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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Art. 15 DPR 633/72: somme escluse dalla base imponibile IVA

L’articolo 15 del DPR 633/1972 non disciplina somme “esenti IVA”, ma somme che non concorrono a formare la base imponibile IVA. È una distinzione importante: “escluso”, “esente” e “fuori campo” non sono sinonimi.

Nel caso più frequente per professionisti e forfettari, l’articolo 15 riguarda le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, purché siano regolarmente documentate. Ma la norma contiene anche altre fattispecie che è utile conoscere.

Articolo 15 DPR 633/72: quali somme sono escluse dalla base imponibile IVA

L’articolo 15 individua alcune somme che non entrano nella base imponibile IVA. L’elenco è tassativo e comprende, in sintesi:

  • interessi moratori e penalità dovuti per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cliente;
  • valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono secondo le condizioni contrattuali originarie, con le eccezioni previste dalla norma;
  • rimborsi di anticipazioni effettuate in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
  • importi relativi a imballaggi e recipienti quando ne sia pattuito il rimborso alla resa;
  • somme dovute a titolo di rivalsa dell’IVA.

Questa impostazione è richiamata anche dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate e di FiscoOggi, che distingue chiaramente le operazioni escluse da quelle esenti.

Escluso art. 15 non significa esente IVA

Una delle query più frequenti su questa pagina è “esente art. 15”, ma tecnicamente è più corretto parlare di somme escluse dalla base imponibile.

Le operazioni esenti IVA sono disciplinate da altre norme, come l’articolo 10 del DPR 633/1972. L’articolo 15, invece, riguarda somme che non vengono considerate nella base su cui si applica l’imposta.

La differenza non è solo terminologica: può incidere sul codice Natura della fattura elettronica, sulla contabilizzazione e sulla corretta descrizione dell’operazione.

Anticipazioni in nome e per conto del cliente

È il caso più comune per professionisti. Una somma può essere esclusa ai sensi dell’articolo 15 quando il professionista anticipa un importo in nome e per conto del cliente e il costo è regolarmente documentato.

FiscoOggi ricorda che queste somme non concorrono alla base imponibile IVA quando il soggetto che anticipa agisce come rappresentante della controparte e l’onere nasce direttamente nella sfera patrimoniale del cliente.

Esempi tipici possono essere diritti, tributi o spese intestate direttamente al cliente, pagate dal professionista per suo conto e poi riaddebitate senza maggiorazione.

Il documento di spesa deve essere intestato correttamente

Per qualificare una vera anticipazione ex articolo 15 non basta che il professionista abbia materialmente pagato la spesa. È essenziale che il costo sia riferibile direttamente al cliente e correttamente documentato.

Quando il documento di spesa è intestato al professionista, il rimborso successivo non diventa automaticamente una somma esclusa ex articolo 15. Potrebbe trattarsi invece di un costo proprio dell’attività poi riaddebitato al cliente.

La guida RF sulle spese sostenute per conto del cliente approfondisce proprio la distinzione tra anticipazione vera e semplice rimborso spese.

Rimborso forfettario: perché non rientra nell’articolo 15

Un rimborso forfettario non è una vera anticipazione in nome e per conto del cliente perché manca il collegamento puntuale tra l’importo anticipato e quello restituito.

Se, per esempio, concordi 100 euro fissi per “spese vive” senza documentazione specifica intestata al cliente, non puoi qualificare automaticamente quella somma come esclusa ex articolo 15.

FiscoOggi, nella ricostruzione dell’articolo 15, chiarisce che i rimborsi forfettari, proprio perché non riferiti a documenti giustificativi specifici, restano imponibili secondo le regole ordinarie applicabili al prestatore.

Articolo 15 e regime forfettario: cosa cambia

Nel regime forfettario l’IVA normalmente non viene addebitata sulle prestazioni, ma la corretta qualificazione delle somme ex articolo 15 resta importante perché incide sulla fattura e sul reddito dell’attività.

Una vera anticipazione sostenuta in nome e per conto del cliente non rappresenta un compenso professionale. Diverso è il caso del rimborso di una spesa sostenuta dal professionista in proprio: quella somma può avere natura di compenso o ricavo a seconda della fattispecie.

Per questo, nel forfettario, non devi guardare soltanto all’IVA: devi capire se la somma è economicamente un compenso dell’attività oppure una mera anticipazione fatta per conto del cliente.

Esempio 1: contributo unificato anticipato dall’avvocato

Un avvocato paga per conto del cliente un contributo unificato di 259 euro, intestato correttamente al cliente. Successivamente riaddebita esattamente 259 euro senza maggiorazioni.

Questa somma può rientrare nelle anticipazioni ex articolo 15 perché il professionista ha pagato un costo che appartiene direttamente al cliente e può documentarlo.

Esempio 2: trasferta pagata dal professionista

Un consulente paga 120 euro di hotel intestato a sé e poi chiede 120 euro al cliente. Qui non siamo automaticamente davanti a un’anticipazione ex articolo 15, perché il documento di spesa è riferito al professionista e la spesa è stata sostenuta nell’ambito della sua attività.

Il rimborso può quindi seguire una disciplina diversa e non va classificato come escluso ex articolo 15 solo perché coincide con il costo sostenuto.

Esempio 3: spesa documentata direttamente a nome del cliente

Un geometra anticipa 80 euro di diritti catastali documentati direttamente a nome del cliente. Il cliente rimborsa esattamente gli 80 euro.

Questo è il tipico caso in cui può ricorrere l’esclusione ex articolo 15, perché l’onere è del cliente e il professionista ha soltanto anticipato materialmente il pagamento.

Interessi moratori e penalità

L’articolo 15 esclude dalla base imponibile anche le somme dovute a titolo di interessi moratori o penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o committente.

Non si tratta di rimborsi spese, ma di una fattispecie autonoma prevista dalla norma. Anche per questo è sbagliato ridurre tutto l’articolo 15 alle sole anticipazioni per conto del cliente.

Sconti, premi e abbuoni previsti dal contratto

La norma contempla inoltre il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle condizioni originarie del contratto, con le eccezioni previste quando i beni sono soggetti ad aliquota più elevata.

È una situazione molto diversa dalla classica nota di credito per rettifica successiva: qui il trattamento deriva dalle condizioni contrattuali originarie.

Imballaggi e recipienti con rimborso alla resa

L’articolo 15 comprende anche gli importi degli imballaggi e recipienti quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa.

Anche questa fattispecie dimostra che l’articolo non è una norma specifica dei professionisti: disciplina diversi casi che possono presentarsi nelle operazioni IVA.

Rivalsa IVA

Tra le somme escluse dalla base imponibile rientrano anche quelle dovute a titolo di rivalsa dell’IVA. È una previsione tecnica che evita di calcolare IVA su IVA.

Quale codice usare in fattura elettronica

Quando una somma è realmente esclusa ai sensi dell’articolo 15, nella fattura elettronica va utilizzata la codifica Natura coerente con l’operazione. Per le somme escluse ex articolo 15 il riferimento operativo utilizzato è normalmente N1 – escluse ex art. 15.

Non usare N1 semplicemente perché una somma non è assoggettata a IVA: devi prima verificare che ricada davvero in una delle fattispecie dell’articolo 15.

Checklist per capire se una spesa è davvero ex articolo 15

  • La spesa è stata sostenuta in nome e per conto del cliente?
  • Il documento è intestato al cliente o dimostra che l’onere è direttamente suo?
  • L’importo rimborsato coincide con quello anticipato?
  • Esiste documentazione idonea?
  • La somma è una vera anticipazione oppure un costo proprio del professionista?
  • Il rimborso è analitico o forfettario?
  • La fattura elettronica usa il codice Natura corretto?

In sintesi

L’articolo 15 DPR 633/1972 disciplina somme escluse dalla base imponibile IVA, non operazioni “esenti”. Tra queste rientrano le anticipazioni in nome e per conto del cliente regolarmente documentate, ma anche interessi moratori, penalità, determinati sconti o premi contrattuali, imballaggi con rimborso alla resa e rivalsa IVA.

Per un professionista o un forfettario il punto decisivo è distinguere la vera anticipazione dal rimborso di un costo proprio. Solo nel primo caso, se sono rispettate le condizioni, la somma può essere trattata come esclusa ex articolo 15.

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