Regime forfettario e società: quali forme sono compatibili?
Il regime forfettario non è un regime fiscale per le società: può essere applicato soltanto dalle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione. Se vuoi costituire una società, quindi, la società avrà una propria Partita IVA e un proprio regime fiscale; il problema è capire se la tua partecipazione societaria è compatibile con il forfettario che applichi individualmente.
La risposta cambia molto tra società di persone e società di capitali: SNC e SAS sono normalmente incompatibili con il forfettario personale, mentre una partecipazione in SRL o SRLS non comporta automaticamente l’esclusione.
Prima regola: il forfettario è della persona fisica, non della società
Una SNC, una SAS, una SRL o una SRLS non possono “scegliere il regime forfettario” previsto dalla Legge 190/2014. Il regime riguarda le persone fisiche che svolgono individualmente un’attività economica.
La società segue invece le regole fiscali proprie della forma scelta. Per questo, quando si parla di “società compatibile con il forfettario”, la domanda corretta è: posso essere socio di quella società e continuare contemporaneamente a usare il forfettario con la mia Partita IVA individuale?
Non puoi aprire una seconda Partita IVA individuale
Una persona fisica ha una sola Partita IVA. Se inizi una seconda attività individuale, normalmente aggiungi un nuovo codice ATECO alla stessa posizione.
Una società, invece, è un soggetto distinto e può avere una propria Partita IVA. Quindi puoi avere la tua Partita IVA individuale e, separatamente, partecipare a una società con una sua Partita IVA, ma la compatibilità fiscale va verificata in base al tipo di società.
SNC e SAS: la partecipazione blocca normalmente il forfettario
L’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014 esclude dal regime forfettario chi partecipa contemporaneamente a società di persone.
Per SNC e SAS la regola è quindi molto più rigida rispetto alle SRL: non serve dimostrare che controlli la società e non serve che l’attività della società sia simile alla tua. La partecipazione stessa è normalmente la causa ostativa.
Anche una quota piccola in SNC o SAS può essere incompatibile
Non esiste una soglia del 10%, 20% o 50% sotto la quale la partecipazione in una SNC o SAS diventa automaticamente compatibile.
Per questo non è corretto applicare alle società di persone la logica delle SRL controllate. Anche una partecipazione minoritaria può impedire il forfettario individuale finché resta contemporaneamente posseduta.
Associazioni professionali e impresa familiare
La stessa lettera d) comprende anche la partecipazione ad associazioni professionali e imprese familiari indicate dalla norma. Anche qui la compatibilità va verificata prima di applicare il forfettario individuale.
Questo significa che non basta evitare SNC e SAS: bisogna ricostruire tutte le partecipazioni e le forme associative che producono reddito collegato all’attività.
SRL e SRLS: non sono automaticamente incompatibili
Per una SRL la regola cambia. La semplice proprietà di una quota non esclude automaticamente dal forfettario.
La causa ostativa opera quando sono presenti insieme due condizioni:
- controlli direttamente o indirettamente la SRL;
- la SRL esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte con la tua Partita IVA individuale.
Se manca una delle due condizioni, la specifica causa ostativa prevista per la SRL non si perfeziona.
SRLS e SRL seguono lo stesso test
La SRLS è una società a responsabilità limitata con regole semplificate di costituzione, ma non crea una speciale compatibilità fiscale con il forfettario.
Ai fini di questa causa ostativa va quindi verificato lo stesso schema: controllo diretto o indiretto più attività riconducibile. Costituire una SRLS invece di una SRL ordinaria non consente di aggirare il test.
Cosa significa controllare una SRL
Il controllo non coincide sempre con il semplice possesso di più del 50% del capitale. La circolare 9/E del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate richiama i criteri civilistici sul controllo diretto e indiretto.
Bisogna quindi guardare ai voti esercitabili, alla compagine, a eventuali situazioni di influenza dominante e ai rapporti indiretti. In strutture familiari o con quote vicine al 50%, basarsi soltanto sulla percentuale nominale può essere insufficiente.
Attività riconducibile: non basta confrontare due codici ATECO
Anche quando controlli la SRL, devi verificare la seconda condizione: l’attività della società deve essere direttamente o indirettamente riconducibile a quella della tua Partita IVA individuale.
La prassi dell’Agenzia guarda all’attività effettiva e utilizza anche la classificazione ATECO come criterio operativo. Un caso particolarmente delicato è quello in cui persona fisica e SRL operano nella stessa sezione ATECO e il contribuente fattura beni o servizi alla società controllata, che deduce il relativo costo.
Quindi due codici diversi non garantiscono automaticamente la compatibilità. Conta quello che le due attività fanno realmente e come interagiscono economicamente.
Quota minoritaria in SRL: quando può essere compatibile
Se possiedi, per esempio, il 20% di una SRL e non esiste una situazione di controllo diretto o indiretto, la specifica causa ostativa della SRL controllata non opera per il solo possesso della quota.
Restano naturalmente da verificare le altre cause ostative del regime e l’eventuale qualificazione di compensi percepiti dalla società, ad esempio come amministratore.
SRL controllata con attività completamente diversa
Anche il controllo, da solo, non basta. Se controlli una SRL ma la società svolge un’attività realmente non riconducibile a quella esercitata individualmente, può mancare la seconda condizione richiesta dalla legge.
La verifica deve però essere sostanziale: non è sufficiente scegliere formalmente un codice ATECO diverso se le due attività sono in realtà integrate o se la Partita IVA individuale fattura servizi alla società controllata.
Società di persone o SRL: confronto rapido
| Forma | Può usare il forfettario? | Effetto sul forfettario personale |
|---|---|---|
| Ditta individuale / professionista | Sì, se la persona fisica possiede i requisiti | È la forma diretta di applicazione del regime |
| SNC | No, la società non applica il regime | Partecipazione normalmente ostativa |
| SAS | No, la società non applica il regime | Partecipazione normalmente ostativa |
| SRL | No, la società ha il proprio regime fiscale | Ostativa solo se controllo e attività riconducibile ricorrono insieme |
| SRLS | No, la società ha il proprio regime fiscale | Stesso test previsto per la SRL |
Se vuoi una “seconda attività”, spesso non serve una società
Se il tuo obiettivo è semplicemente svolgere una seconda attività da solo, potrebbe non servire costituire una società. Puoi spesso aggiungere un secondo codice ATECO alla stessa Partita IVA individuale, se la natura dell’attività e gli eventuali requisiti amministrativi lo consentono.
La società ha senso quando esistono ragioni organizzative, patrimoniali, finanziarie o di partecipazione con altri soggetti. Non dovrebbe essere costituita soltanto per “aprire una seconda Partita IVA”.
Se la società ha un regime ordinario, la tua Partita IVA può restare forfettaria?
Sì, in alcuni casi. Il fatto che la società applichi un regime fiscale ordinario è normale e non determina da solo l’uscita dal forfettario della persona fisica.
Il punto è la partecipazione. Una quota in SNC o SAS è normalmente incompatibile; una quota in SRL richiede invece il test su controllo e riconducibilità.
Quando va rimossa la partecipazione incompatibile
Per le società di persone, la prassi dell’Agenzia richiede in generale che la causa ostativa venga rimossa entro la fine dell’anno precedente a quello in cui vuoi applicare il forfettario.
Per le SRL la verifica di controllo e riconducibilità viene effettuata nell’anno di applicazione del regime, perché le condizioni possono formarsi o cessare durante il periodo d’imposta.
Checklist prima di costituire una società
- Chiarisci se ti serve davvero una società o basta aggiungere una nuova attività alla Partita IVA individuale.
- Individua la forma societaria che stai valutando.
- Se è SNC o SAS, considera la causa ostativa della partecipazione.
- Se è SRL o SRLS, verifica se avrai il controllo diretto o indiretto.
- Confronta l’attività concreta della società con quella individuale.
- Controlla eventuali fatture tra la tua Partita IVA e la società.
- Verifica compensi da amministratore o altri redditi collegati alla società.
- Valuta la decorrenza della partecipazione e l’anno in cui vuoi applicare il forfettario.
- Controlla anche tutte le altre cause ostative del regime.
Per l’analisi approfondita delle partecipazioni puoi consultare la guida su forfettario e partecipazioni in SNC, SAS o SRL. Questa pagina resta invece focalizzata sulla scelta della struttura giuridica quando vuoi affiancare una società alla tua attività individuale.
Domande frequenti
Una SRL può essere in regime forfettario?
No. Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche. La SRL applica il proprio regime fiscale.
Posso essere socio di una SRL e restare forfettario?
Sì, può essere possibile. La specifica causa ostativa opera quando controlli direttamente o indirettamente la SRL e l’attività della società è riconducibile a quella svolta individualmente.
Posso essere socio di una SAS e restare forfettario?
In linea generale no: la partecipazione contemporanea in una società di persone è una causa ostativa prevista dalla legge.
Posso aprire una seconda Partita IVA individuale in ordinario?
No. La persona fisica mantiene un’unica Partita IVA; per una seconda attività individuale si aggiunge normalmente un altro codice ATECO alla stessa posizione. Una società, invece, avrebbe una propria Partita IVA.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.