122 euro, per esempio, il risultato dipende dall’aliquota applicabile: al 22% l’imponibile è 100 euro e l’imposta è 22; al 10% l’imponibile è circa 110,91 euro e l’imposta 11,09; al 5% l’imponibile è circa 116,19 euro e l’imposta 5,81; al 4% l’imponibile è circa 117,31 euro e l’imposta 4,69 euro. Gli arrotondamenti vanno gestiti ai centesimi.

Per formule ed esempi completi puoi usare la guida dedicata allo scorporo IVA.

Una fattura può avere più aliquote IVA?

Sì. Una fattura può contenere righe con aliquote differenti se comprende beni o servizi soggetti a trattamenti diversi.

Esempio: una fattura contiene 300 euro di merce al 22% (IVA 66 euro) e 200 euro di una distinta operazione che soddisfa i requisiti del 10% (IVA 20 euro). Il totale è 586 euro, comprensivo di 86 euro di imposta. La fattura elettronica deve riportare correttamente imponibile e imposta per ciascuna aliquota, senza applicare un’unica percentuale all’intero documento.

Se una riga è esente, non imponibile o non soggetta, non si utilizza un’ipotetica aliquota zero, ma il corretto codice Natura. Per i casi concreti consulta la guida alle operazioni IVA imponibili, esenti, non imponibili e fuori campo.

Aliquota IVA e base imponibile

L’aliquota si applica alla base imponibile, determinata secondo l’articolo 13 del DPR 633/1972.

La base imponibile comprende normalmente il corrispettivo dovuto per l’operazione e gli elementi accessori rilevanti. Alcune somme possono essere escluse quando ricorrono i requisiti dell’articolo 15, come determinate anticipazioni documentate in nome e per conto del cliente. Non basta riportare una «spesa rimborsata» su una riga separata per escluderla automaticamente dalla base imponibile.

IVA al 22% e regime forfettario: cosa cambia

Chi applica il regime forfettario, nelle operazioni interne ordinarie, non addebita l’IVA in fattura. Questo significa che non deve scegliere tra 22%, 10%, 5% o 4% per la normale fattura forfettaria.

La fattura elettronica del forfettario utilizza il corretto codice Natura previsto per l’operazione e riporta la dicitura riferita al regime agevolato.

Questa esclusione dall’IVA sulle normali operazioni interne non significa però che il forfettario non incontri mai l’IVA.

Quando un forfettario può comunque dover versare IVA

Esistono situazioni nelle quali anche un contribuente forfettario deve gestire l’imposta, soprattutto nei rapporti con soggetti esteri.

Per esempio, in alcuni acquisti di servizi da fornitori UE o extra-UE può essere necessario applicare il reverse charge e versare l’IVA italiana senza poterla detrarre.

La particolarità del forfettario è proprio questa: può essere tenuto a versare IVA in specifiche operazioni pur non avendo il normale diritto alla detrazione. Per capire perché puoi leggere la guida sulla detrazione IVA nel regime forfettario. Per approfondire il collegamento tra IVA sulle vendite e IVA sugli acquisti consulta invece la liquidazione IVA.

Aliquota IVA ed operazioni esenti o non imponibili

Non tutte le operazioni senza IVA hanno aliquota 0%. Le operazioni esenti, non imponibili o non soggette seguono regole giuridiche diverse.

Una prestazione esente ai sensi dell’articolo 10, per esempio, non è una prestazione “con IVA allo 0%”. Allo stesso modo un’esportazione non imponibile è diversa da un’operazione esente.

Questa distinzione incide sulla fatturazione e, per chi è in regime IVA ordinario, anche sul diritto alla detrazione.

Come documentare un’aliquota IVA ridotta prima di fatturare

L’aliquota agevolata deve trovare riscontro nella voce normativa applicabile. È utile conservare la descrizione tecnica del bene o servizio, l’eventuale contratto, la documentazione del cliente quando necessaria e i chiarimenti ufficiali pertinenti. La stessa impresa può applicare aliquote diverse a beni che sembrano simili ma rientrano in categorie normative differenti.

In caso di vendita di beni soggetti a classificazioni particolari o di prestazioni con più componenti, verificare se l’operazione è unitaria oppure se occorre distinguere le parti. Non scegliere un’aliquota ridotta soltanto perché sembra consuetudine del settore.

Dal 2027: nuovo Testo unico IVA e riferimenti normativi

Il D.Lgs. 10/2026 ha approvato il nuovo Testo unico IVA, le cui disposizioni sostanziali sono destinate ad applicarsi dal 1° gennaio 2027. Nel riordino le aliquote sono ricondotte all’articolo 34 del testo unico e alla relativa Tabella A. Le percentuali di riferimento restano 22%, 10%, 5% e 4%, fermo restando che occorre verificare eventuali modifiche legislative successive.

Per le operazioni del 2026 il riferimento è ancora l’articolo 16 del DPR 633/1972 e la relativa Tabella A. Quando si emette una fattura dal 2027 bisognerà utilizzare la disciplina effettivamente applicabile alla data dell’operazione, non una tabella priva di data.

Errori frequenti con le aliquote IVA

  • applicare sempre il 22% senza verificare eventuali aliquote ridotte;
  • applicare un’aliquota ridotta perché “nel settore si usa così” senza trovare la base normativa;
  • pensare che il codice ATECO determini automaticamente l’IVA;
  • confondere operazione esente con aliquota 0%;
  • scorporare il 22% sottraendolo direttamente dal totale;
  • usare un’unica aliquota su una fattura che contiene operazioni diverse;
  • applicare IVA alle normali fatture interne del forfettario.

Come verificare l’aliquota corretta prima di emettere fattura

  1. Individua con precisione il bene o servizio venduto.
  2. Verifica se esiste una voce specifica nella Tabella A del DPR 633/1972.
  3. Controlla eventuali condizioni o limitazioni previste dalla voce.
  4. Verifica se l’operazione è invece esente, non imponibile o non soggetta.
  5. Controlla eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul caso specifico.
  6. Imposta correttamente aliquota e natura nella fattura elettronica.

Domande frequenti sulle aliquote IVA

Quali sono le aliquote IVA in Italia nel 2026?

22%, 10%, 5% e 4%. Il 22% è l’aliquota ordinaria, mentre le altre si applicano alle operazioni agevolate previste dalla legge.

Quali servizi e beni hanno IVA al 10%?

Esempi sono la somministrazione di alimenti e bevande, i servizi alberghieri e determinati lavori edilizi, ma occorre verificare le condizioni della Tabella A e le norme specifiche.

Quando si applica il 5% IVA?

A determinate operazioni previste dalla Tabella A, parte II-bis, fra cui specifiche prestazioni assistenziali e socio-sanitarie rese da cooperative sociali alle condizioni stabilite dalla legge.

Quando si può applicare l’IVA al 4% sulla prima casa?

Quando la compravendita è soggetta a IVA e ricorrono tutti i requisiti dell’agevolazione prima casa. Nelle vendite tra privati si applicano invece le imposte di registro pertinenti.

Nel 2026 l’IVA su pannolini e assorbenti è del 5%?

No. Nel 2026 i prodotti individuati dalla legge sono generalmente al 10%, mentre i seggiolini per auto per bambini sono generalmente al 22%.

Come si calcola l’IVA al 22% su 1.000 euro?

L’IVA è 220 euro e il totale della fattura è 1.220 euro, se l’operazione è soggetta all’aliquota ordinaria. Per scorporare l’IVA da un totale lordo devi dividerlo per 1,22.

Il codice ATECO stabilisce l’aliquota IVA?

No. Conta il trattamento normativo della singola cessione o prestazione, non soltanto l’attività economica del contribuente.

Un forfettario deve applicare il 22% in fattura?

No, nelle normali operazioni interne del regime forfettario non si addebita l’IVA. Specifiche operazioni estere possono avere obblighi particolari.

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