Riduzione INPS 35% o 50% nel 2026: quale puoi usare
Nel 2026 la riduzione dei contributi INPS del 35% e quella del 50% non sono due sconti liberamente alternativi per chiunque. Il 35% è il regime previdenziale agevolato previsto per artigiani e commercianti che applicano il forfettario; il 50% introdotto dalla legge di bilancio 2025 riguarda invece chi ha avviato l’attività e si è iscritto per la prima volta alle Gestioni Artigiani o Commercianti nel 2025. Chi ha maturato quest’ultimo beneficio nel 2025 può continuare a utilizzarlo nel 2026 per la parte residua dei 36 mesi.
35% o 50%: risposta rapida
- Riduzione 35%: è collegata al regime forfettario previdenziale per artigiani e commercianti e può proseguire finché restano i requisiti.
- Riduzione 50% nuovi iscritti 2025: spetta a chi ha avviato l’attività nel 2025 e si è iscritto per la prima volta nel 2025 alle Gestioni speciali; dura 36 mesi dall’avvio.
- Nuova attività aperta nel 2026: non entra nella misura del 50% riservata ai nuovi iscritti del 2025; può però valutare il 35% se è forfettaria e possiede i requisiti.
- 35% e 50%: non si sommano. La misura del 50% per i nuovi iscritti 2025 è incompatibile con altre riduzioni contributive.
- Altro 50%: esiste anche la riduzione per artigiani e commercianti over 65 già pensionati INPS; è una disciplina diversa e non va confusa con quella dei nuovi iscritti 2025.
Come funziona la riduzione INPS del 35%
Il regime contributivo agevolato del forfettario consente agli iscritti alle Gestioni INPS Artigiani e Commercianti di chiedere una riduzione del 35% della contribuzione dovuta. Non riguarda quindi i professionisti iscritti alla Gestione Separata né chi versa a una Cassa professionale.
La riduzione agisce sia sui contributi calcolati sul minimale sia, quando dovuti, sui contributi relativi al reddito eccedente. Non è automatica: va richiesta all’INPS secondo le procedure e i termini previsti. Per requisiti e procedura puoi leggere la guida dedicata alla riduzione INPS del 35% nel forfettario.
Il 50% per i nuovi iscritti 2025 continua anche nel 2026?
Sì, per chi ha maturato correttamente il diritto nel 2025. L’INPS ha chiarito che la misura introdotta dalla legge di bilancio 2025 dura 36 mesi dalla data di avvio dell’attività. Perciò dire che “nel 2026 il 50% non esiste più” è impreciso: non è disponibile come nuova agevolazione per chi avvia l’attività nel 2026, ma può continuare nel 2026 e negli anni successivi per chi vi è entrato nel 2025, fino al completamento dei 36 mesi.
La riduzione riguarda chi nel 2025 ha avviato un’attività d’impresa e si è iscritto per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani o dei commercianti. Possono rientrare, secondo le condizioni INPS, titolari di ditte individuali, soci e collaboratori familiari. L’agevolazione è compatibile con il fatto di essere fiscalmente in regime forfettario, ma non è cumulabile con il regime previdenziale ridotto del 35%.
Se apro nel 2026 posso chiedere il 50%?
La misura per i nuovi iscritti è stata costruita espressamente per chi ha avviato l’attività e si è iscritto per la prima volta nel 2025. Una nuova iscrizione effettuata nel 2026 non soddisfa quel requisito temporale. Se però l’attività aperta nel 2026 applica il regime forfettario ed è iscritta alla Gestione Artigiani o Commercianti, resta da valutare la riduzione contributiva del 35%.
Posso passare dal 50% al 35%?
Le due agevolazioni non possono essere applicate contemporaneamente. L’INPS ha inoltre previsto una procedura di rinuncia alla riduzione del 50%: dal 1° gennaio 2026 la rinuncia può essere presentata telematicamente e produce effetti secondo le regole indicate dall’Istituto. Per chi nel 2025 aveva richiesto il regime previdenziale forfettario e poi ha ottenuto il 50%, l’INPS ha previsto specifiche regole per consentire, al termine dei 36 mesi, il rientro nel regime contributivo del 35% mediante apposita istanza.
La riduzione del 50% vale su tutto il contributo?
Per la misura dedicata ai nuovi iscritti 2025 l’INPS precisa che la riduzione del 50% riguarda la componente previdenziale IVS. Restano dovuti per intero il contributo di maternità e, per i commercianti, l’aliquota aggiuntiva destinata all’indennizzo per cessazione dell’attività. Per questo il risparmio effettivo non coincide necessariamente con la metà esatta dell’intero F24.
Attenzione alla pensione e all’accredito contributivo
Pagare meno contributi può incidere sull’accredito previdenziale. Prima di scegliere il regime agevolato non conviene guardare soltanto al risparmio di cassa: va considerato anche l’effetto sulla posizione pensionistica e, se il reddito è basso, sui mesi di contribuzione utili. È quindi opportuno verificare il proprio estratto contributivo e il meccanismo applicabile alla specifica agevolazione.
Esempio: attività iniziata a settembre 2025
Un commerciante avvia l’attività a settembre 2025, si iscrive per la prima volta alla Gestione Commercianti e ottiene la riduzione del 50%. Il beneficio non termina il 31 dicembre 2025: prosegue per il periodo residuo dei 36 mesi previsto dalla norma. Nel 2026 continuerà quindi a versare con la riduzione, salvo perdita dei requisiti o rinuncia.
Diverso il caso di un commerciante che avvia per la prima volta l’attività a settembre 2026: non può entrare nella misura “nuovi iscritti 2025”, ma se è in regime forfettario può verificare l’accesso alla riduzione del 35%.
Da non confondere con il 50% per pensionati over 65
Nel 2026 l’INPS conferma anche una riduzione del 50% per artigiani e commercianti con più di 65 anni già pensionati presso le Gestioni dell’Istituto e in possesso dei requisiti. È una misura storica e distinta dal beneficio triennale introdotto per i nuovi iscritti del 2025. Se leggi “riduzione INPS 50%”, quindi, devi sempre capire a quale delle due discipline ci si riferisce.
Checklist per scegliere correttamente
- Verifica se sei iscritto a Gestione Artigiani o Commercianti: Gestione Separata e Casse professionali seguono altre regole.
- Controlla l’anno della prima iscrizione: il 50% “nuovi iscritti” richiede l’avvio e la prima iscrizione nel 2025.
- Se sei forfettario, verifica la possibilità del regime previdenziale ridotto del 35%.
- Non sommare 35% e 50%: le agevolazioni sono alternative.
- Se avevi ottenuto il 50% nel 2025, calcola il periodo residuo dei 36 mesi anziché considerarlo scaduto a fine anno.
- Valuta l’effetto della contribuzione ridotta sulla copertura previdenziale.
Domande frequenti
Sì per chi ha maturato il beneficio come nuovo iscritto nel 2025: la misura dura 36 mesi dall’avvio. Non è invece una nuova agevolazione accessibile a chi apre e si iscrive per la prima volta nel 2026.
No. La riduzione del 50% prevista per i nuovi iscritti del 2025 è incompatibile con altre riduzioni di aliquota, compreso il regime previdenziale agevolato del 35% per i forfettari.
Può valutarlo se applica il regime forfettario ed è iscritto alla Gestione Artigiani o Commercianti, rispettando requisiti e procedura INPS. La misura non riguarda la Gestione Separata.
No. Il beneficio per i nuovi iscritti 2025 ha durata di 36 mesi dalla data di avvio dell’attività e può quindi proseguire nel 2026 e nel 2027, secondo la data di decorrenza.
Non necessariamente. Per la misura nuovi iscritti 2025 la riduzione riguarda la componente IVS; maternità e, per i commercianti, il contributo aggiuntivo per cessazione attività restano dovuti secondo le regole INPS.
No. La riduzione per artigiani e commercianti over 65 già pensionati è una disciplina distinta dalla misura triennale riservata a chi si è iscritto per la prima volta nel 2025.
Fonti ufficiali
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