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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Dipendente e consulente per società del gruppo: quando perdi il forfettario

Essere contemporaneamente dipendente, consulente con Partita IVA e consigliere di amministrazione non esclude automaticamente dal regime forfettario. Nel tuo caso, però, vanno controllate separatamente almeno tre regole: il limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, la causa ostativa delle fatture verso il datore di lavoro o soggetti a esso riconducibili e la natura fiscale dei compensi da consigliere.

La verifica più importante non consiste nel confrontare il compenso della holding con quello della seconda società. Devi invece capire quali clienti sono riconducibili al tuo datore di lavoro e sommare tutti i compensi percepiti da quel gruppo di soggetti. Se, a fine anno, tali compensi superano il 50% dei ricavi e compensi complessivi della tua attività autonoma, opera la causa ostativa prevista dalla legge.

Dipendente, consulente e consigliere: risposta rapida

  • Il lavoro dipendente e il forfettario possono coesistere, se rispetti tutti i requisiti.
  • Nel 2026 va verificato il limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente.
  • Esiste una causa ostativa distinta se l’attività autonoma è svolta prevalentemente verso il datore di lavoro o soggetti a esso riconducibili.
  • “Prevalentemente” significa oltre il 50% dei ricavi o compensi annuali della Partita IVA.
  • Nel numeratore vanno aggregati datore di lavoro e tutti i soggetti direttamente o indirettamente riconducibili.
  • Il compenso da consigliere di amministrazione è normalmente reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, salvo particolari casi professionali.
  • Una partecipazione del 30% tra società può essere indice di collegamento, ma va verificata alla luce dei diritti di voto e dell’articolo 2359 del Codice civile.
  • La genuinità della consulenza non elimina da sola la causa ostativa: la norma guarda anche a prevalenza e rapporti societari.

Prima regola: il limite di 35.000 euro per il lavoro dipendente nel 2026

Per applicare il regime forfettario nel 2026 devi verificare i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati percepiti nel 2025. Per il 2026 la soglia è stata confermata a 35.000 euro.

Se superi questa soglia, il forfettario non è applicabile, salvo i casi in cui la verifica diventa irrilevante per cessazione del rapporto secondo le condizioni previste dalla norma. Questo controllo viene prima ancora di chiedersi a chi fatturi con la Partita IVA.

Il compenso da consigliere conta nella soglia?

I compensi percepiti per uffici di amministratore o consigliere di società sono normalmente qualificati dal TUIR come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, salvo che l’incarico rientri nell’oggetto tipico di una professione esercitata abitualmente.

Questo significa che, nel caso ordinario, stipendio e compensi da consigliere devono essere considerati insieme quando si verifica la soglia dei redditi di lavoro dipendente e assimilati rilevante per il forfettario.

Seconda regola: fatture al datore di lavoro o a soggetti riconducibili

Il comma 57, lettera d-bis), della legge 190/2014 esclude dal forfettario chi esercita prevalentemente l’attività autonoma nei confronti del datore di lavoro attuale, degli ex datori dei due periodi d’imposta precedenti oppure di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori.

La norma serve a evitare che un rapporto sostanzialmente dipendente venga trasformato in attività autonoma solo per beneficiare della tassazione forfettaria.

Cosa significa “prevalentemente”: la soglia del 50%

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la prevalenza va intesa in senso assoluto. La causa ostativa opera quando i ricavi o compensi percepiti nell’anno dal datore di lavoro e dai soggetti a esso riconducibili sono superiori al 50% del totale dei ricavi e compensi dell’attività autonoma.

Non basta quindi che la holding sia il tuo cliente principale. Se la holding rappresenta il 40% del fatturato e tutti gli altri clienti singolarmente pesano meno, non c’è prevalenza solo perché nessun altro cliente arriva al 40%.

Holding e datore di lavoro: i compensi vanno aggregati

Se sei dipendente della società operativa e fatturi consulenza alla holding che la controlla, la holding può essere un soggetto direttamente o indirettamente riconducibile al datore di lavoro.

Ai fini del test del 50%, quindi, non devi considerare la holding come un cliente totalmente indipendente. Devi verificare la relazione societaria e, quando ricorre la riconducibilità prevista dalla norma, inserire quei compensi nel gruppo dei ricavi “sensibili”.

La seconda società partecipata al 30% è automaticamente riconducibile?

Non necessariamente sulla sola base del numero “30%”. La riconducibilità societaria richiede di guardare ai rapporti di controllo o collegamento e, quindi, ai diritti di voto, all’influenza dominante o notevole e agli altri elementi previsti dall’articolo 2359 del Codice civile.

Una partecipazione del 30% può essere compatibile con una situazione di collegamento, ma va verificato il caso concreto. Se la società è riconducibile al tuo datore di lavoro, anche i compensi percepiti da quella società confluiscono nel test del 50%. Se invece è realmente indipendente, quei compensi aumentano il totale ma non il numeratore dei compensi verso soggetti riconducibili.

Se il compenso della terza società supera quello della holding, basta?

No, non basta. È l’errore centrale del vecchio ragionamento. Devi prima stabilire se la terza società è o non è riconducibile al datore di lavoro.

Se entrambe le società sono riconducibili, i compensi si sommano: spostare fatturato dalla holding alla partecipata non cambia il test. Se invece la terza società è indipendente, allora i suoi compensi possono effettivamente ridurre la percentuale rappresentata dai clienti riconducibili.

Esempio 1: holding 30.000 euro e società collegata 25.000 euro

Supponiamo che la Partita IVA incassi 30.000 euro dalla holding e 25.000 euro da una società che risulta anch’essa riconducibile al datore di lavoro. Altri clienti generano 20.000 euro.

I compensi “sensibili” sono 55.000 euro su un totale di 75.000: circa il 73%. La causa ostativa è quindi integrata, anche se la seconda società paga quasi quanto la holding.

Esempio 2: holding 30.000 euro e cliente indipendente 35.000 euro

Se incassi 30.000 euro dalla holding e 35.000 euro da una società realmente indipendente, con altri 10.000 euro da ulteriori clienti, il totale è 75.000 euro e i compensi verso soggetti riconducibili sono 30.000 euro.

La percentuale è il 40%: sotto il 50%. In questo scenario la causa ostativa d-bis non risulta integrata, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti del forfettario.

La consulenza reale e non simulata evita l’esclusione?

La genuinità della prestazione è importante per dimostrare che esiste una vera attività professionale, ma non disapplica automaticamente la lettera d-bis. La norma contiene un criterio quantitativo e relazionale autonomo.

Anche una consulenza reale, documentata e svolta con autonomia può rientrare nella causa ostativa se oltre il 50% dei compensi arriva dal datore di lavoro o da soggetti direttamente o indirettamente a esso riconducibili.

Quando si verifica la prevalenza?

La prevalenza viene verificata al termine del periodo d’imposta sulla base dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti. Gli effetti si producono, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, sul periodo d’imposta successivo.

Questo significa che durante l’anno devi monitorare il peso dei clienti riconducibili: aspettare la dichiarazione può essere troppo tardi per riequilibrare il portafoglio clienti.

Essere consigliere di amministrazione impedisce il forfettario?

La semplice carica di consigliere non è, da sola, una causa di esclusione dal regime. Devi però valutare il reddito prodotto dall’incarico, la sua qualificazione fiscale e gli eventuali rapporti societari con i clienti della tua Partita IVA.

Per il tema specifico puoi approfondire anche la guida su consigliere di amministrazione e regime forfettario.

Attenzione a non confondere due cause ostative diverse

Nel tuo caso possono operare contemporaneamente due verifiche indipendenti:

  • redditi dipendente/assimilati: soglia 35.000 euro nel 2026;
  • prevalenza verso datore/soggetti riconducibili: oltre il 50% dei ricavi o compensi della Partita IVA.

Superare una sola delle due condizioni può essere sufficiente a impedire o far perdere il regime. Restare sotto il 50% non risolve quindi un eventuale superamento della soglia reddituale da lavoro dipendente e assimilato.

Checklist per dipendente-consulente con società del gruppo

  • Somma reddito da lavoro dipendente e redditi assimilati dell’anno precedente.
  • Verifica la soglia di 35.000 euro applicabile nel 2026.
  • Elenca tutti i clienti della Partita IVA.
  • Individua datore di lavoro, holding, controllate e collegate rilevanti.
  • Verifica concretamente la riconducibilità societaria ai sensi dell’articolo 2359 c.c.
  • Somma i compensi percepiti da tutti i soggetti riconducibili.
  • Confronta quel totale con i compensi complessivi dell’attività autonoma.
  • Se supera il 50%, considera integrata la causa ostativa.
  • Non usare la sola genuinità della consulenza come criterio di esclusione della norma.
  • Rifai il controllo ogni anno.

Fonti ufficiali

In sintesi: se sei dipendente e fatturi alla holding del datore e a un’altra società del gruppo, non devi confrontare i due clienti tra loro. Devi sommare tutti i compensi provenienti da soggetti riconducibili al datore e verificare se superano il 50% del totale della Partita IVA. Separatamente, nel 2026 devi controllare anche la soglia di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati.

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