
Il fringe benefit auto immatricolata prima del 2025 non segue automaticamente le nuove percentuali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Per capire come calcolare correttamente il beneficio imponibile bisogna verificare non soltanto l’anno di immatricolazione, ma anche la data di assegnazione dell’auto, il contratto con il dipendente e l’eventuale successiva riassegnazione.
Dal 2025, infatti, convivono più regimi: le nuove regole basate sul tipo di alimentazione, la disciplina precedente legata alle emissioni di CO2 e, in alcuni casi particolari, il criterio del valore normale riferibile all’utilizzo privato.
La Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito come individuare il regime corretto nei diversi casi.
La risposta in breve
Se l’auto è stata immatricolata prima del 1° gennaio 2025, le nuove percentuali del 50%, 20% e 10% non si applicano automaticamente.
Quando il veicolo era già stato concesso in uso promiscuo al dipendente entro il 31 dicembre 2024, continua normalmente ad applicarsi la disciplina precedente basata sulle emissioni di CO2, fino alla naturale scadenza del rapporto di assegnazione.
Un veicolo immatricolato prima del 2025 e assegnato per la prima volta successivamente, invece, può richiedere l’applicazione del valore normale, limitatamente alla quota riferibile all’utilizzo privato, se non rientra nella disciplina transitoria.
Fringe benefit auto immatricolata prima del 2025: cosa controllare
Per individuare la disciplina corretta bisogna controllare almeno quattro date:
- data di immatricolazione del veicolo;
- data dell’eventuale ordine effettuato dal datore di lavoro;
- data di stipula del contratto di concessione in uso promiscuo;
- data di effettiva consegna dell’auto al dipendente.
La sola data di immatricolazione non è quindi sufficiente per stabilire il valore imponibile da inserire in busta paga.
Come funzionavano le regole fino al 31 dicembre 2024
Per i veicoli interessati dalla disciplina applicabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, il fringe benefit veniva determinato partendo da una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui e dal costo chilometrico risultante dalle tabelle ACI.
La percentuale da applicare dipendeva dalle emissioni di CO2 del veicolo:
| Emissioni CO2 | Percentuale |
|---|---|
| Fino a 60 g/km | 25% |
| Oltre 60 e fino a 160 g/km | 30% |
| Oltre 160 e fino a 190 g/km | 50% |
| Oltre 190 g/km | 60% |
Dal risultato vengono sottratte le eventuali somme trattenute al dipendente per l’utilizzo dell’auto.
Auto del 2023 già assegnata nel 2024: quale fringe benefit si applica?
Consideriamo il caso più semplice.
Un’auto è stata:
- immatricolata nel 2023;
- assegnata in uso promiscuo al dipendente nel 2024;
- utilizzata dallo stesso dipendente anche nel 2026.
In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina vigente al 31 dicembre 2024, basata sulle emissioni di CO2 e sulle tabelle ACI.
Il semplice passaggio dal 2024 al 2025 o al 2026 non determina quindi un ricalcolo automatico secondo le nuove percentuali previste per le auto di nuova immatricolazione.
Cosa cambia dal 2025 per le nuove auto aziendali
La Legge di Bilancio 2025 ha modificato l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR.
Per i veicoli che rientrano nella nuova disciplina il fringe benefit è determinato applicando al costo convenzionale ACI riferito a 15.000 chilometri queste percentuali:
- 50% per la generalità dei veicoli;
- 20% per i veicoli ibridi plug-in;
- 10% per i veicoli esclusivamente elettrici.
La nuova disciplina si applica quando ricorrono congiuntamente i requisiti individuati dall’Agenzia delle Entrate: immatricolazione, contratto di concessione e consegna del veicolo devono collocarsi a partire dal 1° gennaio 2025.
Un’auto immatricolata nel 2024 può applicare le nuove percentuali?
In linea generale no, perché uno dei requisiti della nuova disciplina è che il veicolo sia stato immatricolato dal 1° gennaio 2025.
Un’auto immatricolata nel 2024 non diventa quindi soggetta alla percentuale del 50%, del 20% o del 10% soltanto perché viene utilizzata anche nel 2025 o nel 2026.
Bisogna invece verificare se può continuare a beneficiare della disciplina precedente oppure se ricade nel criterio residuale del valore normale.
La disciplina transitoria per le auto ordinate entro il 2024
Per evitare effetti penalizzanti nel passaggio tra vecchia e nuova disciplina è stata introdotta una regola transitoria.
La normativa mantiene la disciplina vigente al 31 dicembre 2024:
- per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, quando ricorrono le condizioni previste.
La disciplina è contenuta nel comma 48-bis dell’articolo 1 della Legge n. 207/2024.
Auto immatricolata prima del 2025 e assegnata dopo il 30 giugno 2025
Questo è uno dei casi nei quali bisogna prestare maggiore attenzione.
Se un veicolo non soddisfa i requisiti della nuova disciplina e, contemporaneamente, non rientra nella salvaguardia prevista dal regime transitorio, non è corretto applicare automaticamente le vecchie percentuali basate sulle emissioni.
La Circolare n. 10/E/2025 stabilisce che, nei casi residuali, si applica il criterio generale previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR:
il valore normale del beneficio riferibile alla sola parte di utilizzo privato del veicolo.
Cosa significa tassazione secondo il valore normale?
Il valore normale non significa semplicemente applicare il 100% del costo chilometrico ACI.
L’Agenzia delle Entrate precisa che deve essere determinata la parte del valore del veicolo attribuibile all’uso personale del dipendente, separandola dall’utilizzo effettuato nell’interesse del datore di lavoro.
Il calcolo deve quindi riflettere le caratteristiche concrete del rapporto e dell’utilizzo del mezzo.
Questa modalità è differente dal calcolo forfettario basato sulle percentuali ACI previste dall’articolo 51, comma 4.
Esempio: auto del 2024 assegnata per la prima volta nel 2026
Supponiamo che una società possieda un’autovettura immatricolata nel novembre 2024 che non era mai stata concessa in uso promiscuo a un dipendente.
Nel 2026 decide di assegnarla a un lavoratore anche per uso personale.
Il veicolo non può accedere alla nuova disciplina del 50%, 20% o 10% perché non è stato immatricolato dal 1° gennaio 2025.
Non può neppure beneficiare della salvaguardia relativa alle assegnazioni effettuate entro il 30 giugno 2025.
In questo caso il fringe benefit deve quindi essere valutato secondo il criterio generale del valore normale, considerando la sola componente riferibile all’utilizzo privato.
Cosa succede se il contratto dell’auto viene prorogato?
La semplice proroga del contratto non equivale necessariamente a una nuova assegnazione.
La Circolare 10/E chiarisce che, quando si tratta della mera estensione della durata del contratto originario senza una vera novazione del rapporto, continua ad applicarsi la disciplina fiscale individuata al momento della stipula originaria.
Di conseguenza, un’auto immatricolata e assegnata nel 2023 o nel 2024 può continuare a utilizzare il precedente sistema anche durante la proroga, se ricorrono le condizioni indicate dall’Agenzia.
Cosa succede se l’auto viene assegnata a un altro dipendente?
La riassegnazione a un dipendente diverso è invece un caso differente.
Quando viene stipulato un nuovo contratto con un altro lavoratore, bisogna individuare nuovamente la disciplina applicabile sulla base delle regole vigenti al momento della riassegnazione.
Per un veicolo immatricolato prima del 2025 e riassegnato nel 2026, non essendo soddisfatto il requisito della nuova immatricolazione dal 1° gennaio 2025 e non essendo più applicabile la finestra transitoria del primo semestre 2025, il fringe benefit segue normalmente il criterio del valore normale.
Vecchio contratto e nuovo dipendente non sono la stessa cosa
È quindi fondamentale distinguere:
- proroga con lo stesso dipendente: può continuare la disciplina originaria;
- riassegnazione a un altro dipendente: bisogna verificare nuovamente il regime applicabile.
La differenza può produrre un valore imponibile del fringe benefit molto diverso.
Le tabelle ACI continuano a essere utilizzate nel 2026?
Sì. Le tabelle ACI vengono aggiornate annualmente e restano il riferimento per i regimi forfettari previsti dall’articolo 51, comma 4, del TUIR.
Le tabelle nazionali ACI per i fringe benefit 2026 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2025.
Bisogna individuare il modello corretto e applicare la percentuale prevista dal regime fiscale che effettivamente riguarda quel veicolo.
Le somme pagate dal dipendente riducono il fringe benefit?
Sì. Quando il dipendente versa al datore di lavoro un importo specificamente riferito all’utilizzo personale del veicolo, tale somma può ridurre il valore del benefit secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.
È quindi importante verificare anche le eventuali trattenute presenti in busta paga o previste nel contratto di assegnazione.
Fringe benefit auto e reddito di lavoro dipendente
Il valore imponibile dell’auto concessa in uso promiscuo concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente secondo le regole previste dall’articolo 51 del TUIR.
Questo può assumere rilevanza anche per chi, oltre al lavoro dipendente, esercita un’attività con partita IVA. Se devi verificare l’accesso al regime agevolato puoi approfondire il tema nell’articolo dedicato al limite del reddito da lavoro dipendente nel regime forfettario.
Tabella riepilogativa dei principali casi
| Situazione | Regime generalmente applicabile |
|---|---|
| Auto immatricolata e assegnata dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 | Regole precedenti basate sulle emissioni CO2 |
| Auto ordinata entro il 2024 e assegnata entro il 30 giugno 2025 | Disciplina transitoria, se ricorrono le condizioni |
| Auto immatricolata, contratto e consegna dal 1° gennaio 2025 | 50%, 20% plug-in o 10% elettrica |
| Auto pre-2025 assegnata fuori dalla disciplina transitoria | Valore normale della quota di utilizzo privato |
| Proroga del contratto originario | In genere continua il regime originario |
| Riassegnazione di auto pre-2025 a nuovo dipendente nel 2026 | In genere valore normale |
Documenti da controllare
Prima di determinare il fringe benefit è opportuno verificare:
- carta di circolazione e data di immatricolazione;
- ordine di acquisto o noleggio del veicolo;
- contratto di concessione in uso promiscuo;
- data di consegna al dipendente;
- eventuali proroghe del contratto;
- eventuali riassegnazioni ad altri dipendenti;
- alimentazione del veicolo;
- emissioni di CO2 quando rilevanti;
- costo chilometrico risultante dalle tabelle ACI;
- eventuali somme trattenute al lavoratore.
Errori da evitare
- applicare automaticamente il 50% a tutte le auto utilizzate dal 2025 in poi;
- guardare soltanto l’anno di immatricolazione;
- applicare sempre le vecchie percentuali a qualsiasi auto immatricolata prima del 2025;
- confondere una proroga con una riassegnazione a un dipendente diverso;
- utilizzare il valore normale senza separare la quota riferibile all’uso aziendale;
- utilizzare tabelle ACI non aggiornate;
- ignorare eventuali somme versate dal dipendente.
Fringe benefit auto immatricolata prima del 2025: in sintesi
- Un’auto immatricolata prima del 2025 non entra automaticamente nelle nuove percentuali del 50%, 20% o 10%.
- Se era già concessa in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2024, continua normalmente la disciplina precedente.
- Per le auto ordinate entro il 2024 esiste una disciplina transitoria per determinate assegnazioni effettuate entro il 30 giugno 2025.
- Quando non sono applicabili né la nuova disciplina né quella transitoria, può essere necessario utilizzare il valore normale della sola componente privata.
- La proroga del contratto può mantenere il regime originario.
- La riassegnazione a un altro dipendente richiede invece una nuova verifica.
Fonti ufficiali
- Agenzia delle Entrate – Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 sui veicoli aziendali concessi in uso promiscuo.
- Normattiva – Legge 30 dicembre 2024 n. 207, articolo 1, commi 48 e 48-bis.
- Normattiva – DPR 22 dicembre 1986 n. 917, articolo 51 TUIR.
- Gazzetta Ufficiale – Tabelle nazionali ACI fringe benefit 2026.
Domande frequenti sul fringe benefit delle auto immatricolate prima del 2025
Se il veicolo è stato concesso in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2024 e ricorrono le condizioni previste, continua normalmente ad applicarsi la disciplina vigente fino al 2024, basata sulle emissioni di CO2 e sulle tabelle ACI.
In linea generale no. La nuova disciplina richiede che il veicolo sia immatricolato dal 1° gennaio 2025 e che anche contratto e consegna ricadano nel nuovo periodo previsto dalla norma.
Se non sono applicabili né la nuova disciplina né la salvaguardia transitoria, la Circolare 10/E/2025 prevede il criterio generale del valore normale, limitato alla parte riferibile all’utilizzo privato del veicolo.
Non necessariamente. In caso di semplice proroga senza novazione del rapporto, l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile la disciplina fiscale collegata al contratto originario anche durante il periodo di proroga.
La riassegnazione con un nuovo contratto richiede una nuova verifica del regime fiscale. Per un’auto immatricolata prima del 2025 e riassegnata dopo la fase transitoria può trovare applicazione il criterio del valore normale.
Sì. Le tabelle nazionali dei costi chilometrici sono pubblicate annualmente e vanno utilizzate per l’anno di riferimento quando il regime applicabile prevede il calcolo convenzionale basato sui valori ACI.
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