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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Socio al 25% di SRL e forfettario: fatture alla società e aliquota 5%

Essere socio al 25% di una SRL non ti esclude automaticamente dal regime forfettario, anche se vuoi fatturare alla stessa società. La verifica corretta parte dal controllo: se non controlli direttamente o indirettamente la SRL, la causa ostativa prevista per le partecipazioni in società di capitali normalmente non si applica.

Il fatto che tu possieda il 25% delle quote, però, non basta da solo per concludere che il controllo sia certamente assente. Devi verificare anche patti parasociali, diritti di voto, partecipazioni di familiari e altre situazioni che potrebbero attribuirti un’influenza dominante sulla società.

Socio al 25% di SRL e forfettario: la percentuale non decide da sola

La legge non vieta in modo assoluto al socio di una SRL di utilizzare il regime forfettario. La causa ostativa scatta quando sono contemporaneamente presenti:

  • controllo diretto o indiretto della SRL;
  • attività economica della SRL direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta con la Partita IVA individuale.

La base normativa è l’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014.

Quando il 25% normalmente non dà il controllo

Se la società ha più soci indipendenti, nessuno dei quali è legato a te da rapporti che consentono di esercitare insieme un’influenza dominante, una quota del 25% normalmente non configura controllo.

È il caso tipico di una SRL con quattro soci al 25% ciascuno, senza accordi particolari e senza diritti di voto speciali. In una situazione del genere, la sola partecipazione non impedisce di per sé il forfettario.

Quando invece il 25% può diventare rilevante

La valutazione cambia se, oltre alla quota nominale, esistono elementi che aumentano il tuo potere effettivo sulla società.

  • quote rilevanti detenute da coniuge o familiari;
  • patti parasociali;
  • diritti di voto particolari;
  • società interposte;
  • accordi che ti consentono di determinare le decisioni assembleari;
  • situazioni di influenza dominante anche senza maggioranza assoluta del capitale.

Per questo il vecchio criterio “25% = nessun controllo se i familiari non superano il 49%” è troppo rigido. Il controllo va ricostruito in concreto.

Se non controlli la SRL puoi fatturarle?

In linea generale sì. Se non esiste controllo diretto o indiretto, la causa ostativa collegata alla partecipazione in SRL non si attiva soltanto perché la tua Partita IVA fattura servizi alla società di cui sei socio.

Questo è il punto che distingue il caso dal socio che controlla la propria SRL. Se manca il controllo, non serve arrivare al secondo test sulla riconducibilità dell’attività per questa specifica causa ostativa.

Se controlli la SRL, allora conta anche che cosa le fatturi

Se invece il controllo esiste, devi verificare l’attività effettivamente svolta dalla tua Partita IVA e quella della SRL.

La Circolare 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate utilizza un criterio operativo importante: quando le due attività appartengono alla stessa sezione ATECO e il contribuente in forfettario presta servizi o cede beni alla SRL controllata, la riconducibilità può risultare integrata se la società deduce il relativo costo.

La guida RF su forfettario e fatture alla propria SRL approfondisce proprio questo passaggio.

Consulenza tecnica alla propria SRL: cosa verificare

Nel caso originario l’attività futura è descritta come “consulenza tecnica”. Prima di concludere che sia compatibile con il forfettario bisogna capire che cosa comprende realmente.

Se la consulenza è completamente distinta dall’attività della SRL e non esiste controllo, la partecipazione del 25% non crea normalmente problemi. Se invece il socio controlla la società e la consulenza individuale è strettamente collegata alla stessa area economica in cui opera la SRL, il rischio di riconducibilità aumenta.

Non conta se non hai mai ricevuto dividendi

Il fatto di non aver mai percepito dividendi dalla SRL non è decisivo per questa causa ostativa.

La verifica riguarda controllo e attività riconducibili, non l’esistenza o meno di distribuzioni di utili. Anche una partecipazione che non ha mai prodotto dividendi può essere rilevante se attribuisce controllo sulla società.

Essere solo socio di capitale non equivale automaticamente ad aver esercitato un’impresa

Questo punto è importante per l’eventuale aliquota del 5%. Possedere una quota in una SRL come socio di capitale non significa automaticamente aver esercitato personalmente attività d’impresa nei tre anni precedenti.

La legge richiede, per il 5%, che il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare. La partecipazione passiva al capitale di una SRL va distinta dall’esercizio personale di un’attività.

Quando puoi applicare l’aliquota del 5%

L’imposta sostitutiva ridotta al 5% si applica per l’anno di inizio attività e per i quattro successivi se ricorrono i requisiti previsti dal comma 65 della Legge 190/2014.

  • non devi aver esercitato attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti;
  • la nuova attività non deve essere mera prosecuzione di un precedente lavoro dipendente o autonomo;
  • se prosegui un’attività svolta da un altro soggetto, devono essere rispettati i limiti previsti dalla norma.

Quindi il semplice fatto di essere socio al 25% non fa perdere automaticamente il 5%.

Il precedente lavoro dipendente può incidere sul 5%

Nel caso originario il contribuente era dipendente di un’azienda poi fallita e ha percepito NASPI. La NASPI, da sola, non impedisce il 5%.

Il vero controllo riguarda l’attività precedente: se la nuova consulenza tecnica rappresenta sostanzialmente la continuazione del lavoro che svolgevi come dipendente, con gli stessi contenuti professionali e una continuità concreta dell’attività, il requisito della “nuova attività” può mancare.

Se invece la nuova attività è realmente diversa e autonoma, il precedente rapporto di lavoro non esclude automaticamente l’aliquota agevolata.

Fatturare alla SRL e aliquota 5% sono due verifiche diverse

Non bisogna confondere l’accesso al forfettario con il diritto al 5%.

  • Accesso al forfettario: verifica controllo della SRL e attività riconducibili.
  • Aliquota 5%: verifica precedenti attività e mera prosecuzione.

Puoi quindi essere compatibile con il forfettario ma non avere i requisiti per il 5%, oppure avere entrambi i requisiti.

La guida RF su imposta sostitutiva al 5% o al 15% riepiloga le condizioni per la nuova attività.

Esempio 1: socio 25%, nessun controllo, consulenza alla SRL

Francesco possiede il 25% di una SRL con altri tre soci al 25%, indipendenti tra loro. Non esistono patti parasociali, diritti speciali o partecipazioni familiari. Apre una Partita IVA per consulenza tecnica e fattura anche alla società.

In questo scenario non emerge normalmente controllo. La causa ostativa relativa alla SRL non opera per il solo fatto che Francesco presta servizi alla società di cui è socio.

Esempio 2: socio 25% ma controllo indiretto

Francesco possiede personalmente il 25%, ma altre quote sono detenute da familiari e, nel complesso, la situazione gli consente di esercitare un’influenza dominante.

Qui la prima condizione può essere presente. Se la consulenza individuale è anche riconducibile all’attività della SRL e la società acquista quei servizi, la compatibilità con il forfettario deve essere riesaminata.

Esempio 3: nuova attività diversa dal precedente lavoro

Francesco lavorava come dipendente in un settore diverso, perde il lavoro, percepisce NASPI e successivamente avvia una nuova consulenza tecnica non collegata alle mansioni precedenti.

Se non ha esercitato altra attività d’impresa o professionale nei tre anni precedenti e sono rispettate le altre condizioni, il precedente lavoro dipendente non esclude automaticamente il 5%.

Checklist prima di fatturare alla propria SRL

  • Verifica la percentuale di partecipazione.
  • Controlla diritti di voto e patti parasociali.
  • Considera eventuale controllo indiretto tramite familiari o società interposte.
  • Non usare la sola soglia del 25% come risposta definitiva.
  • Individua l’attività effettiva della SRL.
  • Individua l’attività effettiva della Partita IVA.
  • Se esiste controllo, verifica se le attività sono riconducibili.
  • Se fatturi alla SRL controllata, verifica il trattamento del costo in capo alla società.
  • Per il 5%, controlla separatamente i tre anni precedenti e la mera prosecuzione.

In sintesi

Un socio al 25% può normalmente utilizzare il regime forfettario e fatturare alla stessa SRL se non esercita controllo diretto o indiretto sulla società. Il 25% da solo non esclude il regime, ma non basta neppure per certificare automaticamente l’assenza di controllo: vanno verificati patti, familiari e diritti effettivi.

Il diritto all’aliquota del 5% è una verifica distinta. Essere socio di capitale non equivale automaticamente ad aver esercitato un’impresa; bisogna invece controllare se nei tre anni precedenti hai svolto altre attività e se la nuova consulenza rappresenta una mera prosecuzione del precedente lavoro dipendente. La NASPI, da sola, non impedisce il 5%.

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