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Agevolazioni INPS forfettari 2026: riduzione 35%, 50% e requisiti

Immagine relativa alle agevolazioni-contributi inps forfettario

Nel 2026 le principali agevolazioni INPS per chi opera in regime forfettario non sono tutte uguali. Per artigiani e commercianti resta disponibile il regime contributivo agevolato con riduzione del 35%; chi si è iscritto per la prima volta nel 2025 e ha ottenuto lo sconto del 50% può continuare a beneficiarne per il periodo residuo dei 36 mesi. Esiste inoltre una distinta riduzione del 50% per alcuni pensionati con più di 65 anni.

La prima verifica da fare è sempre la gestione previdenziale: queste riduzioni riguardano le Gestioni Artigiani e Commercianti e non si applicano allo stesso modo ai professionisti iscritti alla Gestione Separata o a una Cassa professionale.

Indice dei contenuti

  • Agevolazioni INPS forfettari 2026: tabella di confronto
  • Riduzione INPS del 35% nel regime forfettario
  • La domanda del 35% va presentata ogni anno?
  • Quando vale la scadenza del 28 febbraio 2026?
  • Riduzione del 50% per i nuovi iscritti del 2025: cosa succede nel 2026
  • Riduzione 35% e riduzione 50% del 2025 sono cumulabili?
  • Over 65 pensionati: riduzione INPS del 50% anche nel 2026
  • La Gestione Separata ha lo sconto INPS del 35%?
  • Quanto si risparmia con il 35%?
  • Quale agevolazione scegliere?
  • Fonti ufficiali INPS

Agevolazioni INPS forfettari 2026: tabella di confronto

AgevolazioneChi può usarla nel 2026MisuraRegola principale
Regime contributivo forfettarioArtigiani e commercianti in regime forfettario con i requisitiRiduzione 35%Per chi era già beneficiario nel 2025 prosegue senza nuova domanda, se restano i requisiti
Nuovi iscritti 2025Chi si è iscritto per la prima volta ad Artigiani o Commercianti nel 2025 e ha ottenuto il beneficioRiduzione 50%Dura 36 mesi dall’avvio; non è una nuova agevolazione accessibile a chi si iscrive per la prima volta nel 2026
Over 65 pensionati INPSArtigiani e commercianti con più di 65 anni già pensionati presso le gestioni INPS ammesseRiduzione 50%Si applica a richiesta e non si cumula con il regime contributivo forfettario del 35%
Gestione SeparataProfessionisti senza Cassa iscritti alla Gestione SeparataNessuna riduzione 35% del regime forfettarioSi applicano le aliquote proprie della Gestione Separata

Riduzione INPS del 35% nel regime forfettario

Il regime contributivo agevolato previsto dalla legge 190/2014 consente agli imprenditori in regime forfettario iscritti alla Gestione Artigiani o Commercianti di versare contributi ridotti del 35%. In pratica, la parte contributiva soggetta all’agevolazione viene versata nella misura del 65% rispetto alla contribuzione ordinaria.

La riduzione riguarda sia la contribuzione dovuta sul minimale sia quella calcolata sull’eventuale reddito eccedente. Il contributo di maternità resta invece dovuto secondo le regole ordinarie.

Per importi 2026, calcolo, effetti sull’accredito pensionistico e procedura completa consulta la guida dedicata alla riduzione contributi INPS del 35% nel forfettario.

La domanda del 35% va presentata ogni anno?

No. Questa è una distinzione importante. La circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 chiarisce che il regime agevolato continua ad applicarsi nel 2026 ai soggetti che ne beneficiavano già nel 2025, purché mantengano i requisiti fiscali e previdenziali e non abbiano presentato rinuncia.

Quindi chi aveva già il 35% attivo nel 2025 non deve presentare una nuova domanda soltanto perché è iniziato il 2026.

Quando vale la scadenza del 28 febbraio 2026?

Il 28 febbraio non è una scadenza annuale indistinta per tutti. Per il 2026 l’INPS distingue più situazioni.

  • Già beneficiario nel 2025: nessuna nuova domanda, se restano i requisiti e non viene presentata rinuncia.
  • Attività iniziata nel 2025 ma adesione richiesta dal 2026: la comunicazione doveva essere presentata entro il 28 febbraio 2026.
  • Nuova attività iniziata nel 2026: l’adesione va comunicata con la massima tempestività dopo la ricezione del provvedimento di iscrizione alla Gestione Artigiani o Commercianti.
  • Rinuncia al regime agevolato dal 2026: la rinuncia entro il 28 febbraio 2026 determina il ripristino del regime ordinario dal 1° gennaio 2026.

L’uscita volontaria dal regime contributivo agevolato del 35% ha carattere definitivo secondo la disciplina ordinaria, quindi la rinuncia va valutata con attenzione.

Riduzione del 50% per i nuovi iscritti del 2025: cosa succede nel 2026

La legge di Bilancio 2025 aveva introdotto una diversa riduzione contributiva del 50% per chi si iscriveva per la prima volta, nel corso del 2025, a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani o dei commercianti.

Questa misura può produrre effetti anche nel 2026 perché la durata prevista è di 36 mesi dall’avvio dell’attività. Tuttavia, l’accesso era collegato alla prima iscrizione effettuata nel 2025: non va quindi presentata come uno sconto nuovo per chi apre e si iscrive per la prima volta nel 2026.

Chi ha ottenuto il beneficio nel 2025 continua a utilizzarlo nel periodo residuo, salvo rinuncia o perdita dei requisiti. Dal 1° gennaio 2026 l’INPS ha inoltre reso disponibile la funzione telematica per rinunciare alla riduzione; la rinuncia è definitiva e fa cessare il beneficio dal mese successivo.

Riduzione 35% e riduzione 50% del 2025 sono cumulabili?

No. La riduzione del 50% prevista per i nuovi iscritti del 2025 è alternativa alle altre misure che riducono l’aliquota contributiva. Non può quindi essere applicata contemporaneamente al regime previdenziale forfettario del 35% sullo stesso lavoratore.

Al termine dei 36 mesi della riduzione del 50%, chi possiede ancora i requisiti per il regime contributivo agevolato del forfettario potrà presentare l’apposita istanza per il 35%, secondo le indicazioni INPS.

Over 65 pensionati: riduzione INPS del 50% anche nel 2026

Nel 2026 continua ad applicarsi anche una terza agevolazione: gli artigiani e gli esercenti attività commerciali con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni INPS ammesse, possono chiedere la riduzione del 50% dei contributi pensionistici dovuti.

Questa riduzione deriva dall’articolo 59, comma 15, della legge 449/1997 ed è distinta dal beneficio temporaneo introdotto per i nuovi iscritti del 2025. Inoltre non si cumula con il regime contributivo agevolato del 35%: il pensionato che aderisce al 35% non può applicare contemporaneamente anche la riduzione del 50% per ultrasessantacinquenni.

La Gestione Separata ha lo sconto INPS del 35%?

No. Il regime contributivo agevolato del 35% riguarda gli imprenditori iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti. Un professionista senza Cassa iscritto alla Gestione Separata non può ridurre i propri contributi del 35% soltanto perché applica il regime forfettario.

La Gestione Separata funziona con aliquote e regole proprie, senza contributi fissi sul minimale tipici di artigiani e commercianti. Per approfondire puoi consultare la guida alla Gestione Separata INPS 2026.

Quanto si risparmia con il 35%?

Il risparmio effettivo dipende dalla gestione, dai mesi di attività, dal reddito e dall’eventuale presenza di collaboratori. La riduzione non riguarda soltanto la quota fissa: quando il reddito supera il minimale, il beneficio incide anche sulla contribuzione percentuale dovuta sulla parte eccedente.

Pagare meno contributi ha però anche effetti previdenziali. In particolare, se la contribuzione versata non raggiunge l’importo necessario per l’accredito di dodici mesi, l’anzianità contributiva può essere riconosciuta in misura proporzionale. Per questo il risparmio immediato va confrontato con gli effetti sulla futura pensione.

Quale agevolazione scegliere?

  • Se sei artigiano o commerciante forfettario e non hai un’altra riduzione incompatibile, verifica il regime contributivo del 35%.
  • Se hai effettuato la prima iscrizione nel 2025 e hai ottenuto il beneficio speciale del 50%, verifica quanti dei 36 mesi restano ancora da utilizzare.
  • Se hai più di 65 anni e sei già pensionato INPS nelle gestioni ammesse, confronta la riduzione del 50% per pensionati con le alternative disponibili.
  • Se sei un professionista in Gestione Separata, il 35% forfettario non si applica: devi fare riferimento alle aliquote della tua gestione.

Fonti ufficiali INPS

Le regole 2026 sul regime contributivo agevolato del 35%, sulla prosecuzione per chi era già beneficiario e sulle modalità di adesione per le nuove attività sono riepilogate nella circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026. Per il beneficio del 50% riservato alle prime iscrizioni 2025 restano di riferimento la circolare INPS n. 83/2025 e le successive istruzioni operative.

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