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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Fattura all’ex datore: quando si perde il regime forfettario

Una singola fattura emessa all’ex datore di lavoro non ti esclude automaticamente dal regime forfettario. La causa ostativa scatta quando l’attività è esercitata prevalentemente nei confronti del datore attuale, di un ex datore dei due periodi d’imposta precedenti o di soggetti a essi riconducibili. La prevalenza si verifica alla fine dell’anno e produce effetti sul periodo d’imposta successivo.

Quindi, se hai lavorato per pochi mesi per un’azienda nel 2024 e nel 2026 le emetti una sola fattura, non basta quel documento per dire che perderai il forfettario. Devi confrontare quanto hai incassato da quell’ex datore e dai soggetti collegati con il totale dei ricavi o compensi dell’attività nell’anno.

Fattura all’ex datore: la regola non vieta ogni rapporto

La disciplina del forfettario non stabilisce che sia vietato fatturare a un ex datore di lavoro. La causa ostativa riguarda invece le persone fisiche la cui attività viene esercitata prevalentemente nei confronti di datori con cui il rapporto di lavoro è in corso oppure era intercorso nei due precedenti periodi d’imposta, compresi i soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori.

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il quadro LM richiamano espressamente questa regola e precisano che la prevalenza va verificata al termine di ciascun periodo d’imposta e produce effetti sul periodo successivo. Non è quindi la prima fattura all’ex datore a determinare da sola l’esclusione.

Cosa significa “prevalentemente”: il controllo del 50%

In pratica, per verificare la prevalenza bisogna confrontare i ricavi o compensi riferibili al datore o ex datore interessato, e ai soggetti a esso riconducibili, con il totale dell’attività. La soglia di riferimento è quella della maggioranza: se oltre il 50% dell’attività è rivolto a questi soggetti, la causa ostativa può diventare rilevante.

Questo significa che non devi contare semplicemente quante fatture hai emesso. Una fattura da 20.000 euro può pesare più di dieci fatture da 500 euro. Il dato da monitorare è il valore economico dei ricavi o compensi nel periodo d’imposta.

Esempio: una sola fattura all’ex datore

Immagina di incassare nell’anno 40.000 euro con la Partita IVA. Di questi, 6.000 euro provengono dall’azienda per cui avevi lavorato come dipendente e i restanti 34.000 euro arrivano da clienti indipendenti.

In questo esempio l’ex datore rappresenta il 15% dei ricavi o compensi complessivi. La sola esistenza della fattura non rende quindi prevalente l’attività verso l’ex datore.

Se invece, sugli stessi 40.000 euro complessivi, 25.000 provenissero dall’ex datore o da soggetti a lui riconducibili, il rapporto supererebbe il 50% e il controllo della causa ostativa diventerebbe decisivo.

Aver lavorato solo pochi mesi per l’azienda non elimina automaticamente il problema

Il quesito originario chiedeva se la regola valesse anche quando il precedente rapporto di lavoro era durato soltanto pochi mesi. La durata breve del rapporto non crea, da sola, un’esenzione dalla causa ostativa.

Bisogna invece verificare se quel soggetto rientra ancora tra i datori con i quali sono intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta e, separatamente, se l’attività autonoma dell’anno risulta esercitata prevalentemente nei suoi confronti.

Un rapporto dipendente di tre mesi e uno di tre anni possono quindi rientrare entrambi nel perimetro temporale della norma. Quello che cambia, ai fini della prevalenza, è quanto pesa economicamente il cliente ex datore nell’attività autonoma.

Come contare i due periodi d’imposta precedenti

La norma ragiona per periodi d’imposta, non semplicemente per 24 mesi calcolati giorno per giorno. Se stai applicando il forfettario in un determinato anno, devi verificare i rapporti di lavoro in corso e quelli intercorsi nei due periodi d’imposta precedenti.

Per questo non conviene affidarsi a formule come “sono passati quasi due anni”. La verifica corretta parte dagli anni fiscali interessati e dalla data in cui il rapporto è esistito. La guida RF su regime forfettario ed ex datore di lavoro approfondisce il controllo generale dei due anni e della soglia di prevalenza.

Quando si verifica la prevalenza e quando si esce dal forfettario

Un punto spesso frainteso è il momento della verifica. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la prevalenza si controlla alla fine del periodo d’imposta. Se a fine anno risulta che l’attività è stata svolta prevalentemente verso il datore o ex datore rilevante, la causa ostativa produce effetti sul periodo successivo.

Questo evita di trattare ogni singola fattura come un evento che fa decadere immediatamente dal regime. Durante l’anno devi però monitorare la situazione, soprattutto quando uno dei clienti principali è un ex datore, perché l’equilibrio può cambiare con nuovi incarichi o incassi.

Non guardare solo l’ex datore: contano anche i soggetti riconducibili

La verifica non si limita alle fatture intestate formalmente all’ex datore. La norma comprende anche i soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori rilevanti. Serve quindi attenzione quando il lavoro viene fatturato, per esempio, a società dello stesso gruppo o ad altre entità strettamente collegate al precedente datore.

Non basta cambiare il nome del cliente in fattura se il rapporto economico resta sostanzialmente riconducibile alla stessa organizzazione. Nei casi di gruppi societari o collegamenti complessi è prudente ricostruire chi commissiona davvero il lavoro e chi beneficia della prestazione.

Attività diversa da quella da dipendente: cambia qualcosa?

Svolgere con la Partita IVA un’attività realmente diversa dal precedente lavoro può essere un elemento importante per distinguere i rapporti, ma non cancella automaticamente il test della prevalenza verso l’ex datore. La causa ostativa guarda infatti anche al soggetto verso cui viene esercitata prevalentemente l’attività.

La diversità dell’attività è invece particolarmente utile quando devi valutare altri aspetti del forfettario, per esempio la possibile mera prosecuzione ai fini dell’aliquota agevolata del 5%. Sono controlli diversi e non vanno sovrapposti.

Caso pratico: ex datore nel 2024 e fattura nel 2026

Supponiamo che tu abbia lavorato come dipendente per una società per alcuni mesi nel 2024 e nel 2026 abbia una Partita IVA in forfettario. Durante il 2026 emetti una fattura a quella società.

  • Prima verifica se il rapporto del 2024 rientra nei due periodi d’imposta precedenti rilevanti per il 2026.
  • Poi somma i ricavi o compensi 2026 provenienti da quella società e dagli eventuali soggetti riconducibili.
  • Confronta quel valore con il totale dei ricavi o compensi della Partita IVA nel 2026.
  • Se non emerge prevalenza, la singola fattura non determina da sola la causa ostativa.
  • Se emerge prevalenza, devi valutare l’effetto sul regime del periodo successivo.

Tre errori da evitare

Primo errore: pensare che una sola fattura all’ex datore faccia perdere automaticamente il forfettario. La norma richiede il test della prevalenza.

Secondo errore: controllare il numero delle fatture invece del loro valore economico complessivo.

Terzo errore: guardare solo alla società che era formalmente datore di lavoro e ignorare eventuali soggetti direttamente o indirettamente riconducibili.

Checklist prima di chiudere l’anno

  • Elenca i datori ed ex datori rilevanti nel periodo previsto dalla norma.
  • Individua gli eventuali soggetti collegati o riconducibili.
  • Somma i ricavi o compensi provenienti da questo gruppo di clienti.
  • Calcola la percentuale sul totale dell’attività.
  • Conserva contratti e documenti che descrivono la natura dei rapporti.
  • Ripeti il controllo prima della chiusura dell’anno se gli incassi cambiano.

In sintesi

Fatturare all’ex datore non significa automaticamente essere esclusi dal regime forfettario. Devi verificare se l’ex datore rientra nel periodo temporale previsto dalla norma e soprattutto se, alla fine dell’anno, l’attività risulta esercitata prevalentemente nei suoi confronti o verso soggetti a lui riconducibili.

La durata di pochi mesi del vecchio rapporto non elimina da sola il controllo. La domanda decisiva è quanto pesa economicamente l’ex datore sul totale della tua attività.

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