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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Regime del margine e forfettario: beni usati, auto e regimi IVA speciali

Il regime del margine non rende automaticamente impossibile il regime forfettario in ogni caso. La legge esclude dal forfettario chi si avvale di un regime speciale IVA, ma l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risposta n. 181 del 7 luglio 2025 che, nel caso esaminato, chi non aveva mai applicato il regime del margine poteva iniziare una nuova attività di vendita di beni usati adottando direttamente il forfettario.

La distinzione è decisiva per chi vende auto usate, elettronica, oggetti da collezione, antiquariato o altri beni di seconda mano e svolge anche un’altra attività. Non basta sapere che un settore può ricadere nel regime IVA del margine: bisogna verificare se quel regime speciale viene concretamente applicato, se è possibile optare per l’IVA ordinaria e cosa è stato fatto negli anni precedenti.

Regime del margine e forfettario: la regola di base

L’articolo 1, comma 57, lettera a), della legge 190/2014 stabilisce che non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito.

Il punto chiave è quindi l’espressione “si avvalgono”. La presenza di un’attività che, in astratto, può essere assoggettata a un regime IVA speciale non produce sempre lo stesso risultato. Occorre capire se il regime speciale è stato realmente applicato e se il contribuente ha esercitato o può esercitare un’opzione per il regime IVA ordinario.

Cosa ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nel 2025

La risposta a interpello n. 181 del 7 luglio 2025 ha affrontato proprio il rapporto tra regime forfettario e regime IVA del margine. Il caso riguardava un commerciante che intendeva iniziare anche una nuova attività di vendita di beni usati, attività che in teoria avrebbe potuto rientrare nel regime speciale del margine.

L’Agenzia ha ritenuto possibile l’accesso diretto al forfettario perché, nei precedenti periodi d’imposta, il contribuente non aveva mai applicato il regime del margine. La conclusione è importante, ma va letta nel perimetro preciso dell’interpello: non significa che qualunque rivenditore di beni usati possa sempre scegliere liberamente il forfettario senza ulteriori verifiche.

Il chiarimento aggiorna quindi una lettura troppo rigida secondo cui “vendita di beni usati = esclusione automatica dal forfettario”. La domanda corretta oggi è: il contribuente si sta effettivamente avvalendo del regime speciale IVA?

Quando il regime del margine può impedire il forfettario

L’incompatibilità resta concreta quando il contribuente applica effettivamente il regime speciale IVA del margine. In questo caso si verifica la causa ostativa prevista dalla legge e non è possibile trattare semplicemente un’altra attività come “forfettaria separata” ignorando il regime speciale applicato alla vendita dell’usato.

La verifica va fatta a livello del contribuente e della posizione IVA complessiva. Se, per esempio, una persona svolge attività artigiana e contemporaneamente commercia professionalmente beni usati applicando il regime del margine, non è prudente considerare automaticamente la prima attività in forfettario e la seconda fuori dal forfettario come se fossero due soggetti distinti.

Se il regime del margine non è mai stato applicato

È qui che la risposta 181/2025 introduce il chiarimento più utile. Nel caso esaminato, il contribuente iniziava una nuova attività che avrebbe potuto ricadere nel regime del margine ma non aveva mai adottato quel regime in precedenza. L’Agenzia ha ammesso l’accesso diretto al forfettario, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti.

Per chi apre oggi un’attività di vendita di beni usati, quindi, la storia fiscale precedente conta. Prima di concludere che il forfettario sia escluso bisogna verificare se il regime del margine è mai stato applicato, come viene avviata la nuova attività, quale trattamento IVA viene scelto e se esistono altre cause ostative.

E se il regime del margine è stato applicato in passato?

Qui la situazione richiede più attenzione. La prassi dell’Agenzia ha chiarito che, quando per un’attività soggetta a regime speciale è possibile optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari, l’accesso al forfettario può richiedere che tale opzione sia stata esercitata correttamente nel periodo precedente.

In pratica non bisogna improvvisare il passaggio a metà percorso. Se il contribuente ha già utilizzato il regime speciale, vanno ricostruiti l’anno di applicazione, l’eventuale opzione per l’IVA ordinaria, la durata dell’opzione e il momento dal quale può essere verificato nuovamente l’accesso al regime forfettario.

Vendita di auto usate e regime forfettario

Il commercio professionale di auto usate è uno dei casi in cui il tema del regime del margine è particolarmente rilevante. Il regime speciale non dipende dal semplice fatto che il veicolo sia “usato”: bisogna verificare provenienza dell’auto, soggetto cedente, trattamento IVA dell’acquisto e condizioni previste dal regime del margine disciplinato dal decreto-legge 41/1995.

Un rivenditore che compra veicoli da privati, da soggetti che non hanno potuto detrarre l’IVA o in altre situazioni specifiche può trovarsi nel perimetro del regime del margine. Se invece l’operazione segue regole IVA ordinarie, il quadro può essere diverso. Per questo non basta il solo codice ATECO per decidere la compatibilità con il forfettario.

Caso pratico: imbianchino che inizia a vendere auto usate

Supponiamo che un imbianchino già in regime forfettario voglia aggiungere un’attività professionale di compravendita di auto usate. La vecchia risposta “non puoi più essere forfettario perché vendi beni usati” sarebbe troppo automatica.

Bisogna invece verificare come vengono acquistate le auto e da quali soggetti, se le cessioni rientrano effettivamente nel regime IVA del margine, se il contribuente ha già applicato in passato un regime speciale IVA e se, alla luce della prassi più recente, può iniziare la nuova attività direttamente in forfettario oppure deve prima gestire diversamente il regime IVA.

Solo dopo questo controllo si può dare una risposta affidabile. L’esistenza di due attività sulla stessa Partita IVA, da sola, non vieta il forfettario: il problema nasce quando una delle attività fa scattare concretamente una causa ostativa.

Due attività con la stessa Partita IVA: cosa conta

Il regime forfettario può essere applicato anche quando la persona esercita più attività con codici ATECO differenti. I ricavi e compensi delle diverse attività vengono considerati insieme ai fini delle soglie del regime e, quando i coefficienti di redditività sono diversi, i ricavi devono essere attribuiti correttamente alle singole attività.

La presenza di più codici ATECO non è quindi il problema. Il controllo vero riguarda le cause di esclusione, tra cui appunto l’eventuale utilizzo di un regime IVA speciale. Per il quadro generale puoi consultare la guida sui requisiti e cause di esclusione dal regime forfettario.

Quali attività richiedono un controllo sui regimi IVA speciali

Il tema non riguarda soltanto le auto usate. Tra le aree nelle quali può essere necessario verificare una disciplina IVA speciale rientrano, a seconda del caso concreto, il commercio di beni usati e oggetti d’arte, alcune attività agricole, agenzie di viaggio e altri settori regolati da discipline IVA particolari.

Questo non significa che tutte queste attività siano sempre incompatibili con il forfettario. Significa che, prima di applicarlo, bisogna capire quale regime IVA viene effettivamente utilizzato e se esiste una specifica opzione per le regole ordinarie.

Vendere beni usati online non significa automaticamente applicare il regime del margine

Vendere un proprio oggetto personale su una piattaforma non equivale a svolgere attività professionale di commercio dell’usato. Il regime del margine interessa il rivenditore professionale quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina IVA.

Se invece una persona acquista regolarmente beni per rivenderli con organizzazione, catalogo, prezzi e continuità, si entra nel terreno dell’attività commerciale. In quel momento diventano rilevanti Partita IVA, ATECO, INPS, trattamento IVA degli acquisti e possibile regime del margine. RF approfondisce separatamente anche il caso di Vinted Pro e vendita professionale dell’usato.

Perché il regime del margine esiste

Il regime del margine è un regime speciale IVA previsto per evitare che beni già usciti dal circuito commerciale e già gravati da IVA subiscano una duplicazione piena dell’imposta quando vengono reimmessi nel mercato da un rivenditore professionale.

L’IVA viene quindi calcolata secondo regole specifiche sul margine realizzato dal rivenditore, anziché seguire automaticamente il meccanismo ordinario su tutto il prezzo di vendita. Proprio perché si tratta di un regime IVA speciale, il suo rapporto con il forfettario richiede un controllo preventivo.

Errori da evitare

  • dire che ogni vendita di usato è incompatibile con il forfettario;
  • confondere vendita occasionale di beni personali e attività professionale di reselling;
  • pensare che basti aggiungere un secondo codice ATECO per separare fiscalmente i due regimi;
  • ignorare il regime IVA applicato negli anni precedenti;
  • scegliere il trattamento IVA soltanto in base alla convenienza senza verificare i presupposti;
  • applicare automaticamente la risposta 181/2025 a situazioni diverse senza controllare i fatti concreti.

Checklist prima di aggiungere la vendita di beni usati

  • definisci se l’attività è occasionale o professionale;
  • individua il codice ATECO corretto;
  • ricostruisci come vengono acquistati i beni;
  • verifica se ricorrono i presupposti del regime del margine;
  • controlla se hai mai applicato in passato un regime speciale IVA;
  • verifica eventuali opzioni IVA già esercitate;
  • controlla tutte le altre cause ostative al forfettario;
  • solo dopo definisci regime fiscale, fatturazione e previdenza.

Domande frequenti

Il regime del margine è sempre incompatibile con il forfettario?

No. La legge esclude chi si avvale di regimi speciali IVA, ma la risposta Agenzia Entrate 181/2025 ha ammesso, nel caso esaminato, l’accesso diretto al forfettario per un contribuente che non aveva mai applicato in precedenza il regime del margine.

Posso vendere auto usate in regime forfettario?

Dipende dal modo in cui avvengono acquisti e rivendite, dall’eventuale applicazione del regime IVA del margine e dalla storia fiscale precedente. Non basta sapere che le auto sono usate per dare una risposta automatica.

Se ho due attività posso usare il forfettario solo per una?

La presenza di più attività è ammessa, ma le cause ostative vanno verificate sulla posizione complessiva del contribuente. Non si possono trattare automaticamente due attività della stessa persona come due contribuenti separati.

Vendere i miei oggetti usati online significa applicare il regime del margine?

No. La vendita occasionale di beni personali è diversa dall’attività professionale di rivendita. Il regime del margine riguarda specifiche operazioni effettuate da rivenditori professionali quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina IVA.

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