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Soglia 30000 euro regime dei minimi

Lo sapevi che puoi risparmiare su tasse, previdenza e costi gestionali della tua partita Iva? Sei un libero professionista e vuoi sapere come pagare meno tasse? La soluzione esiste e si chiama regime forfettario. Nella nostra rubrica consulenze forfettario, ci occupiamo di rispondere alle domande più interessanti che riceviamo dai nostri lettori. Oggi diamo spazio ad Enrico di Ravenna un nostro lettore, che ci chiede informazioni sulla soglia 30000 euro regime dei minimi. Prima di rispondere ad Enrico, ti ricordiamo che il regime forfettario, applicato alla tua partita iva ti permette di avere molti vantaggi ed agevolazioni rispetto alle altre partite IVA in regime ordinario. Il nostro team, specializzato in regime forfettario, opera dal 2013 online e con il nostro abbonamento ti garantisce la gestione completa della partita IVA tramite un consulente dedicato. Ti auguriamo buona lettura e non esitare a contattarci per informazioni ed eventuali dubbi.

Soglia 30000 euro regime dei minimi

Buonasera, il mio quesito attiene al vecchio regime dei minimi che continuo ad applicare alla mia partita IVA: la soglia dei 30.000 euro va calcolata sommando i soli imponibili al netto del contributo integrativo oppure anche la quota previdenziale del 4% concorre a formare i ricavi? Ipotizzando che nel corso del 2021 ho fatturato 29500 euro come imponibile più il contributo integrativo, posso mantenere il regime di vantaggio? Quale fonte normativa o regolamentare esplicita la corretta interpretazione? Grazie Enrico

La nostra risposta a Enrico

Buonasera Enrico, ti ringraziamo per il tuo quesito sulla soglia 30000 euro regime dei minimi. Innanzitutto, devi sapere che il reddito da dichiarare tra i componenti positivi, per i liberi professionisti iscritti ad un ordine o ad un albo e quindi con una cassa di previdenza autonoma, è al netto del contributo integrativo. Questo ovviamente vale anche per i professionisti all’interno del vecchio regime dei minimi. Pertanto anche il reddito che deve essere considerato per il rispetto del limite di ricavi di 30.000€, è al netto del contributo integrativo. Vale infatti il principio generale che per i professionisti iscritti a cassa di previdenza autonoma, il contributo integrativo non costituisce reddito. In quanto praticamente si tratta di una partita di giro neutra. Infatti il professionista percepisce il contributo integrativo dal cliente, che poi riversa direttamente alla cassa di previdenza. Proprio per il motivo appena citato, il contributo integrativo incassato dai clienti, oltre a non costituire reddito, è non deducibile ai fini delle imposte. Come riferimento normativo puoi prendere in esame la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 69 del 18 Maggio 2006. Una precisazione importante: quanto appena detto non vale per i liberi professionisti senza cassa autonoma e quindi iscritti alla gestione separata INPS. La rivalsa INPS del 4% che questi professionisti aggiungono in fattura, costituisce reddito imponibile e pertanto concorre alla formazione del limite di reddito di 30.000€ del regime dei minimi. Cordiali saluti Lo Staff di regimeforfettario.it

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    «Versamento contributi INPS professionisti
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    Interazioni del lettore

    Commenti

    1. ALBERTO dice

      13 Febbraio 2018 alle 17:18

      Buona sera
      Sono nel regime dei minimi e quest’anno chiudo con ricavi 31.526,00 piu’ una plusvalenza per vendita bene strumentale di € 3068,00
      Posso permanere nei minimi anche nel 2018?
      Grazie

      Rispondi
      • Staff dice

        15 Febbraio 2018 alle 18:51

        Buonasera Alberto, siamo spiacenti ma ha nettamente superato il limite di ricavi di 30.000€, pertanto è necessario applicare il regimo ordinario a partire dal 1 gennaio 2018.
        Cordiali saluti

        Rispondi
    2. Matteo B. dice

      30 Dicembre 2018 alle 10:38

      Buongiorno, l’importo complessivo delle marche da bollo da 2 € poste sulle parcelle, e le spese anticipate al cliente rientrano nel tetto dei 30000 € di fatturato? Grazie anticipatamente!

      Rispondi
      • Staff dice

        4 Gennaio 2019 alle 16:53

        Buongiorno Matteo,
        a nostro avviso sia le marche da bollo che le spese anticipate in nome e per conto del cliente, non rientrano nella base imponibile e ne tantomeno fanno cumulo per il rispetto del limite di 30.000€.
        Cordiali saluti

        Rispondi

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