Fatture elettroniche già emesse e forfettario: quando puoi entrare
Aver già emesso fatture elettroniche non impedisce di applicare il regime forfettario. Dal 1° gennaio 2024, infatti, la fatturazione elettronica tramite SdI è obbligatoria anche per i contribuenti forfettari, salvo le specifiche eccezioni previste per alcune operazioni sanitarie. La vera domanda non è quindi se le fatture siano elettroniche, ma come sono state emesse: senza IVA secondo le regole del forfettario oppure con IVA e adempimenti coerenti con il regime ordinario?
Fatture elettroniche e forfettario: risposta rapida
Se possedevi i requisiti per il forfettario dall’inizio dell’anno e hai già emesso fatture elettroniche senza IVA, il fatto di aver utilizzato lo SdI non crea alcun problema: è la modalità ordinaria di fatturazione anche per i forfettari.
Se invece hai emesso fatture con IVA, bisogna capire se si tratta di un errore materiale isolato oppure se il tuo comportamento complessivo dimostra che hai effettivamente scelto il regime ordinario. Non basta guardare una singola fattura: possono rilevare anche detrazione dell’IVA sugli acquisti, liquidazioni periodiche, registri IVA e altri adempimenti svolti come contribuente ordinario.
Dal 2024 anche i forfettari emettono fattura elettronica
L’equivoco nasce da una regola ormai superata. In passato molti forfettari erano esonerati dalla fattura elettronica; l’obbligo è stato esteso progressivamente e dal 1° gennaio 2024 ha riguardato anche i forfettari che fino al 2023 erano rimasti sotto la soglia transitoria di 25.000 euro.
Oggi, quindi, il formato XML e il passaggio attraverso il Sistema di Interscambio non identificano il regime fiscale. Se vuoi verificare come deve essere compilata una fattura corretta puoi consultare la guida alla fatturazione elettronica nel regime forfettario.
Per entrare nel forfettario conta la situazione dell’anno precedente
Per un contribuente già in attività, il regime forfettario è il regime naturale quando all’inizio dell’anno risultano soddisfatti i requisiti previsti dalla legge e non ricorre una causa ostativa. Il limite principale dei ricavi o compensi dell’anno precedente è attualmente di 85.000 euro.
Nel quesito originario il contribuente aveva dichiarato 57.000 euro nell’anno precedente: sotto il solo profilo del limite dei ricavi, l’importo è inferiore a 85.000 euro. Il fatto che per l’anno in corso siano previsti circa 50.000 euro non è il criterio che decide l’accesso iniziale: bisogna verificare i dati dell’anno precedente e tutte le altre condizioni del regime.
Se le fatture erano già senza IVA
Se le fatture elettroniche sono state compilate coerentemente con il forfettario, quindi senza addebito dell’IVA e con la corretta natura dell’operazione e indicazione del regime fiscale, la loro emissione tramite SdI non impedisce affatto l’applicazione del regime.
Resta naturalmente necessario che il contribuente possedesse i requisiti sin dall’inizio dell’anno. Lo SdI non “approva” il regime fiscale del contribuente: controlla il file secondo regole tecniche, mentre l’esistenza dei requisiti per il forfettario resta una responsabilità fiscale separata.
Se hai emesso due fatture con IVA per errore
Due fatture con IVA non vanno considerate automaticamente, da sole, come prova definitiva che il contribuente abbia scelto l’ordinario. Bisogna ricostruire il comportamento effettivo dall’inizio dell’anno. Un errore di impostazione del software o di compilazione può essere diverso da una gestione sistematica dell’attività come soggetto IVA ordinario.
Quando l’addebito dell’IVA è realmente un errore e il contribuente possedeva i requisiti del forfettario, può essere necessario correggere i documenti con gli strumenti previsti dalla disciplina IVA. La soluzione dipende però dal momento della correzione e dagli altri adempimenti già eseguiti. Abbiamo trattato il caso specifico nella guida su fattura con IVA emessa per errore nel forfettario.
Quando invece il comportamento indica il regime ordinario
Il DPR 442/1997 stabilisce che le opzioni e le revoche dei regimi fiscali si desumono dai comportamenti concludenti del contribuente e devono essere concretamente attuate sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. Per questo l’analisi non può fermarsi al numero delle fatture.
Indicano una scelta molto più netta verso il regime ordinario, ad esempio, l’emissione sistematica di fatture con IVA, la detrazione dell’IVA sugli acquisti, le liquidazioni periodiche IVA e una contabilità gestita in modo coerente con il regime ordinario. La risposta a interpello n. 378/2021 ha negato la possibilità di trasformare retroattivamente in forfettario un’annualità nella quale il contribuente aveva tenuto un comportamento complessivo coerente con l’ordinario.
Si può passare al forfettario a metà anno?
Non si può trattare il regime fiscale come una scelta da cambiare liberamente nel corso dell’anno in base al fatturato che sta maturando. Se il contribuente aveva i requisiti per il forfettario e intendeva applicarlo come regime naturale, il comportamento deve essere coerente sin dall’inizio dell’anno. Se invece ha validamente optato per l’ordinario attraverso un comportamento concludente, la scelta segue le regole dell’opzione per il regime ordinario.
La legge sul forfettario prevede inoltre che l’opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari sia valida per almeno un triennio, salvo i casi in cui modifiche normative consentano di superare il vincolo. Prima di “correggere” fatture già emesse è quindi indispensabile capire se stai rettificando un errore o tentando di revocare una scelta fiscale già concretamente attuata.
Caso pratico: 57.000 euro l’anno precedente e due fatture già emesse
Riprendendo l’esempio originario: un agente di commercio ha conseguito 57.000 euro di ricavi nell’anno precedente e prevede circa 50.000 euro nell’anno corrente.
- 57.000 euro nell’anno precedente: il limite di 85.000 euro, da solo, è rispettato.
- Due fatture elettroniche senza IVA: il formato elettronico non impedisce il forfettario.
- Due fatture con IVA: bisogna verificare se sono errori isolati da correggere oppure parte di una gestione ordinaria già avviata.
- IVA detratta e liquidazioni periodiche già effettuate: sono elementi molto più significativi di comportamento concludente verso il regime ordinario.
- Previsione di 50.000 euro nell’anno: non sostituisce il controllo dei requisiti posseduti all’inizio dell’anno.
Cosa controllare prima di correggere le fatture
- Verifica se al 1° gennaio possedevi tutti i requisiti del regime forfettario.
- Controlla se le fatture già emesse riportano IVA oppure sono già coerenti con il forfettario.
- Verifica se hai detratto IVA sugli acquisti.
- Controlla eventuali liquidazioni periodiche IVA già trasmesse.
- Verifica come è stata tenuta la contabilità dall’inizio dell’anno.
- Controlla se negli anni precedenti avevi esercitato un’opzione ancora vincolante per il regime ordinario.
- Solo dopo stabilisci se devi correggere un errore di fatturazione oppure continuare nel regime ordinario.
Se non sai quale regime stai concretamente applicando, può essere utile anche la guida su come verificare se la Partita IVA è in forfettario o semplificato.
Domande frequenti
Sì. La fatturazione elettronica tramite SdI è obbligatoria anche per i forfettari. Conta se possiedi i requisiti del regime e come hai compilato e gestito fiscalmente le fatture.
Non necessariamente per la sola presenza di una fattura errata. Bisogna distinguere un errore materiale da un comportamento complessivo che dimostra l’effettiva scelta del regime ordinario.
La correzione può essere possibile con gli strumenti previsti dalla disciplina IVA, ma prima va verificato che si tratti davvero di un errore e non di una scelta del regime ordinario manifestata con comportamenti concludenti.
Non liberamente. Il regime applicabile e le eventuali opzioni devono essere attuati coerentemente sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. Va quindi verificato il comportamento tenuto dall’inizio del periodo d’imposta.
Sotto il solo profilo della soglia dei ricavi sì, perché 57.000 euro è inferiore al limite di 85.000 euro. Devono però essere rispettati anche tutti gli altri requisiti e non deve ricorrere alcuna causa ostativa.
No. Lo SdI verifica e gestisce la trasmissione della fattura elettronica, ma non certifica da solo che il contribuente possieda tutti i requisiti fiscali per applicare il regime forfettario.
Fonti ufficiali
- Legge 190/2014, articolo 1 commi 54-89 – requisiti, opzione ordinaria e limiti del regime forfettario
- DPR 442/1997 – opzioni e revoche attraverso comportamenti concludenti
- Agenzia delle Entrate – Circolare 10/E del 4 aprile 2016, regime forfettario e rettifica dei documenti
- FiscoOggi/Agenzia delle Entrate – estensione dell’obbligo di fattura elettronica ai forfettari
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