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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

PEX 2026 e partecipazioni quotate: cosa cambia dopo il D.L. 38

Stefano da Napoli chiede:
Il regime PEX è ancora valido per le partecipazioni quotate acquistate prima del 2026?

Sì, il regime PEX resta applicabile alle partecipazioni quotate acquistate prima del 2026, se sono rispettati i requisiti dell’articolo 87 del TUIR. Ma nel 2026 è cambiato un punto decisivo: la soglia aggiuntiva del 5% di partecipazione o di 500.000 euro di valore fiscale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, è stata successivamente abrogata dal D.L. 38/2026 con effetto dal 1° gennaio 2026.

Quindi oggi non è corretto dire che la PEX continua ad applicarsi soltanto alle partecipazioni acquistate entro il 31 dicembre 2025. La distinzione tra acquisti ante e post 2026, rispetto a quella soglia dimensionale, è stata superata. Restano invece fondamentali i requisiti ordinari della Participation Exemption.

PEX 2026: cosa è successo alla soglia del 5% o 500.000 euro

La Legge 199/2025 aveva inserito nell’articolo 87 TUIR un nuovo comma 1.1, limitando l’esenzione alle plusvalenze relative a partecipazioni dirette almeno pari al 5% del capitale oppure con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Il D.L. 27 marzo 2026 n. 38, poi convertito dalla Legge 88/2026, ha però abrogato quel comma e ripristinato il precedente perimetro della PEX. Le disposizioni dell’articolo 11 si applicano dal 1° gennaio 2026.

Questo significa che la soglia del 5% o dei 500.000 euro non deve più essere verificata né per una partecipazione acquistata prima del 2026 né, per questa specifica condizione, per una partecipazione acquistata dal 2026 in avanti.

Partecipazioni quotate: quali requisiti PEX restano da verificare

Per le società soggette a IRES, l’articolo 87 prevede l’esenzione del 95% della plusvalenza se ricorrono le condizioni previste dalla norma. Per una partecipazione in una società quotata i controlli principali riguardano:

  • periodo minimo di possesso;
  • classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il possesso;
  • residenza fiscale della partecipata fuori dai regimi fiscali privilegiati, salvo prova prevista dalla legge;
  • corretto inquadramento della partecipazione ai fini dell’articolo 87.

Per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, il requisito dell’esercizio di un’impresa commerciale da parte della partecipata non rileva, come stabilito dal comma 4 dell’articolo 87.

Quanto deve essere posseduta la partecipazione prima della vendita

La PEX richiede l’ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione. In pratica, per beneficiare dell’esenzione, la partecipazione deve superare il periodo minimo previsto dalla norma.

L’articolo 87 stabilisce inoltre che, per verificare il requisito temporale, si considerano cedute per prime le azioni o quote acquistate più recentemente. Questo criterio può diventare importante quando la stessa partecipazione è stata costruita attraverso acquisti effettuati in date diverse.

Perché la classificazione tra immobilizzazioni finanziarie è decisiva

Uno dei requisiti più spesso sottovalutati è la classificazione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.

Una partecipazione detenuta come investimento strategico può quindi avere un trattamento diverso da titoli classificati nell’attivo circolante per finalità di negoziazione. Non basta che il titolo sia quotato: occorre verificare come è stato contabilizzato nel momento rilevante.

Per le società quotate il requisito di commercialità non si applica

Per una partecipazione in una società quotata esiste una semplificazione importante. Il comma 4 dell’articolo 87 stabilisce che il requisito della commercialità della partecipata, previsto dalla lettera d), non rileva quando i titoli della società sono negoziati in mercati regolamentati.

Restano però fermi gli altri requisiti. La quotazione non trasforma quindi automaticamente qualsiasi plusvalenza in una plusvalenza PEX.

Quanto viene tassata la plusvalenza con la PEX

Per una società o un ente commerciale soggetto a IRES, se tutti i requisiti PEX sono rispettati, il 95% della plusvalenza è esente e soltanto il 5% concorre al reddito imponibile.

Esempio: una Srl realizza una plusvalenza di 100.000 euro dalla vendita di una partecipazione quotata che rispetta i requisiti PEX. In questo caso 95.000 euro sono esenti e 5.000 euro entrano nella base imponibile IRES.

La PEX non è il regime del privato che vende azioni in Borsa

È importante distinguere la Participation Exemption dalla tassazione delle plusvalenze finanziarie realizzate da una persona fisica fuori dall’esercizio d’impresa. La PEX dell’articolo 87 riguarda le plusvalenze conseguite nell’ambito del reddito d’impresa.

Un privato che vende azioni detenute nel proprio patrimonio personale non applica automaticamente la PEX al 95%; segue invece la disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria. Per questo il soggetto che detiene la partecipazione è importante quanto le caratteristiche del titolo.

E se la partecipazione è detenuta da un imprenditore individuale?

Per gli imprenditori individuali la misura dell’esenzione non coincide con quella prevista per i soggetti IRES. Il D.L. 38/2026 ha eliminato anche per loro il requisito dimensionale del 5% o 500.000 euro, ma l’articolo 58 TUIR prevede una disciplina diversa: quando ricorrono i requisiti PEX, la plusvalenza è esente nella misura del 41,86% e il restante 58,14% concorre al reddito d’impresa.

Acquistata prima o dopo il 2026: cosa cambia oggi

SituazioneRegola attuale
Partecipazione quotata acquistata entro il 31 dicembre 2025PEX possibile se ricorrono i requisiti ordinari dell’art. 87
Partecipazione acquistata dal 1° gennaio 2026Non si applica più la soglia aggiuntiva del 5% o 500.000 euro
Società quotataIl requisito di commercialità della partecipata non rileva
Partecipazione non immobilizzataLa PEX può non spettare anche se il titolo è quotato

La risposta al quesito di Stefano è quindi positiva, ma per una ragione oggi più ampia rispetto a quella originariamente prevista dalla Legge di Bilancio 2026: la stretta dimensionale è stata cancellata.

Attenzione a non confondere PEX e regime forfettario

La PEX è una disciplina del reddito d’impresa e non un’agevolazione propria del regime forfettario. Per una persona fisica forfettaria che possiede quote societarie il problema principale può essere invece la compatibilità della partecipazione con le cause ostative del regime. Su questo tema trovi l’approfondimento su forfettario e partecipazioni in Snc, Sas o Srl.

Cosa controllare prima di vendere una partecipazione quotata

  • chi è il soggetto che vende: società IRES, imprenditore individuale o privato;
  • data di acquisto dei diversi lotti;
  • classificazione contabile nel primo bilancio rilevante;
  • periodo minimo di possesso;
  • residenza fiscale della partecipata;
  • quotazione effettiva dei titoli in un mercato regolamentato;
  • eventuali operazioni straordinarie intervenute durante il possesso.

Il quadro normativo 2026 è stato riepilogato anche dal portale istituzionale sull’attuazione della riforma fiscale, che conferma il ripristino del regime PEX senza le nuove soglie dimensionali.

Domande frequenti

La soglia del 5% o 500.000 euro vale ancora per la PEX nel 2026?

No. Il D.L. 38/2026 ha abrogato il requisito dimensionale introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, con applicazione dal 1° gennaio 2026.

Una partecipazione quotata acquistata prima del 2026 può ancora beneficiare della PEX?

Sì, se sono rispettati i requisiti dell’articolo 87 TUIR. La data ante 2026 non è più decisiva rispetto alla soglia del 5% o 500.000 euro, perché quella soglia è stata abrogata.

Per una società quotata serve il requisito di commercialità?

No, per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati il requisito della commercialità della partecipata non rileva. Restano però gli altri requisiti PEX.

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