Nel 2026 la regola generale resta severa: se dopo aver ottenuto la NASpI anticipata inizi un rapporto di lavoro subordinato durante il periodo teorico coperto dalla prestazione, l’INPS può chiedere la restituzione dell’anticipazione già ricevuta. Con il nuovo pagamento 70% + 30%, inoltre, il saldo del 30% non viene erogato se interviene una rioccupazione subordinata incompatibile o una pensione diretta.
Esiste però una precisazione importante: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 90/2024, recepita dall’INPS con la circolare n. 36/2025, in presenza di una causa sopravvenuta non imputabile al beneficiario che renda impossibile proseguire l’attività autonoma, la restituzione può essere limitata alla quota corrispondente al periodo di lavoro subordinato.
Restituzione NASpI anticipata: risposta rapida
- Nuovo lavoro subordinato nel periodo teorico NASpI: regola generale di restituzione dell’anticipo già percepito.
- Domande dal 1° gennaio 2026: il 30% finale non viene pagato se interviene una rioccupazione subordinata incompatibile.
- Pensione diretta: può impedire il pagamento della seconda rata e comportare il recupero previsto dalle nuove regole.
- Cooperativa: resta l’eccezione per il rapporto subordinato instaurato con la cooperativa di cui è stata sottoscritta la quota, nei casi previsti.
- Forza maggiore non imputabile: dopo Corte cost. 90/2024 la restituzione può essere proporzionata invece che integrale.
Perché esiste l’obbligo di restituzione
La NASpI anticipata nasce come incentivo all’autoimprenditorialità. Chi la richiede sceglie di trasformare la prestazione mensile residua in capitale per avviare o sviluppare un’attività autonoma, un’impresa individuale o, nei casi previsti, entrare in cooperativa. Se durante lo stesso periodo teorico il beneficiario torna al lavoro subordinato, viene meno la finalità su cui si fonda l’anticipazione.
Cosa cambia nel 2026 con il pagamento 70% + 30%
Per le domande presentate dal 1° gennaio 2026 l’INPS eroga una prima rata pari al 70% dell’importo complessivo dovuto e una seconda rata del 30% dopo le verifiche previste. Se prima del saldo il beneficiario si rioccupa con lavoro subordinato, l’INPS non eroga la seconda rata e applica le regole di recupero dell’anticipazione già percepita.
Per capire il calendario delle due rate vedi tempistiche NASpI anticipata.
Rioccupazione subordinata: la regola generale
L’articolo 8 del decreto legislativo 22/2015 prevede l’obbligo di restituzione quando il beneficiario instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui sarebbe stata riconosciuta la NASpI mensile. Non conta soltanto che il nuovo lavoro sia a tempo indeterminato: il punto da verificare è l’instaurazione del rapporto subordinato nel periodo teorico coperto dall’anticipazione, tenendo conto delle eccezioni riconosciute.
Il caso della cooperativa
La disciplina prevede un’eccezione quando il rapporto subordinato viene instaurato con la cooperativa della quale il beneficiario ha sottoscritto una quota di capitale sociale utilizzando l’anticipazione. In quel caso il rapporto di lavoro è coerente con la finalità stessa dell’incentivo.
Se invece il socio viene assunto da un datore diverso dalla cooperativa durante il periodo teorico NASpI, torna applicabile la disciplina ordinaria della restituzione.
Corte costituzionale 90/2024: l’eccezione fondamentale
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la regola nella parte in cui imponeva sempre la restituzione integrale anche quando il beneficiario non poteva proseguire l’attività autonoma per una causa sopravvenuta non imputabile a lui. L’INPS ha recepito questa pronuncia con la circolare n. 36 del 4 febbraio 2025.
In questi casi l’obbligo di restituzione non viene automaticamente azzerato: l’INPS valuta la documentazione e, se riconosce la causa di forza maggiore, limita il recupero alla quota di anticipazione riferibile ai giorni di lavoro subordinato svolti nel periodo teorico NASpI.
Cosa significa causa sopravvenuta non imputabile
Non basta dire che l’attività è andata male o che il lavoro autonomo non era redditizio. Occorre dimostrare un evento esterno e non imputabile al beneficiario che abbia reso impossibile proseguire l’attività. La valutazione è concreta e viene effettuata dall’INPS sulla base degli elementi prodotti dall’interessato.
Esempio senza forza maggiore
Supponiamo che una persona ottenga nel 2026 il 70% dell’anticipazione e, pochi mesi dopo, decida di chiudere volontariamente l’attività e accettare un lavoro subordinato durante il periodo teorico NASpI. In assenza di un’eccezione applicabile, l’INPS può chiedere la restituzione di quanto già anticipato e non eroga il restante 30%.
Esempio con causa non imputabile
Immaginiamo invece che l’attività diventi impossibile da proseguire per un evento oggettivo sopravvenuto e documentabile non imputabile al beneficiario, e che questi sia poi costretto a tornare al lavoro subordinato. Se l’INPS riconosce i presupposti indicati dalla Corte costituzionale, il recupero può essere limitato alla quota corrispondente ai giorni di rapporto subordinato nel periodo teorico residuo.
Come viene calcolata la restituzione proporzionale
La circolare INPS n. 36/2025 chiarisce che, quando viene riconosciuta la causa di forza maggiore, la quota da restituire è determinata sulla base del numero di giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della NASpI. Non si applica quindi automaticamente il recupero integrale.
Il 30% non ancora pagato
Con il meccanismo 2026, la seconda rata ha anche funzione di controllo. Se prima del saldo interviene una nuova occupazione subordinata o una pensione diretta incompatibile, il 30% non viene erogato. L’INPS può inoltre recuperare quanto già pagato secondo le regole applicabili alla situazione concreta.
Pensione diretta e NASpI anticipata
Le nuove disposizioni 2026 prevedono che la seconda rata non venga erogata se il beneficiario diventa titolare di pensione diretta, salvo le eccezioni indicate dalla normativa. L’INPS ha collegato a queste situazioni anche il recupero dell’anticipazione già erogata secondo le nuove regole operative.
Se chiudi la Partita IVA devi sempre restituire?
La sola chiusura della Partita IVA non va letta isolatamente. Il punto decisivo è cosa accade nel periodo teorico NASpI e perché l’attività è cessata. La successiva rioccupazione subordinata può far scattare il recupero; se esiste una causa sopravvenuta non imputabile, va documentata e sottoposta alla valutazione INPS.
Cosa fare se ricevi una richiesta di restituzione
- controlla il periodo teorico NASpI indicato dall’INPS;
- verifica data e natura del nuovo rapporto di lavoro;
- controlla quanto hai effettivamente ricevuto a titolo di anticipazione;
- se l’attività è cessata per causa non imputabile, raccogli la documentazione che lo dimostra;
- leggi termini e modalità del provvedimento di recupero;
- valuta tempestivamente le forme di riesame o tutela disponibili per il tuo caso.
Restituzione e tassazione
Il recupero di somme già percepite può avere anche riflessi fiscali. Se hai ricevuto l’anticipazione con ritenute IRPEF e successivamente devi restituire somme all’INPS, occorre gestire correttamente la documentazione fiscale dell’anno interessato. Per il trattamento ordinario della prestazione vedi tassazione NASpI anticipata.
Errori da evitare
- pensare che nel 2026 basti perdere il 30% senza restituire il 70%;
- considerare ogni chiusura dell’attività automaticamente una causa di forza maggiore;
- ignorare la sentenza Corte cost. 90/2024 e la circolare INPS 36/2025;
- confondere lavoro autonomo e nuovo rapporto subordinato;
- non rispondere nei termini a una richiesta di recupero INPS.
Domande frequenti
Se trovo un lavoro dipendente devo restituire la NASpI anticipata?
In generale sì, se il rapporto subordinato inizia nel periodo teorico coperto dall’anticipazione, salvo le eccezioni previste.
Nel 2026 perdo solo il 30% finale?
No. Il 30% non viene pagato, ma l’INPS può anche chiedere la restituzione dell’anticipazione già ricevuta.
Esiste un caso in cui non devo restituire tutto?
Sì. Se l’attività non può proseguire per una causa sopravvenuta non imputabile e l’INPS riconosce i presupposti, il recupero può essere proporzionale ai giorni di lavoro subordinato.
Se lavoro per la cooperativa devo restituire?
Il rapporto subordinato instaurato con la cooperativa di cui hai sottoscritto una quota rientra nell’eccezione specifica prevista dalla disciplina.
Chi decide se c’è forza maggiore?
L’INPS valuta gli elementi e la documentazione prodotti dall’interessato nel procedimento di recupero.
Fonti ufficiali
- INPS – Circolare n. 36/2025, Corte costituzionale 90/2024
- INPS – NASpI autoimprenditorialità, regole 2026
- INPS – scheda NASpI anticipata
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