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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Fatture alla SRL del figlio: quando sono compatibili col forfettario

Una madre può fatturare a una società in cui il figlio è socio o amministratore, ma nel regime forfettario bisogna verificare con attenzione se esiste un controllo indiretto della SRL e se l’attività della società è riconducibile a quella svolta dalla madre. Il solo fatto che il figlio sia amministratore non basta, da solo, a creare una causa ostativa.

La vecchia versione di questa pagina usava una regola troppo semplice — “se il figlio ha almeno il 50% allora c’è controllo, sotto il 50% nessun problema” — che non è corretta in tutti i casi. Il controllo va verificato secondo l’articolo 2359 del Codice civile e, ai fini del forfettario, possono rilevare anche le partecipazioni dei familiari considerati persone interposte.

Prima verifica: il figlio è solo amministratore o controlla anche la SRL?

Essere amministratore e possedere quote sono due cose diverse. Un figlio può essere amministratore senza avere il controllo della società, oppure può essere socio con una partecipazione e diritti di voto tali da esercitare un’influenza dominante.

Per la causa ostativa del forfettario conta il controllo diretto o indiretto della SRL, non il semplice ruolo formale di amministratore.

Come funziona il controllo indiretto tramite familiari

La circolare 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 2359 del Codice civile per definire il controllo e precisa che, nel controllo indiretto, tra le persone interposte rientrano anche i familiari indicati dall’articolo 5, comma 5, del TUIR.

Tra questi familiari rientrano anche i figli. Quindi le partecipazioni e i diritti di voto del figlio possono essere rilevanti nella verifica del controllo indiretto della SRL da parte della madre ai fini del regime forfettario.

Questo non significa però che ogni società amministrata dal figlio diventi automaticamente “controllata” dalla madre. Bisogna ricostruire quote, voti, eventuali patti e capacità effettiva di determinare le decisioni societarie.

La percentuale del 50% non è una soglia automatica

Il controllo può certamente esistere con la maggioranza dei voti, ma non si riduce alla formula “50% sì, 49% no”. Anche una partecipazione inferiore può diventare rilevante in presenza di influenza dominante, patti parasociali o combinazioni di partecipazioni familiari.

Per questo, quando la compagine è familiare, non conviene decidere la compatibilità col forfettario guardando soltanto alla percentuale nominale riportata nella visura.

Seconda verifica: l’attività della madre è riconducibile a quella della SRL?

Anche se esiste controllo diretto o indiretto, la causa ostativa prevista dal comma 57, lettera d), della legge 190/2014 richiede anche una seconda condizione: la SRL deve svolgere attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalla madre con la propria Partita IVA.

La norma richiede quindi la compresenza di controllo + attività riconducibili. Se manca una delle due condizioni, questa specifica causa ostativa non opera.

Il testo vigente è consultabile nella legge 190/2014 su Normattiva.

Fatturare alla SRL del figlio: quando aumenta il rischio

Il rischio aumenta quando la madre presta alla società servizi molto vicini all’attività economica svolta dalla SRL, soprattutto se il costo viene dedotto dalla società e le attività ricadono nella stessa area economica.

La circolare 9/E/2019 utilizza proprio la riconducibilità delle attività come secondo test. Non basta quindi dire “la fattura è lecita”: bisogna capire se il rapporto economico contribuisce a integrare la causa ostativa del regime.

Se il figlio è solo amministratore senza controllo

Se il figlio è amministratore ma non possiede, direttamente o tramite altri rapporti, un potere di controllo sulla SRL, la semplice parentela non basta normalmente a far scattare la causa ostativa prevista per le SRL controllate.

La madre può quindi fatturare alla società, fermo restando che devono essere rispettate tutte le altre regole del forfettario e che il rapporto deve essere reale, documentato e coerente con prezzi e prestazioni effettivamente rese.

Ex datore di lavoro: è un controllo diverso

La domanda originaria chiedeva anche per quanti anni la madre debba evitare di fatturare prevalentemente al proprio ex datore. Questa è una causa ostativa distinta da quella della SRL controllata.

La lettera d-bis del comma 57 riguarda il contribuente che svolge la propria attività prevalentemente nei confronti del datore attuale o di datori con cui sono intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta, nonché di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori.

La prevalenza si verifica a consuntivo, confrontando i ricavi o compensi effettivi. Quindi non esiste un divieto assoluto di emettere qualsiasi fattura all’ex datore: il problema è la prevalenza del fatturato verso quel soggetto o soggetti a esso riconducibili.

La società del figlio non è automaticamente riconducibile all’ex datore

Il fatto che la madre abbia avuto un ex datore e il figlio amministri una SRL non collega automaticamente i due soggetti. La società del figlio diventa rilevante ai fini della causa ex datore solo se esiste un rapporto di riconducibilità con quel datore; altrimenti va analizzata con la diversa causa ostativa relativa alle SRL controllate.

Aliquota al 5%: il vecchio codice ATECO non decide da solo

Per applicare il 5% nei primi cinque periodi d’imposta non è necessario che il nuovo codice ATECO sia formalmente diverso da quello usato molti anni prima. Il codice è soltanto un elemento.

La legge richiede invece che nei tre anni precedenti non sia stata esercitata un’attività d’impresa, arte o professione e che la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di quella svolta precedentemente come dipendente o autonomo.

Partita IVA chiusa nel 2020 e nuova apertura nel 2026

Se la precedente Partita IVA è stata chiusa nel 2020 e la nuova attività inizia nel 2026, il requisito temporale dei tre anni risulta normalmente superato.

Resta però il test della mera prosecuzione: usare lo stesso ATECO non prova automaticamente che l’attività sia la stessa, così come usare un codice diverso non dimostra automaticamente che sia nuova. Bisogna confrontare mansioni, clientela, organizzazione, mercato e modalità concrete di svolgimento.

Esempio 1: figlio amministratore ma non socio di controllo

La madre apre una Partita IVA come consulente. Il figlio è amministratore della SRL, ma possiede una quota minima e non esistono patti o diritti particolari che gli attribuiscano controllo.

In questo scenario il solo rapporto familiare e il ruolo di amministratore non bastano, da soli, a configurare il controllo indiretto della società da parte della madre.

Esempio 2: figlio socio di controllo

Il figlio possiede la maggioranza dei voti della SRL e la madre fattura alla società servizi appartenenti alla stessa area economica dell’attività societaria.

Qui il controllo indiretto tramite familiare può diventare rilevante e, se anche l’attività è riconducibile, la causa ostativa del forfettario può risultare integrata.

Esempio 3: figlio controlla la SRL ma attività completamente diversa

Se il controllo indiretto esiste ma la SRL opera in un settore realmente diverso dalla prestazione professionale della madre e manca una riconducibilità economica tra le attività, la seconda condizione della causa ostativa può non essere soddisfatta.

Per il quadro generale puoi consultare la guida su forfettario e partecipazioni in SRL.

Checklist prima di fatturare alla società del figlio

  1. Verifica quote e diritti di voto del figlio.
  2. Controlla eventuali partecipazioni di altri familiari rilevanti.
  3. Verifica patti parasociali o diritti particolari.
  4. Accerta se esiste controllo diretto o indiretto della SRL.
  5. Confronta l’attività effettiva della madre con quella della società.
  6. Controlla separatamente la regola dell’ex datore di lavoro.
  7. Per il 5%, ricostruisci attività svolte nei tre anni precedenti e mera prosecuzione.

In sintesi

Una madre può fatturare alla società amministrata dal figlio, ma il regime forfettario richiede una verifica concreta. Il ruolo di amministratore del figlio, da solo, non basta; contano controllo diretto o indiretto della SRL e riconducibilità delle attività.

La regola dell’ex datore e il diritto al 5% sono invece due controlli separati. Non esistono scorciatoie basate soltanto sulla percentuale di quote o sul codice ATECO: la risposta dipende dalla struttura societaria e dall’attività realmente svolta.

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