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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Rientrare nel forfettario dopo il regime ordinario: quando si può

Una ditta passata dal regime forfettario al regime ordinario può rientrare nel forfettario, ma bisogna capire perché era passata all’ordinario. Se il regime ordinario è stato scelto volontariamente tramite opzione, la legge prevede in via generale un vincolo minimo di tre anni. Se invece l’ordinario era diventato obbligatorio perché erano venuti meno i requisiti del forfettario, il rientro può essere valutato dall’anno in cui le condizioni tornano a essere rispettate.

Quindi la risposta non è semplicemente “sì, puoi tornare quando vuoi”. Il controllo corretto parte dalla causa del passaggio precedente: opzione volontaria oppure uscita obbligatoria?

Prima distinzione: ordinario scelto oppure obbligatorio

Il regime forfettario è un regime naturale per chi possiede i requisiti previsti dalla legge. Un contribuente che potrebbe applicarlo può comunque scegliere di utilizzare IVA e imposte sui redditi nei modi ordinari.

È però diverso il caso di chi esce dal forfettario perché supera una soglia o incorre in una causa ostativa. In quel caso non sta necessariamente esercitando un’opzione volontaria per l’ordinario: sta semplicemente applicando il regime che la legge gli impone per quell’anno o per l’anno successivo.

Se hai scelto volontariamente il regime ordinario

Il comma 70 della Legge 190/2014 stabilisce che il contribuente forfettario può optare per IVA e imposte sui redditi secondo le regole ordinarie e che l’opzione è valida per almeno un triennio.

Trascorso il periodo minimo, l’opzione continua di anno in anno fino a quando il contribuente non la revoca con comportamento concludente e con la relativa comunicazione secondo le regole applicabili.

Il vincolo triennale non va ignorato

Se quindi eri nel forfettario e hai scelto consapevolmente di applicare il regime ordinario pur potendo restare nel regime agevolato, devi ricostruire l’anno in cui l’opzione è stata esercitata e verificare se il periodo minimo è terminato.

Il vecchio testo di questa pagina affermava che non esistevano limiti al rientro. Questa formulazione era troppo generica: il vincolo dell’opzione ordinaria esiste e va distinto dall’uscita obbligatoria per perdita dei requisiti.

Se invece eri uscito perché non avevi più i requisiti

Se l’ordinario non era una scelta ma la conseguenza della perdita dei requisiti del regime forfettario, il problema è diverso. Devi verificare se, per il nuovo anno, possiedi nuovamente tutte le condizioni previste dalla disciplina vigente.

In questo caso non devi confondere l’uscita obbligatoria con l’opzione triennale. Il rientro dipende soprattutto dal fatto che siano state rimosse le condizioni che avevano impedito il forfettario.

Esempio: superamento del limite e successivo rientro

Immagina una ditta che esce dal forfettario perché nell’anno precedente non rispetta più il limite previsto per i ricavi. Se negli anni successivi i ricavi tornano entro la soglia e non esistono altre cause ostative, il contribuente può verificare il rientro secondo le condizioni applicabili all’anno interessato.

Non è corretto trattare questa situazione come se avesse necessariamente scelto l’ordinario per tre anni: bisogna verificare il motivo documentato del passaggio.

Esempio: scelta volontaria dell’ordinario

Supponiamo invece che una ditta, pur possedendo i requisiti del forfettario, scelga il regime ordinario perché sostiene molti costi e vuole detrarre l’IVA sugli acquisti. Questa è una vera opzione per il regime ordinario.

In questo caso bisogna considerare il vincolo minimo previsto dal comma 70 e verificare quando l’opzione può essere revocata.

L’eccezione legata alle modifiche normative del 2023

Nel 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un’eccezione importante: a seguito delle modifiche sostanziali introdotte al regime forfettario dalla legge di bilancio 2023, chi aveva optato per l’ordinario poteva revocare anticipatamente la scelta e applicare il forfettario senza attendere il completamento del triennio, se possedeva i requisiti.

La circolare 32/E del 2023 ha collegato questa possibilità al mutamento normativo intervenuto. Non va però trasformata in una regola generale secondo cui ogni opzione per l’ordinario può essere revocata in qualsiasi momento.

Quali requisiti devi ricontrollare per rientrare

Anche quando il vincolo dell’ordinario non impedisce il rientro, devi verificare nuovamente tutti i requisiti del regime forfettario. Non basta il fatto di averlo applicato in passato.

  • limite dei ricavi o compensi dell’anno precedente;
  • limite delle spese per personale;
  • eventuale reddito da lavoro dipendente o assimilato;
  • partecipazioni in società incompatibili;
  • rapporti con datore o ex datore di lavoro;
  • assenza degli altri regimi speciali incompatibili;
  • altre cause ostative previste dalla legge.

Per il quadro completo puoi consultare la guida sui requisiti e cause di esclusione del forfettario.

Attenzione anche al limite del lavoro dipendente nel 2026

Nel 2026 va controllata anche la soglia dei redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente, fissata a 35.000 euro salvo le eccezioni previste quando il rapporto di lavoro è cessato.

Quindi una ditta che in passato era forfettaria può trovarsi oggi in una situazione completamente diversa: il rientro va verificato con le regole in vigore nell’anno in cui vuole tornare al regime.

Rientrare nel forfettario non fa ripartire automaticamente il 5%

Un altro errore frequente è pensare che tornando nel regime forfettario riparta un nuovo quinquennio al 5%. Non è così.

L’aliquota ridotta è collegata ai requisiti della nuova attività e al periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata. Un periodo trascorso nel regime ordinario non crea automaticamente una nuova attività né azzera il conteggio precedente.

Cosa succede all’IVA quando torni al forfettario

Il passaggio dall’ordinario al forfettario non riguarda soltanto l’imposta sul reddito. Cambia anche il trattamento IVA e può rendersi necessaria la rettifica della detrazione per beni e servizi interessati dalle regole dell’articolo 19-bis.2 del DPR 633/1972.

La Legge 190/2014 prevede espressamente che il passaggio dalle regole ordinarie al regime forfettario comporti la rettifica della detrazione IVA nell’ultima dichiarazione relativa al regime ordinario, quando ricorrono i presupposti.

Anche ricavi e costi a cavallo del cambio vanno controllati

Nel passaggio tra ordinario e forfettario bisogna evitare salti o duplicazioni di imposizione. Ricavi, compensi e componenti già tassati secondo un regime non devono essere tassati una seconda volta soltanto perché cambia il metodo di determinazione del reddito.

Se la ditta ha crediti, fatture non ancora incassate, rimanenze, beni strumentali o operazioni IVA aperte, conviene quindi preparare il passaggio prima dell’inizio del nuovo anno.

Prima del rientro è utile anche verificare come era stata comunicata l’eventuale opzione per l’ordinario nelle dichiarazioni precedenti: questo aiuta a distinguere una scelta volontaria da una semplice fuoriuscita obbligatoria e a evitare di applicare il vincolo triennale al caso sbagliato.

Checklist prima di rientrare nel regime forfettario

  1. Ricostruisci perché eri passato all’ordinario.
  2. Verifica se esisteva una vera opzione volontaria.
  3. Se sì, controlla il triennio minimo e l’eventuale revoca applicabile.
  4. Verifica i ricavi o compensi dell’anno precedente.
  5. Controlla tutte le cause ostative attuali.
  6. Verifica eventuale lavoro dipendente e partecipazioni societarie.
  7. Controlla gli effetti IVA del passaggio, compresa l’eventuale rettifica.
  8. Ricostruisci fatture, incassi e costi a cavallo tra i due regimi.
  9. Non presumere che torni automaticamente disponibile il 5%.

Domande frequenti

Posso tornare al forfettario dopo essere stato in ordinario?

Sì, ma devi verificare perché eri in ordinario. Se avevi esercitato un’opzione volontaria, in via generale vale il vincolo minimo triennale; se eri uscito per perdita dei requisiti, il controllo è diverso.

Se torno al forfettario riparto dal 5%?

No, non automaticamente. Il 5% dipende dai requisiti della nuova attività e dal periodo di avvio originario.

Devo fare qualcosa per l’IVA quando rientro?

Può essere necessaria la rettifica della detrazione IVA relativa a beni o servizi interessati dalle regole sul cambio di regime. Va verificata prima della chiusura dell’ultimo anno ordinario.

Se ero uscito perché avevo superato un requisito devo aspettare tre anni?

Non va applicato automaticamente il vincolo dell’opzione volontaria. Devi verificare quando tornano a essere rispettati i requisiti e se esistono altre cause ostative.

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