Consegne a domicilio in forfettario: carburante, costi del mezzo e convenienza
Se fai consegne a domicilio in regime forfettario, il carburante utilizzato per lavorare non si deduce analiticamente dal reddito, neppure se chiedi la fattura e il mezzo viene usato quasi esclusivamente per le consegne. Lo stesso principio vale, in generale, per manutenzione, assicurazione, pneumatici, pedaggi e altri costi effettivi del veicolo.
Per chi lavora molte ore su strada, però, fermarsi a questa risposta è poco utile. Il vero problema è capire quanto incidono i costi reali del mezzo rispetto alla quota di costi che il coefficiente di redditività presume già e quando il forfettario può diventare meno conveniente rispetto a un regime che considera le spese effettive.
Perché il carburante non si scarica nel forfettario
Nel regime forfettario il reddito non si calcola facendo ricavi meno costi. La legge 190/2014 prevede che ai ricavi o compensi percepiti venga applicato il coefficiente di redditività collegato all’attività svolta. La parte esclusa dal coefficiente rappresenta forfettariamente i costi dell’attività.
Per questo una spesa reale di 100, 500 o 5.000 euro di carburante non viene sottratta singolarmente dal reddito imponibile. Tra le principali somme che possono invece ridurre il reddito forfettario ci sono i contributi previdenziali obbligatori versati, secondo le regole previste dalla legge.
La fattura del distributore non rende deducibile il costo
Farsi rilasciare la fattura per il rifornimento può essere utile per documentare e controllare i costi dell’attività, ma non trasforma il carburante in una spesa deducibile dal reddito forfettario. La stessa cosa vale se paghi con carta carburante, carta aziendale o conto dedicato.
La documentazione resta comunque importante per conoscere il margine reale del lavoro, ricostruire le spese sostenute e valutare se il regime fiscale scelto continua a essere economicamente adatto.
Costo del carburante e IVA sul carburante sono due problemi diversi
Nel linguaggio comune “scaricare la benzina” può voler dire due cose: dedurre il costo dal reddito oppure detrarre l’IVA pagata al distributore. Nel forfettario, in via ordinaria, non fai né l’una né l’altra operazione analitica.
Per non duplicare gli intenti, abbiamo trattato separatamente la questione dell’IVA sul carburante nel regime forfettario. Qui il focus è invece il costo operativo di chi usa il mezzo per consegnare e l’impatto sulla convenienza del regime.
Rider e corrieri: quando entra in gioco il coefficiente del 67%
Per un rider o corriere realmente inquadrato nell’attività ATECO 53.20.00, la nostra guida sulla Partita IVA del rider riporta il coefficiente di redditività del 67%. Questo significa che, nel calcolo forfettario, il 67% degli incassi costituisce reddito prima delle deduzioni previdenziali ammesse, mentre il restante 33% rappresenta la quota forfettaria di costi.
Il 67% non va però attribuito automaticamente a chiunque faccia una consegna: il codice ATECO e il coefficiente dipendono dall’attività economica effettivamente svolta. Un ristorante che consegna i propri prodotti, un commerciante con servizio di delivery e un rider che svolge attività di corriere possono avere inquadramenti diversi.
Esempio: 30.000 euro di incassi e 9.000 euro di costi del mezzo
Ipotizziamo un rider con attività correttamente inquadrata con coefficiente del 67% e 30.000 euro di incassi. Il reddito forfettario di partenza è 20.100 euro, cioè 30.000 × 67%.
Supponiamo che nello stesso anno sostenga 6.000 euro di carburante e altri 3.000 euro tra manutenzione, assicurazione, pneumatici e costi del mezzo. Quei 9.000 euro non vengono sottratti dai 20.100 euro. Il reddito fiscale resta determinato dal coefficiente, salvo le deduzioni specificamente previste, come i contributi previdenziali obbligatori versati.
Questo esempio fa capire perché, per chi percorre molti chilometri, la convenienza del forfettario non può essere valutata guardando soltanto all’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.
Quali costi del mezzo pesano davvero sul lavoro di consegna
Il carburante è solo una parte del costo reale. Per capire quanto guadagni davvero dalle consegne conviene registrare almeno:
- benzina, diesel o ricariche elettriche;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- pneumatici e usura;
- assicurazione e bollo;
- pedaggi e parcheggi;
- canone di leasing, noleggio o costo economico del mezzo;
- telefono, connessione e altri strumenti usati per le piattaforme.
Queste spese non diventano automaticamente deducibili nel forfettario, ma sono indispensabili per misurare il margine economico reale. Se i costi effettivi superano stabilmente la quota forfettaria implicita nel coefficiente, vale la pena confrontare i regimi disponibili.
Quando il forfettario può essere meno conveniente per chi consegna
Il forfettario può restare vantaggioso quando i costi reali sono contenuti rispetto agli incassi, la gestione è semplice e l’imposta sostitutiva produce un risparmio complessivo. Può invece perdere convenienza quando carburante, manutenzione e costo del mezzo assorbono una parte molto elevata degli incassi.
Il confronto corretto va fatto sul netto finale: incassi, costi effettivi, reddito fiscale, contributi previdenziali e imposte. Non basta confrontare una singola percentuale.
Consegne per Deliveroo: Partita IVA e carburante sono questioni separate
Se lavori tramite piattaforme come Deliveroo, prima ancora dei costi del mezzo bisogna verificare come è qualificata concretamente l’attività e quando serve la Partita IVA. Non esiste una regola generale secondo cui superati 5.000 euro nasce automaticamente l’obbligo di Partita IVA: abitualità e modalità effettiva del lavoro restano elementi decisivi.
Abbiamo trattato questo punto nella guida su Deliveroo, Partita IVA e lavoro dipendente. Una volta verificato l’inquadramento fiscale corretto, il carburante segue le regole del regime applicato.
Conviene comunque tenere traccia di ogni rifornimento
Sì. Anche quando il carburante non riduce direttamente il reddito forfettario, conoscere il costo per chilometro e il costo mensile del mezzo ti permette di capire quali turni o zone sono davvero redditizi, quale compenso minimo accettare e quanto deve aumentare il fatturato per coprire un rincaro del carburante.
È inoltre utile conservare correttamente la documentazione di acquisto prevista per la propria attività. La semplificazione fiscale non significa che i costi reali possano essere ignorati nella gestione dell’impresa.
Fonti ufficiali
- Legge 190/2014, art. 1, commi 54 e seguenti: disciplina del regime forfettario e determinazione del reddito.
- Agenzia delle Entrate, Quadro LM Redditi PF: reddito forfettario e contributi previdenziali deducibili.
Domande frequenti
No. Il carburante non viene dedotto analiticamente dal reddito forfettario, anche se è utilizzato per l’attività e documentato con fattura. Il reddito viene determinato applicando il coefficiente di redditività agli incassi.
No. La fattura documenta la spesa ma non cambia il metodo forfettario di determinazione del reddito.
Per l’attività di rider o corriere correttamente inquadrata nel codice 53.20.00 il coefficiente applicato nel forfettario è il 67%. Il codice non va però assegnato automaticamente a qualunque attività che effettua consegne.
In via ordinaria no: anche questi normali costi del mezzo non vengono sottratti analiticamente dal reddito forfettario. Restano però importanti per calcolare il margine economico reale dell’attività.
Non automaticamente. È opportuno confrontare incassi, costi effettivi, coefficiente di redditività, contributi e imposte nei regimi applicabili. Se i costi reali sono molto elevati, il confronto diventa particolarmente importante.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.