Codice ATECO per loghi, grafiche social e cataloghi: 74.12.09
Per progettazione di loghi, grafiche social, cataloghi, brand identity e materiali di comunicazione visiva, il codice ATECO 2025 più coerente è normalmente 74.12.09 – Altre attività di progettazione grafica e di comunicazione visiva. Il vecchio codice 74.10.29 non è più il riferimento operativo dal 2025. Se invece l’attività riguarda esclusivamente la grafica delle pagine web, esiste il codice specifico 74.12.01.
La presenza anche di ricavi da affiliazioni non significa automaticamente che il grafico debba iscriversi alla Camera di Commercio o spostare tutta la propria previdenza nella Gestione Commercianti. Prima bisogna capire che cosa significa concretamente “affiliazioni”: monetizzazione accessoria dei propri contenuti, promozione per clienti, influencer marketing, vendita di spazi pubblicitari o vera intermediazione commerciale sono attività diverse.
ATECO 74.12.09: cosa comprende davvero
Le note esplicative ATECO 2025 dell’ISTAT includono nel codice 74.12.09 attività come:
- illustratori, disegnatori grafici e grafici pubblicitari;
- progettisti della comunicazione;
- ideazione di immagini visive e corporate design;
- brand design e aggiornamento del marchio;
- scelta di linguaggio visivo, forme, colori e tipografia;
- progettazione dell’aspetto di contenuti e campagne di comunicazione.
Loghi, grafiche per social network, cataloghi, brochure, identità visive e materiali coordinati rientrano quindi normalmente in questo perimetro.
La fonte ufficiale è la classificazione ATECO 2025 dell’ISTAT, operativa dal 1° aprile 2025 e aggiornata nel 2026 nelle tavole di raccordo.
Il vecchio 74.10.29 non va più usato come codice corrente
Molte risposte online continuano a indicare 74.10.29 – Altre attività dei disegnatori grafici. Era il riferimento della classificazione precedente, ma ATECO 2025 ha riorganizzato la progettazione grafica nella classe 74.12.
Per questo oggi è più corretto usare:
- 74.12.09 per grafica generale, loghi, brand, cataloghi e comunicazione visiva;
- 74.12.01 quando l’attività riguarda specificamente la grafica di pagine web.
Il passaggio alla classificazione nuova non cambia soltanto il numero del codice: consente anche di distinguere meglio grafica web, progettazione visiva generale e sviluppo software.
74.12.09 o 74.12.01 per grafiche social e siti?
Se realizzi loghi, post social, cataloghi e identità visive e solo occasionalmente prepari anche layout per siti, 74.12.09 resta normalmente il codice più rappresentativo.
Se invece la tua attività principale è progettare l’interfaccia grafica delle pagine web senza svilupparne il software, il codice specifico è 74.12.01 – Grafica di pagine web.
Se oltre al design programmi realmente il sito, sviluppi temi, plugin, funzionalità o codice, entra invece in gioco l’area informatica della divisione 62. La grafica web e lo sviluppo software non sono la stessa attività.
Quando entra in gioco 73.11.01 per la pubblicità
ATECO 2025 distingue anche la progettazione grafica dalla vera attività pubblicitaria. Il codice 73.11.01 comprende ideazione e pianificazione di campagne pubblicitarie, strategia di diffusione, lavoro concettuale sul messaggio e pianificazione di campagne social.
Quindi:
- se consegni loghi, visual, cataloghi e creatività grafiche → 74.12.09 è normalmente il riferimento;
- se progetti l’intera campagna pubblicitaria, ne definisci strategia, messaggi e pianificazione → può diventare pertinente 73.11.01;
- se svolgi stabilmente entrambe le attività → può essere necessario indicare più codici ATECO nella stessa Partita IVA.
Il coefficiente di redditività del grafico è normalmente 78%
Per le attività professionali di progettazione grafica ricondotte a 74.12.09 il coefficiente di redditività nel regime forfettario è normalmente 78%.
Con 30.000 euro di compensi:
30.000 × 78% = 23.400 euro di reddito forfettario lordo.
Su questa base si determinano poi i contributi previdenziali secondo la gestione applicabile e, dopo la deduzione dei contributi obbligatori versati, l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.
Grafico freelance: Camera di Commercio non è automatica
Un grafico che presta personalmente servizi creativi e progettuali senza una struttura imprenditoriale può essere inquadrato come libero professionista, con Partita IVA e Gestione Separata INPS.
Non è corretto dire che la presenza di un secondo servizio renda automaticamente obbligatoria l’iscrizione alla Camera di Commercio. La natura professionale o imprenditoriale dipende da come l’attività viene realmente organizzata e svolta, non soltanto dal numero di codici ATECO.
Se invece l’attività assume caratteristiche di impresa – per esempio vendita organizzata di beni, laboratorio, struttura commerciale, attività di intermediazione esercitata come impresa – possono nascere obblighi camerali e previdenziali diversi.
Gestione Separata INPS: quando è la soluzione normale
Per il grafico freelance senza Albo e senza altra Cassa professionale, la soluzione previdenziale ordinaria è la Gestione Separata INPS.
Nel 2026 l’aliquota per il libero professionista senza altra copertura previdenziale obbligatoria è normalmente del 26,07%; per chi è già assicurato presso un’altra forma obbligatoria o pensionato può applicarsi l’aliquota del 24%, quando ne ricorrono i presupposti.
La Gestione Separata non prevede il normale contributo minimo fisso tipico di Artigiani e Commercianti: i contributi sono collegati al reddito professionale.
Affiliazioni: non esiste un unico codice valido per tutti
Il termine “affiliazioni” può descrivere attività molto diverse. Prima di scegliere un codice ATECO bisogna capire cosa fai concretamente e perché ricevi la commissione.
Affiliazioni come monetizzazione accessoria dei tuoi contenuti
Se pubblichi contenuti propri e inserisci link affiliati come forma accessoria di monetizzazione, la classificazione può seguire l’attività editoriale o di content creation prevalente quando la pubblicità finanzia l’attività principale. ATECO 2025 ha introdotto codici più specifici per content creator e influencer, quindi non è corretto utilizzare automaticamente un vecchio codice commerciale generico.
Influencer marketing per clienti
Il codice 73.11.03 – Attività di influencer marketing riguarda le attività di influencer marketer che conducono campagne di influencer marketing e le agenzie specializzate in questo tipo di campagne.
Attenzione: le note ISTAT escludono da 73.11.03 i content creator che pubblicano contenuti propri. I contenuti non video e quelli video hanno infatti riferimenti specifici in altre divisioni.
Conduzione di campagne di marketing
Se l’attività consiste nel gestire campagne promozionali per conto di clienti, può essere più pertinente 73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari.
Vendita o rivendita di spazi pubblicitari
Se la remunerazione deriva dalla vera vendita o rivendita di spazi pubblicitari come intermediario, ATECO 2025 prevede 73.12.00 – Attività di concessionarie pubblicitarie.
Questi esempi mostrano perché “affiliate marketing = commercio = Gestione Commercianti” è una scorciatoia non affidabile.
Affiliazioni e grafica possono stare nella stessa Partita IVA
Una persona fisica può indicare più attività nella stessa Partita IVA. Non serve aprire una posizione IVA per ogni servizio.
Il punto previdenziale è più delicato: se entrambe le attività restano realmente professionali e soggette alla Gestione Separata, può esserci una sola posizione previdenziale. Se invece una delle attività assume natura d’impresa commerciale o artigiana con i relativi requisiti, può nascere anche l’obbligo di iscrizione ad Artigiani o Commercianti.
Per questo abbiamo dedicato una guida specifica a più codici ATECO e gestione INPS.
Non basta scegliere l’attività “prevalente” per pagare una sola gestione
Il vecchio approccio secondo cui basta iscrivere tutto alla Camera di Commercio e versare tutti i contributi alla Gestione Commercianti non è una regola generale.
Se coesistono lavoro autonomo professionale soggetto a Gestione Separata e attività d’impresa soggetta ad Artigiani o Commercianti, una gestione non assorbe automaticamente l’altra. In determinate situazioni può esistere una doppia iscrizione previdenziale.
Occorre quindi qualificare ogni attività per la sua natura effettiva prima di decidere l’inquadramento previdenziale.
Esempio 1: graphic designer con piccole commissioni affiliate
Una graphic designer fattura 25.000 euro per loghi, cataloghi e grafiche social e riceve 1.000 euro da link affiliati inseriti saltuariamente nei propri contenuti.
Non è corretto trasformare automaticamente tutta l’attività in impresa commerciale per quei 1.000 euro. Va prima verificato se l’affiliazione è accessoria all’attività principale, come viene svolta e se richiede realmente un secondo inquadramento.
Esempio 2: grafico che gestisce campagne per clienti
Un professionista realizza la parte grafica delle campagne e, in modo stabile, ne cura anche strategia, pianificazione e gestione per i clienti.
In questo caso può essere coerente affiancare al 74.12.09 un codice dell’area 73.11, distinguendo la progettazione grafica dalla vera attività pubblicitaria.
Esempio 3: grafico che vende anche prodotti stampati
Se il professionista non si limita a progettare cataloghi o loghi ma acquista, produce e rivende prodotti fisici stampati con una vera organizzazione commerciale, l’inquadramento cambia. La vendita di beni può richiedere attività d’impresa, Registro Imprese e previdenza commerciale/artigiana secondo il caso concreto.
È diverso dal semplice invio al cliente di un file grafico o dalla progettazione di un materiale che verrà stampato da terzi.
Quale codice indicare come principale?
Il codice principale deve rappresentare l’attività prevalente effettivamente esercitata. Gli altri possono essere indicati come secondari.
Nel regime forfettario, quando svolgi attività con coefficienti di redditività differenti, i ricavi e compensi devono essere distinti per applicare a ciascun gruppo il coefficiente corretto. Tutte le attività concorrono comunque al limite complessivo del regime.
Checklist per scegliere correttamente
- loghi, brand identity, cataloghi, visual social → valuta 74.12.09;
- sola grafica di pagine web → valuta 74.12.01;
- sviluppo tecnico del sito → verifica divisione 62;
- strategia e ideazione campagne → valuta 73.11.01;
- gestione campagne → valuta 73.11.02;
- influencer marketing per clienti → valuta 73.11.03;
- affiliate link su contenuti propri → verifica l’attività editoriale/content prevalente;
- vendita/rivendita di spazi pubblicitari → valuta 73.12.00;
- non scegliere Camera di Commercio o previdenza soltanto dal codice: guarda la natura reale dell’attività.
Errori da evitare
- usare ancora 74.10.29 come codice ATECO corrente;
- confondere grafica web e sviluppo software;
- considerare ogni grafica social come attività di marketing;
- considerare ogni affiliazione come attività commerciale;
- iscrivere automaticamente tutto alla Gestione Commercianti;
- pensare che una sola attività prevalente assorba sempre ogni obbligo previdenziale;
- usare 73.11.03 per qualsiasi content creator;
- non distinguere servizi grafici, pubblicità, contenuti e vendita di beni.
Domande frequenti
Qual è il codice ATECO per loghi e cataloghi?
Normalmente 74.12.09 – Altre attività di progettazione grafica e di comunicazione visiva.
74.10.29 è ancora valido?
È un codice della classificazione precedente. Dal 2025 il riferimento operativo per la grafica generale è 74.12.09.
Per grafiche social serve un codice marketing?
Non necessariamente. Se produci soltanto visual e materiali grafici, 74.12.09 può essere sufficiente. Se gestisci vere campagne, strategia o promozione per clienti, può servire un codice dell’area 73.11.
Se faccio affiliazioni devo iscrivermi per forza alla Camera di Commercio?
No, non per il solo fatto di ricevere commissioni affiliate. Va qualificata l’attività reale: monetizzazione accessoria dei contenuti, marketing per clienti, pubblicità o intermediazione possono avere inquadramenti diversi.
Il coefficiente del grafico in forfettario è 78%?
Sì, per la normale attività professionale di progettazione grafica rientrante nel gruppo con coefficiente 78%, fermo restando che attività secondarie con diversa natura possono richiedere un coefficiente differente.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.