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IMU sulla casa assegnata senza figli: chi paga dopo la separazione?

L’IMU sulla casa assegnata senza figli segue regole diverse rispetto al caso in cui l’abitazione familiare venga assegnata al genitore affidatario. Dopo una separazione, infatti, non basta che uno degli ex coniugi continui a vivere nell’immobile perché scatti automaticamente l’esenzione IMU.

Dal 2020 la normativa considera assimilata all’abitazione principale la casa familiare assegnata, con provvedimento del giudice, al genitore affidatario dei figli. Se invece la coppia non ha figli, questa specifica assimilazione non trova applicazione e bisogna verificare chi possiede l’immobile e chi vi risiede effettivamente.

La distinzione è importante perché può cambiare completamente il soggetto tenuto al pagamento dell’IMU.

La risposta in breve

In caso di separazione senza figli, l’assegnazione della casa all’ex coniuge non determina automaticamente l’esenzione IMU prevista per il genitore affidatario.

La legge n. 160/2019 assimila all’abitazione principale esclusivamente la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di un provvedimento del giudice.

Quando non ci sono figli, si applicano quindi le regole ordinarie: bisogna individuare il proprietario o il titolare di un diritto reale sull’immobile e verificare se per quel soggetto ricorrono i requisiti dell’abitazione principale.

IMU casa assegnata senza figli: cosa prevede la legge

La disciplina della nuova IMU è contenuta nella legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L’articolo 1, comma 741, considera assimilata all’abitazione principale:

la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice.

La norma è quindi costruita espressamente intorno alla presenza dei figli e alla posizione del genitore affidatario.

Ai soli fini dell’IMU, il provvedimento di assegnazione costituisce in questo caso un diritto di abitazione in capo al genitore affidatario, che diventa il soggetto passivo dell’imposta.

Cosa succede nella separazione senza figli

Se la separazione avviene senza figli, non opera la speciale disposizione prevista per la casa familiare assegnata al genitore affidatario.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che, al di fuori di questa fattispecie agevolativa, devono essere applicate le regole ordinarie dell’IMU.

Questo significa che il semplice fatto che l’ex coniuge continui ad abitare nell’immobile non gli trasferisce automaticamente, ai fini IMU, il diritto di abitazione previsto dalla norma per il genitore affidatario.

Chi paga l’IMU dopo una separazione senza figli?

In assenza della speciale assimilazione prevista per il genitore affidatario, bisogna partire dalla titolarità dell’immobile.

In linea generale è soggetto passivo IMU chi possiede l’immobile a titolo di:

  • proprietà;
  • usufrutto;
  • uso;
  • abitazione;
  • enfiteusi;
  • superficie.

Se quindi l’immobile appartiene interamente a uno dei due ex coniugi e non esiste un diverso diritto reale, è normalmente il proprietario a essere soggetto all’IMU.

Esempio: casa di proprietà del marito assegnata alla moglie senza figli

Supponiamo che l’abitazione sia interamente di proprietà del marito e che, dopo la separazione senza figli, la moglie continui a viverci in base agli accordi intervenuti tra le parti.

La permanenza della moglie nell’immobile non determina automaticamente il diritto di abitazione previsto dalla normativa IMU per il genitore affidatario.

In assenza di un altro diritto reale, il soggetto passivo resta quindi il proprietario.

Se il proprietario non vi risiede più e non vi dimora abitualmente, non potrà normalmente considerare quell’immobile la propria abitazione principale e dovrà verificare l’aliquota IMU prevista dal Comune.

E se l’ex coniuge che vive nella casa ne è proprietario?

La situazione cambia se l’ex coniuge che continua ad abitare nella casa è anche proprietario o comproprietario dell’immobile.

Per la propria quota di possesso può applicare le normali regole previste per l’abitazione principale, purché nell’immobile:

  • abbia la residenza anagrafica;
  • dimori abitualmente.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha inoltre eliminato dalla definizione di abitazione principale il riferimento alla residenza e dimora dell’intero nucleo familiare. Oggi rilevano quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale del singolo possessore.

Esempio con immobile posseduto al 50%

Due coniugi sono proprietari al 50% dell’abitazione e si separano senza figli.

Uno dei due continua a vivere nella casa, mantenendovi residenza anagrafica e dimora abituale; l’altro trasferisce stabilmente la propria residenza altrove.

Per il coniuge che continua a possedere il 50% e utilizza effettivamente l’immobile come abitazione principale può ricorrere l’esenzione ordinaria sulla propria quota, salvo le categorie catastali di lusso.

Per l’altro comproprietario, invece, quella casa non costituisce più abitazione principale, perché non vi risiede e non vi dimora abitualmente. La relativa quota è quindi normalmente soggetta all’IMU.

La casa assegnata è sempre esente se ci sono figli?

Quando la casa familiare viene assegnata dal giudice al genitore affidatario dei figli, la legge la assimila all’abitazione principale.

In questo caso il provvedimento costituisce, ai soli fini IMU, un diritto di abitazione in capo al genitore affidatario.

Per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali ordinarie l’assimilazione comporta normalmente l’esclusione dall’IMU.

Restano invece soggette all’imposta le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali si applicano l’aliquota prevista dal Comune e la detrazione prevista dalla legge.

Perché la legge parla di genitore e non più di coniuge?

La precedente disciplina dell’IMU faceva riferimento alla casa coniugale assegnata al coniuge.

Dal 2020 la legge utilizza invece l’espressione casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli.

Il MEF ha chiarito che questa formulazione serve anche a ricomprendere le situazioni nelle quali esiste un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare a un genitore pur in assenza di un precedente matrimonio.

Non significa, invece, che qualsiasi assegnazione dell’abitazione tra ex coniugi produca automaticamente gli stessi effetti ai fini IMU.

Separazione senza figli: il giudice può assegnare comunque la casa?

Anche questo aspetto deve essere distinto dalla questione fiscale.

Il MEF, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha osservato che in caso di separazione senza figli, oppure con figli maggiorenni economicamente autosufficienti, la casa coniugale non viene normalmente assegnata a uno dei coniugi come forma sostitutiva dell’assegno di mantenimento.

Possono tuttavia esistere accordi patrimoniali tra gli ex coniugi o situazioni giuridiche differenti. Per l’IMU bisogna quindi verificare concretamente il titolo in base al quale ciascun soggetto possiede o utilizza l’immobile.

IMU casa assegnata senza figli e diritto di abitazione

Un punto particolarmente importante riguarda il diritto di abitazione.

Quando la casa viene assegnata al genitore affidatario con provvedimento del giudice, è direttamente la legge a stabilire che, ai soli fini dell’IMU, si costituisca un diritto di abitazione.

In una separazione senza figli questa automatica costituzione fiscale non opera.

Naturalmente può esistere un diritto reale di abitazione costituito per altre ragioni o con un diverso titolo giuridico. In tal caso bisogna considerare quel diritto autonomamente per individuare il soggetto passivo IMU.

Abitazione principale: quali requisiti servono?

Quando non è applicabile l’assimilazione della casa familiare assegnata al genitore affidatario, l’esenzione può comunque derivare dalle normali regole dell’abitazione principale.

Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore:

  • risiede anagraficamente;
  • dimora abitualmente.

Entrambi gli elementi devono essere effettivi. La sola residenza anagrafica, se non accompagnata dalla dimora abituale, non è sufficiente.

Cosa cambia dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022

La sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale ha modificato un aspetto importante della disciplina dell’abitazione principale.

La Corte ha dichiarato illegittima la parte della normativa che subordinava l’agevolazione alla dimora abituale e alla residenza anagrafica anche dei componenti del nucleo familiare.

Ai fini dell’esenzione ordinaria conta quindi la situazione del singolo possessore.

Questo principio può assumere particolare importanza dopo una separazione, perché ciascun ex coniuge può avere una propria abitazione principale, purché sia proprietario o titolare di un diritto reale sull’immobile e vi risieda e dimori effettivamente.

Attenzione alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

L’esclusione dall’IMU per l’abitazione principale non si applica integralmente agli immobili classificati nelle categorie:

  • A/1 – abitazioni di tipo signorile;
  • A/8 – abitazioni in ville;
  • A/9 – castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico.

Per queste abitazioni l’IMU continua a essere dovuta anche quando vengono utilizzate come abitazione principale, con l’aliquota stabilita dal Comune e con la detrazione prevista dalla normativa.

Bisogna controllare anche il regolamento del Comune?

Sì. La disciplina nazionale stabilisce chi è soggetto all’IMU e quali sono le principali assimilazioni, ma le aliquote applicabili possono variare da Comune a Comune nei limiti consentiti dalla legge.

Prima di effettuare il calcolo è quindi opportuno controllare il prospetto delle aliquote IMU del Comune nel quale si trova l’immobile. Se devi verificare anche aspetti dichiarativi, puoi leggere il nostro approfondimento su come sanare una dichiarazione IMU omessa.

Non è invece possibile utilizzare un regolamento comunale per modificare liberamente i soggetti passivi o ampliare in modo contrario alla legge nazionale la specifica fattispecie della casa familiare assegnata al genitore affidatario.

Documenti da controllare dopo la separazione

Per stabilire correttamente chi deve pagare l’IMU è opportuno verificare:

  • l’atto di proprietà dell’immobile;
  • le quote possedute da ciascun ex coniuge;
  • l’eventuale provvedimento giudiziale di separazione;
  • l’eventuale esistenza di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;
  • la residenza anagrafica dei soggetti interessati;
  • la dimora abituale effettiva;
  • la categoria catastale dell’abitazione;
  • le aliquote deliberate dal Comune per l’anno di riferimento.

Errori da evitare

  • ritenere che qualsiasi casa assegnata all’ex coniuge sia automaticamente esente da IMU;
  • applicare alla separazione senza figli la regola prevista per il genitore affidatario;
  • considerare automaticamente soggetto passivo l’ex coniuge che abita nell’immobile senza verificare chi ne è proprietario;
  • confondere l’utilizzo materiale della casa con la titolarità di un diritto reale;
  • ignorare le quote di comproprietà;
  • dimenticare che l’esenzione ordinaria richiede sia residenza anagrafica sia dimora abituale;
  • applicare l’esenzione piena alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • utilizzare aliquote IMU non aggiornate del Comune.

IMU casa assegnata senza figli: in sintesi

  • La speciale assimilazione all’abitazione principale riguarda la casa familiare assegnata dal giudice al genitore affidatario dei figli.
  • In una separazione senza figli questa specifica agevolazione non opera automaticamente.
  • Si applicano quindi le normali regole basate sulla proprietà e sugli altri diritti reali.
  • L’ex coniuge proprietario che continua a vivere nell’immobile può beneficiare dell’esenzione ordinaria sulla propria quota se vi risiede e dimora abitualmente.
  • Il proprietario che ha lasciato l’immobile non può normalmente considerarlo propria abitazione principale.
  • La semplice permanenza nella casa dell’ex coniuge non proprietario non trasferisce automaticamente la soggettività passiva IMU.

Fonti ufficiali

Domande frequenti sull’IMU dopo la separazione

Senza figli la casa assegnata all’ex coniuge è automaticamente esente da IMU?

No. La specifica assimilazione all’abitazione principale prevista dalla legge riguarda la casa familiare assegnata con provvedimento del giudice al genitore affidatario dei figli. In una separazione senza figli si applicano le regole ordinarie dell’IMU.

Chi paga l’IMU sulla casa dopo una separazione senza figli?

Bisogna verificare chi è proprietario o titolare di un altro diritto reale sull’immobile. In assenza della speciale assimilazione prevista per il genitore affidatario, la soggettività passiva segue le normali regole IMU.

Se l’ex coniuge proprietario continua a vivere nella casa può essere esente da IMU?

Sì, per la propria quota di possesso può applicarsi l’esenzione ordinaria per abitazione principale se nell’immobile il proprietario ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente, salvo le categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’ex coniuge non proprietario che abita nella casa deve pagare l’IMU?

Non necessariamente. La sola occupazione dell’immobile non rende automaticamente il soggetto passivo dell’IMU. Bisogna verificare se esiste un diritto reale sull’immobile oppure la specifica fattispecie prevista per il genitore affidatario dei figli.

Cosa cambia se ci sono figli affidati a uno dei genitori?

La casa familiare assegnata con provvedimento del giudice al genitore affidatario dei figli è assimilata all’abitazione principale. Ai soli fini IMU il provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario.

La sentenza 209/2022 della Corte costituzionale incide sull’IMU dopo la separazione?

Sì. Per l’esenzione ordinaria dell’abitazione principale conta la residenza anagrafica e la dimora abituale del singolo possessore, senza che sia necessario verificare anche quella dell’intero nucleo familiare.

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