Vendita a domicilio e forfettario: compatibilità con una seconda attività
Chi svolge vendita diretta a domicilio come incaricato porta a porta deve fare molta attenzione prima di aggiungere una seconda attività e scegliere il regime forfettario. Il punto decisivo non è il numero dei codici ATECO, ma il regime fiscale applicabile alla vendita a domicilio: quando l'attività rientra nella disciplina speciale prevista per gli incaricati alle vendite a domicilio, il forfettario può risultare precluso anche per l'altra attività esercitata con la stessa persona fisica.
Quindi, nel caso originario di questa pagina — vendita a domicilio già attiva e volontà di aggiungere l'attività di odontotecnico — non basta verificare se l'odontotecnico, preso da solo, potrebbe utilizzare il forfettario. Bisogna prima capire come è qualificata la vendita a domicilio, se è occasionale o abituale e se si applica il particolare sistema di tassazione delle provvigioni previsto per i venditori porta a porta.
Vendita a domicilio: perché può bloccare il regime forfettario
La causa ostativa deriva dalla regola generale del regime forfettario: chi esercita un'attività soggetta a un regime speciale IVA oppure a un sistema forfettario di determinazione del reddito non può, in linea generale, applicare contemporaneamente il regime forfettario della Legge 190/2014.
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019 include espressamente tra le attività rilevanti le vendite a domicilio, richiamando l'articolo 25-bis, sesto comma, del DPR 600/1973. La stessa circolare chiarisce che l'esercizio di un'attività esclusa può precludere il forfettario per tutte le altre attività esercitate dal contribuente, anche se queste ultime non sono soggette a un regime speciale.
Chi è davvero un incaricato alla vendita diretta a domicilio
Non ogni venditore che incontra un cliente fuori da un negozio è automaticamente un “venditore porta a porta”. La Legge 173/2005 definisce la vendita diretta a domicilio come la raccolta di ordinativi presso il domicilio del consumatore finale o in luoghi nei quali il consumatore si trova per motivi personali, di lavoro, studio, intrattenimento o svago.
L'incaricato, in questa disciplina, promuove la raccolta degli ordini per conto dell'impresa affidante e viene normalmente remunerato con provvigioni sugli affari andati a buon fine. Questo rapporto è diverso dall'attività di agente di commercio e può essere diverso anche dal semplice procacciamento d'affari.
Porta a porta, agente e procacciatore: non sono la stessa attività
La distinzione è essenziale perché cambia il trattamento fiscale e previdenziale.
- Incaricato alla vendita a domicilio: opera secondo la disciplina specifica della vendita diretta a domicilio e sulle provvigioni si applica la ritenuta prevista dall'articolo 25-bis del DPR 600/1973.
- Agente di commercio: svolge attività di promozione stabile di contratti per conto di uno o più preponenti, con una disciplina propria e, se ne ricorrono i requisiti, può utilizzare il regime forfettario.
- Procacciatore/intermediario: va inquadrato in base alle modalità effettive con cui procura affari; non diventa venditore porta a porta solo perché incontra fisicamente i clienti.
Per un caso vicino, ma con intento diverso, puoi leggere venditore di contratti energetici e fotovoltaici: porta a porta o agente di commercio?.
Come sono tassate le provvigioni del venditore porta a porta
Per gli incaricati alle vendite a domicilio la tassazione delle provvigioni segue una disciplina specifica. La ritenuta fiscale è applicata con aliquota del 23% su una base ridotta del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito.
In termini numerici, su 1.000 euro di provvigioni:
- base imponibile: 1.000 € × 78% = 780 €;
- ritenuta: 780 € × 23% = 179,40 €.
La ritenuta è a titolo d'imposta. L'INPS, nella scheda dedicata ai venditori porta a porta, ricorda infatti che le provvigioni sono assoggettate a ritenuta definitiva e che l'imponibile fiscale è pari al 78% delle provvigioni percepite.
La soglia di 5.000 euro: cosa significa davvero
La soglia di 5.000 euro va interpretata con cautela. Per la disciplina dei venditori a domicilio assume rilievo il reddito imponibile ottenuto dopo la riduzione forfettaria del 22%. Per questo, in termini di provvigioni lorde, 5.000 euro di imponibile corrispondono a circa 6.410,26 euro di provvigioni.
Entro i limiti previsti dalla disciplina, l'incarico può conservare natura occasionale. Sul piano previdenziale, l'INPS prevede per i venditori a domicilio una franchigia contributiva di 5.000 euro annui di base imponibile e l'iscrizione alla Gestione Separata diventa rilevante oltre tale fascia.
Questa soglia non va confusa con la regola generale “sotto 5.000 euro non serve la Partita IVA”, che è sbagliata per il lavoro autonomo in generale. Qui stiamo parlando della specifica disciplina degli incaricati alle vendite a domicilio.
Vendita a domicilio occasionale e seconda attività forfettaria
Se l'incarico di vendita a domicilio resta effettivamente nella sfera occasionale prevista dalla normativa, la posizione va distinta dal caso in cui il contribuente eserciti stabilmente l'attività porta a porta con il relativo regime speciale. È quindi necessario verificare importi, continuità del rapporto e concreto inquadramento prima di concludere che il forfettario sia automaticamente escluso.
Se invece la vendita a domicilio è esercitata come attività abituale soggetta alla disciplina speciale, la presenza di una seconda attività non consente di “separare” fiscalmente i due regimi e applicare il forfettario solo alla seconda.
Posso usare il forfettario solo per l'attività di odontotecnico?
Se nello stesso anno continui a esercitare abitualmente la vendita a domicilio nel regime speciale, in linea generale no: la causa ostativa coinvolge anche l'altra attività. Non è sufficiente attribuire all'odontotecnico un secondo codice ATECO o considerarlo attività principale.
Questa è precisamente la parte che differenzia questa pagina dalle guide generiche su più codici ATECO: il problema non è avere due attività, ma avere una delle due attività soggetta a un regime che preclude il forfettario.
Cosa succede se cessi la vendita a domicilio
Se l'attività di vendita a domicilio viene realmente cessata, l'accesso al forfettario per la seconda attività può essere rivalutato. La Circolare 9/E chiarisce che l'incompatibilità riguarda l'esercizio dell'attività soggetta al regime speciale; una volta venuto meno il presupposto, occorre verificare i requisiti del forfettario nel periodo interessato e il corretto momento di ingresso.
Non bisogna però limitarsi a cambiare codice ATECO lasciando invariato il rapporto economico. Conta ciò che viene fatto realmente: se continuano le vendite porta a porta e le provvigioni soggette alla disciplina speciale, il problema resta.
Seconda attività e Partita IVA: più codici ATECO sono possibili
In generale una persona fisica può svolgere più attività con la stessa Partita IVA e indicare più codici ATECO. Il limite non è numerico. Se vuoi capire come funziona la variazione, puoi consultare la guida su come aggiungere un codice ATECO alla Partita IVA.
Nel caso della vendita a domicilio, però, aggiungere un codice compatibile con il forfettario non neutralizza la causa ostativa generata dall'attività speciale eventualmente ancora esercitata.
Attività svolta molti anni fa: può incidere sull'aliquota al 5%?
Nel caso originario, l'attività di odontotecnico era stata svolta circa dieci anni prima presso lo stesso laboratorio che propone una nuova collaborazione. Questo elemento va separato dalla compatibilità generale con il forfettario.
Per l'aliquota start-up al 5% occorre verificare le condizioni della Legge 190/2014, tra cui l'assenza, nei tre anni precedenti, di altra attività artistica, professionale o d'impresa e il requisito che la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di un'attività precedentemente svolta come dipendente o autonomo. Un'attività cessata dieci anni prima non ricade, da sola, nel controllo dei tre anni precedenti; resta però da valutare concretamente se la nuova collaborazione possa essere considerata una vera nuova attività e se sussistano tutte le altre condizioni.
Inoltre, la causa ostativa relativa al lavoro svolto prevalentemente nei confronti dell'attuale o di un ex datore di lavoro guarda ai rapporti di lavoro dei due periodi d'imposta precedenti. Un rapporto terminato dieci anni prima non rientra automaticamente in quel perimetro temporale, ma la situazione va comunque ricostruita correttamente.
ATECO 2025 non cambia da solo la natura del rapporto
Con ATECO 2025 alcuni vecchi codici utilizzati in passato per il commercio fuori dai negozi sono stati riorganizzati. Questo non significa che basti scegliere un nuovo codice per trasformare un incaricato porta a porta in agente, commerciante ordinario o procacciatore.
Il codice deve descrivere l'attività reale, mentre la disciplina fiscale dipende anche dal contratto, da chi vende al cliente finale, da chi incassa, da come maturano le provvigioni e dal rapporto con l'impresa affidante.
Cosa controllare prima di aggiungere la seconda attività
- contratto con l'impresa di vendita a domicilio;
- ammontare annuo delle provvigioni e relativo imponibile al 78%;
- ritenute applicate dall'impresa affidante;
- eventuale iscrizione alla Gestione Separata INPS;
- natura occasionale o abituale dell'incarico;
- effettiva cessazione della vendita a domicilio, se prevista;
- codice ATECO e inquadramento della seconda attività;
- requisiti generali del forfettario e, separatamente, quelli per l'aliquota al 5%.
Domande frequenti su vendita a domicilio e forfettario
Posso applicare il forfettario solo alla seconda attività?
Non se continui a esercitare abitualmente la vendita a domicilio soggetta alla disciplina speciale: la preclusione può estendersi a tutte le attività esercitate dalla stessa persona fisica.
Se guadagno poco come venditore porta a porta sono sempre escluso?
No, va verificato se l'incarico rientra ancora nella specifica disciplina dell'attività occasionale. La soglia rilevante non va però applicata automaticamente a ogni lavoro autonomo e deve essere letta insieme alla normativa sulle vendite a domicilio.
Un agente di commercio può essere forfettario?
Sì, l'agente di commercio non è escluso per il solo fatto di essere agente. Deve naturalmente rispettare tutti i requisiti e le cause ostative previste dal regime.
Basta cambiare codice ATECO per entrare nel forfettario?
No. Il fisco guarda all'attività realmente esercitata e al regime applicabile, non soltanto al codice dichiarato.
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