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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Ex datore e forfettario: contano i mesi o il 50% dei compensi?

Se collabori solo per alcuni mesi dell’anno con un ex datore o ex committente, il numero di mesi non decide da solo se puoi restare nel regime forfettario. La causa ostativa si verifica guardando soprattutto alla prevalenza dei compensi: se oltre il 50% dei ricavi o compensi dell’attività autonoma proviene dal datore attuale, da un ex datore dei due periodi d’imposta precedenti o da soggetti a essi riconducibili, il problema può emergere anche se lavori per lui solo in alcuni mesi.

Nel caso di una precedente collaborazione coordinata e continuativa, il controllo va fatto con attenzione perché i compensi da co.co.co rientrano tra i redditi assimilati al lavoro dipendente e, per questa specifica causa ostativa, il soggetto erogatore può assumere rilievo come precedente datore nel senso fiscale previsto dalla disciplina.

Ex datore e forfettario: non conta quanti mesi lavori

La legge non dice che puoi fatturare all’ex datore solo per tre, quattro o sei mesi. Il criterio è economico: alla fine del periodo d’imposta devi verificare quanto pesano i compensi ricevuti da quel soggetto sul totale della tua Partita IVA.

Per questo una collaborazione di due mesi può diventare prevalente se genera il 70% dei compensi annui, mentre una collaborazione di otto mesi potrebbe non esserlo se il restante fatturato proviene da molti altri clienti.

La regola della prevalenza: oltre il 50%

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul quadro LM richiamano la causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis, della legge 190/2014: non possono applicare il forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale o di datori con cui sono intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta.

In pratica, la prevalenza corrisponde alla maggioranza dei compensi o ricavi: quando il cliente ex datore supera il 50% del totale, la causa ostativa può risultare integrata.

La pagina dell’Agenzia delle Entrate sul quadro LM richiama le regole vigenti del regime forfettario e le relative cause ostative.

Quando si verifica la prevalenza

Il controllo della prevalenza si effettua alla fine dell’anno. Non perdi il forfettario nel momento in cui emetti la prima fattura all’ex datore.

Se a fine periodo emerge che la tua attività è stata esercitata prevalentemente verso il soggetto rilevante, la causa ostativa produce effetti sul periodo d’imposta successivo, secondo le regole applicabili.

Esempio: lavori tre mesi con l’ex datore ma fatturi il 70%

Federica lavora come autonoma da luglio a dicembre. Tra luglio e settembre fattura 14.000 euro all’ex datore e, negli altri mesi, 6.000 euro ad altri clienti.

Il rapporto con l’ex datore dura solo tre mesi, ma genera il 70% dei compensi complessivi. Il fatto che la collaborazione sia temporalmente limitata non impedisce quindi che l’attività risulti prevalente verso quel soggetto.

Esempio opposto: lavori otto mesi ma resti sotto il 50%

Supponiamo invece che Federica collabori con l’ex datore per otto mesi, ma incassi 10.000 euro da lui e 25.000 euro da altri clienti.

In questo caso l’ex datore rappresenta meno del 30% del totale. La durata della collaborazione è lunga, ma il peso economico non è prevalente.

Il precedente co.co.co può rilevare come rapporto di lavoro

Le collaborazioni coordinate e continuative producono normalmente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del TUIR. La circolare 9/E del 2019 ha chiarito che, per i redditi assimilati, occorre verificare caso per caso se il soggetto erogatore possa essere considerato “datore di lavoro” ai fini della causa ostativa.

Il co.co.co rientra nella lettera c-bis dell’articolo 50 e non è tra le categorie che la stessa circolare esclude in via generale dal controllo. Per questo non è prudente considerare automaticamente irrilevante un precedente rapporto di collaborazione.

Due periodi d’imposta precedenti: come contarli

La norma ragiona per periodi d’imposta e non per un semplice conteggio di 24 mesi esatti. Se apri la Partita IVA nel 2026, devi verificare i rapporti rilevanti intercorsi nel 2024 e nel 2025, oltre a quelli eventualmente ancora in corso nel 2026.

Un rapporto terminato nel 2023, in linea generale, è fuori dal biennio precedente rilevante per un’attività esercitata nel 2026. Va comunque verificato se esistano soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al vecchio datore.

Soggetti riconducibili all’ex datore

La verifica non si ferma alla ragione sociale indicata nel vecchio contratto. La legge considera anche i soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al datore rilevante.

Se, per esempio, smetti di fatturare alla società A ma inizi a fatturare quasi esclusivamente a una società B dello stesso gruppo o economicamente collegata al precedente datore, non è sufficiente il cambio formale del cliente per escludere il controllo.

Una fattura all’ex datore non fa perdere subito il forfettario

Puoi avere rapporti economici con l’ex datore senza che ciò determini automaticamente l’uscita dal regime. Il punto decisivo è la prevalenza.

La guida RF sulla fattura all’ex datore nel regime forfettario approfondisce proprio il caso della singola fattura e del calcolo della percentuale.

Se apri la Partita IVA a metà anno

Se inizi l’attività autonoma a giugno o luglio, il test della prevalenza viene comunque effettuato sui compensi prodotti nel periodo in cui la Partita IVA è attiva durante quell’anno.

Una Partita IVA aperta a metà anno può quindi avere più facilmente un cliente dominante, perché il periodo utile per acquisire clienti alternativi è più breve. È opportuno monitorare la percentuale durante l’anno e non soltanto a dicembre.

Come monitorare la percentuale durante l’anno

Puoi mantenere un prospetto molto semplice:

  • totale compensi incassati o rilevanti nell’anno;
  • totale compensi riferibili all’ex datore;
  • totale compensi da soggetti riconducibili;
  • percentuale sul totale;
  • stima degli incarichi già contrattualizzati per i mesi successivi.

In questo modo puoi capire in anticipo se stai avvicinandoti alla soglia di prevalenza e cercare nuovi clienti senza attendere la chiusura dell’anno.

La causa dell’ex datore è diversa dalla mera prosecuzione del 5%

Non confondere la causa ostativa relativa all’ex datore con il requisito della “mera prosecuzione” previsto per l’aliquota start-up del 5%.

Puoi, per esempio, restare nel regime forfettario al 15% ma non avere diritto al 5% perché la nuova attività rappresenta la prosecuzione di un precedente rapporto. Sono due controlli separati.

Se superi il 50% cosa succede

Se a fine anno risulta integrata la causa ostativa, l’effetto ordinario è l’uscita dal regime a partire dal periodo d’imposta successivo, salvo situazioni particolari e modifiche normative sopravvenute.

Non devi quindi correggere retroattivamente tutte le fatture dell’anno appena concluso come se non fossi mai stato forfettario, ma devi gestire correttamente il cambio di regime dal periodo successivo.

Checklist per chi collabora ancora con l’ex datore

  • Individua l’anno in cui è cessato il rapporto precedente.
  • Verifica se rientra nei due periodi d’imposta precedenti.
  • Controlla se il vecchio rapporto era un co.co.co rilevante ai fini della causa ostativa.
  • Calcola i compensi provenienti dall’ex datore e dai soggetti riconducibili.
  • Confrontali con il totale dei compensi dell’anno.
  • Non basarti sul numero dei mesi di collaborazione.
  • Tieni distinto il controllo del 5% per mera prosecuzione.

In sintesi

Collaborare solo alcuni mesi con l’ex datore non basta per escludere o garantire il regime forfettario. Conta soprattutto quanto pesa economicamente quel cliente sul totale dei compensi dell’anno.

Se l’ex datore o i soggetti riconducibili superano il 50% del totale e il rapporto rientra nel periodo temporale rilevante, la causa ostativa può operare dall’anno successivo. Un precedente co.co.co va valutato con attenzione perché può rientrare nel perimetro fiscale del controllo.

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