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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Ricerche di mercato: ATECO 73.20.00 o 82.99.99?

Se l’attività che svolgi consiste realmente in ricerche di mercato e sondaggi di opinione, il codice ATECO da verificare come riferimento principale non è il generico 82.99.99, ma il 73.20.00 – Ricerche di mercato e sondaggi di opinione. Il fatto che il cliente sia italiano, europeo o extra-UE non cambia il codice ATECO: la classificazione dipende dall’attività economica effettivamente esercitata.

Il codice 82.99.99 è invece una voce residuale per “tutti gli altri servizi vari di supporto alle imprese n.c.a.”. Usarlo per un’attività che dispone di una voce specifica nella classificazione ATECO 2025 rischia di descrivere in modo poco coerente ciò che fai davvero.

Il codice ATECO corretto per le ricerche di mercato è 73.20.00

Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 collocano nel codice 73.20.00 le ricerche su conoscenza, valutazione e utilizzo di beni e servizi, sviluppo dei prodotti, determinazione dei prezzi, utilizzo dei media, impatto della pubblicità e abitudini di acquisto dei consumatori.

Rientrano inoltre le ricerche qualitative e quantitative, la raccolta di dati tramite domande, osservazioni, misurazioni e conteggi e le interviste faccia a faccia, postali, telefoniche e online quando fanno parte della conduzione della ricerca.

Perché 82.99.99 non è la scelta naturale per questa attività

Il codice 82.99.99 identifica servizi residuali di supporto alle imprese non classificati altrove. Proprio la sigla “n.c.a.” significa “non classificati altrove”: quando l’attività è già descritta da una voce specifica, come 73.20.00 per le ricerche di mercato, è quella voce specifica a dover essere presa come riferimento.

Non è quindi corretto scegliere 82.99.99 soltanto perché il cliente è un’impresa o perché il servizio è difficilmente etichettabile in modo commerciale. Conta ciò che viene concretamente prestato e fatturato.

Attenzione alle sole interviste telefoniche per conto terzi

Le note ISTAT fanno una distinzione importante: la conduzione di interviste telefoniche per ricerche di mercato e di opinione su base remunerativa o contrattuale per conto terzi è esclusa dal 73.20 e rinviata alle attività dei call center, gruppo 82.20.

Quindi chi progetta e conduce una ricerca di mercato può rientrare nel 73.20.00; chi svolge soltanto attività telefonica esecutiva per conto di un istituto di ricerca deve verificare la classificazione 82.20. È un esempio di quanto sia importante descrivere l’attività reale e non fermarsi al nome generico del progetto.

Se hai già 82.99.99 ma ora fai ricerche di mercato

Se la Partita IVA è già aperta con 82.99.99 e l’attività effettiva è diventata stabilmente quella di ricerca di mercato, va valutata una variazione del codice ATECO o l’aggiunta del nuovo codice, distinguendo attività prevalente e secondarie. Non è necessario chiudere e riaprire la Partita IVA solo per correggere la classificazione.

La procedura pratica è spiegata nella guida su come aggiungere o modificare un codice ATECO alla Partita IVA.

Coefficiente di redditività: 73.20.00 e 82.99.99 non sono equivalenti

Nel regime forfettario la classificazione dell’attività incide anche sul coefficiente di redditività. Nel 2026, in attesa dei nuovi coefficienti costruiti direttamente sulla classificazione ATECO 2025, il D.Lgs. 81/2025 impone di continuare a utilizzare i coefficienti dell’Allegato 4 della Legge 190/2014 tramite la corrispondenza con ATECO 2007.

Per la ricerca di mercato 73.20.00 il coefficiente utilizzato nel forfettario è 78%; il residuale 82.99.99 ricade invece normalmente nel gruppo delle altre attività economiche con coefficiente 67%. Questa differenza non consente però di scegliere liberamente il codice più conveniente: prima viene l’attività esercitata, poi il relativo coefficiente.

Cliente di Singapore: il codice ATECO non cambia

Puoi svolgere ricerche di mercato anche per una società con sede a Singapore. Il fatto che il committente sia extra-UE incide sulla fatturazione e sulla territorialità IVA, non sul codice ATECO con cui descrivi la tua attività.

Se il committente di Singapore è un soggetto passivo che acquista il servizio nell’ambito della propria attività e si tratta di una prestazione generica B2B, la regola dell’articolo 7-ter del DPR 633/1972 localizza normalmente il servizio nel Paese del committente. La fattura non espone IVA italiana per territorialità e nel file XML si utilizza normalmente N2.1, non la natura N2.2 tipica delle normali operazioni interne del forfettario.

Come compilare la fattura elettronica verso Singapore

Per una fattura trasmessa tramite SdI a un cliente estero si utilizza il codice destinatario convenzionale XXXXXXX. Nell’anagrafica del cliente vanno però indicati i dati identificativi reali disponibili del soggetto estero e il relativo Paese: non è corretto inventare un codice fiscale o una Partita IVA italiana fittizia per sostituire dati mancanti.

Per una prestazione B2B extra-UE non è previsto Intrastat, perché Singapore non è uno Stato membro dell’Unione europea. Restano invece da verificare correttamente natura dell’operazione, data di effettuazione, dati del cliente e gli eventuali obblighi di imposta di bollo.

Bollo sulle fatture estere: non confonderlo con l’IVA

Il fatto che una fattura sia non soggetta a IVA italiana non significa automaticamente che sia esente da bollo. Per documenti superiori a 77,47 euro va verificato il presupposto dell’imposta di bollo. Nelle fatture elettroniche soggette, il campo “Bollo virtuale” deve essere valorizzato correttamente. L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che i documenti transfrontalieri con codice destinatario XXXXXXX non vengono aggiunti automaticamente all’elenco B delle fatture da integrare: per questo il controllo in fase di emissione è particolarmente importante.

Tre casi pratici

  • Analizzi consumatori, prezzi, percezione di prodotti e trend di mercato: 73.20.00 è il codice specifico da verificare.
  • Fai soltanto interviste telefoniche per conto di un istituto di ricerca: va verificata la classificazione 82.20 indicata dalle note ISTAT.
  • Svolgi un servizio residuale di supporto aziendale non classificato altrove: solo in questo scenario può avere senso valutare 82.99.99.

Checklist prima di usare il codice ATECO

  • descrivi con precisione ciò che vendi al cliente;
  • verifica se progetti e conduci la ricerca oppure svolgi solo una fase esecutiva;
  • usa 73.20.00 quando l’attività è effettivamente ricerca di mercato o sondaggio;
  • non scegliere 82.99.99 soltanto per ottenere un diverso coefficiente;
  • se hai già una Partita IVA, valuta la variazione senza chiuderla;
  • se fatturi all’estero, separa sempre la scelta ATECO dalla territorialità IVA.

Fonti ufficiali

La classificazione e le attività comprese nel 73.20.00 derivano dalle note esplicative ISTAT ATECO 2025. Per i coefficienti del regime forfettario nel 2026 si applica la disciplina transitoria dell’articolo 1 del D.Lgs. 81/2025. La territorialità delle prestazioni B2B è disciplinata dall’articolo 7-ter del DPR 633/1972.

Domande frequenti

Posso fare ricerche di mercato con ATECO 82.99.99?

Se l’attività effettiva è ricerca di mercato, esiste il codice specifico 73.20.00 e 82.99.99 non è normalmente la classificazione più coerente.

Qual è il codice ATECO 2025 per le ricerche di mercato?

Il codice specifico è 73.20.00 – Ricerche di mercato e sondaggi di opinione.

Il codice 73.20.00 comprende anche interviste online e telefoniche?

Sì quando le interviste fanno parte della conduzione della ricerca. ISTAT esclude invece dal 73.20 la sola attività di interviste telefoniche svolta per conto terzi su base contrattuale, rinviandola al gruppo 82.20.

Qual è il coefficiente forfettario del 73.20.00 nel 2026?

Nel 2026, applicando la disciplina transitoria basata sulla corrispondenza ATECO 2007, il coefficiente associato alla ricerca di mercato è 78%.

Posso fatturare ricerche di mercato a una società di Singapore?

Sì. Per una prestazione generica B2B verso un soggetto passivo di Singapore la fattura è normalmente non soggetta a IVA italiana per territorialità ex articolo 7-ter e utilizza N2.1.

Devo cambiare Partita IVA se passo da 82.99.99 a 73.20.00?

No. In genere si presenta una variazione dei dati della Partita IVA o si aggiunge il nuovo codice, verificando quale attività è prevalente.

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