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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Socio al 95% di SRL: puoi usare il forfettario al 5%?

Possedere il 95% di una SRL non impedisce automaticamente né il regime forfettario né l’aliquota del 5%, ma obbliga a fare due verifiche separate. La prima riguarda la compatibilità tra la tua Partita IVA individuale e la SRL controllata; la seconda riguarda i requisiti specifici della nuova attività agevolata al 5%.

Con una quota del 95% il controllo diretto della SRL è evidente. Tuttavia, la causa ostativa del forfettario scatta solo se, insieme al controllo, la SRL svolge un’attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella esercitata con la Partita IVA individuale. Se le attività sono realmente diverse, il controllo da solo non basta a escluderti. Per il 5%, invece, conta soprattutto se nei tre anni precedenti hai effettivamente esercitato un’attività d’impresa o professionale e se la nuova attività è davvero nuova.

Socio al 95% di SRL e forfettario al 5%: risposta rapida

  • Il 95% delle quote comporta normalmente controllo diretto della SRL.
  • Il controllo non esclude da solo dal forfettario.
  • L’esclusione richiede anche attività della SRL riconducibile a quella individuale.
  • Se SRL e Partita IVA svolgono attività realmente diverse, la causa ostativa può non operare.
  • Non percepire compensi dalla SRL è un elemento favorevole, ma non è l’unico dato da verificare.
  • Per il 5% devi rispettare anche i requisiti della nuova attività previsti dal comma 65 della legge 190/2014.
  • Essere stato socio di capitale senza attività di gestione non equivale automaticamente ad aver esercitato un’impresa.
  • Se invece hai amministrato o svolto concretamente attività nella SRL, il requisito dei tre anni va analizzato con attenzione.

Prima verifica: il 95% delle quote significa controllo

La causa ostativa prevista per le SRL non riguarda ogni semplice partecipazione. La legge fa riferimento a chi controlla direttamente o indirettamente una società a responsabilità limitata.

Con il 95% delle quote, salvo particolarità statutarie eccezionali, il controllo diretto è sostanzialmente certo. Non serve quindi discutere se la quota sia “di minoranza”: il primo requisito della causa ostativa è presente.

Seconda verifica: l’attività della SRL è riconducibile alla tua?

Per essere esclusi dal forfettario non basta controllare una SRL. Deve essere presente anche la seconda condizione: la società deve esercitare attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte con la Partita IVA personale.

La circolare 9/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le due condizioni devono coesistere. In assenza di una delle due, la causa ostativa non opera.

Attività “diversa” non significa soltanto codice ATECO diverso

Dire che la SRL opera “in un settore differente” è un buon punto di partenza, ma non basta guardare formalmente due codici ATECO differenti. Conta l’attività effettivamente svolta e il rapporto economico tra la società e la Partita IVA individuale.

Se, per esempio, la SRL vende software e la tua Partita IVA svolge consulenza informatica per la stessa clientela o fattura servizi direttamente alla SRL, la riconducibilità va verificata con attenzione. Se invece la SRL gestisce un negozio di abbigliamento e la tua nuova attività individuale è traduzione professionale, la separazione economica è molto più netta.

Non ricevere compensi dalla SRL aiuta, ma non risolve da solo

Il fatto di non percepire compensi da amministratore, consulenze o altri corrispettivi dalla SRL riduce uno dei collegamenti economici più evidenti tra società e attività individuale.

Tuttavia, la norma non dice che “senza compensi il forfettario è sempre possibile”. Devi comunque verificare il controllo — che nel 95% è presente — e la riconducibilità concreta delle due attività.

Forfettario e aliquota 5% sono due controlli diversi

Superare la causa ostativa legata alla SRL significa soltanto che puoi, in linea di principio, accedere o restare nel regime forfettario. Non significa automaticamente avere diritto al 5%.

L’aliquota ridotta richiede infatti condizioni ulteriori previste dal comma 65 della legge 190/2014. Per questo conviene separare sempre la domanda “posso essere forfettario?” dalla domanda “posso applicare il 5%?”.

Requisito 1 del 5%: nessuna attività nei tre anni precedenti

Per applicare il 5%, nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività non devi aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.

Il punto importante è il verbo esercitato. La semplice qualità di socio di una società di capitali non equivale automaticamente all’esercizio personale dell’attività d’impresa.

Socio di solo capitale: può essere compatibile con il 5%

La prassi dell’Agenzia ha storicamente chiarito che la partecipazione in una società di capitali non costituisce, da sola, prova che il socio abbia esercitato personalmente attività d’impresa. Occorre guardare a ciò che il socio ha fatto concretamente.

Se ti sei limitato a conferire capitale, senza gestione operativa e senza svolgere attività professionale o d’impresa per la società, questo elemento può essere compatibile con il requisito dei tre anni.

E se sei amministratore, anche senza compenso?

Il fatto di non ricevere compensi non dimostra automaticamente l’assenza di attività. Se hai avuto poteri gestori, firmato contratti, diretto l’attività o partecipato concretamente all’organizzazione della SRL, bisogna valutare se quella situazione rappresenti un effettivo esercizio di attività rilevante ai fini del requisito del 5%.

Per questo, con una partecipazione del 95%, è utile ricostruire anche cariche sociali, deleghe, attività svolte e non soltanto i compensi percepiti.

Requisito 2 del 5%: la nuova attività non deve essere una mera prosecuzione

La nuova Partita IVA non deve essere la semplice prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come dipendente o autonomo, salvo l’eccezione del periodo di pratica obbligatoria.

Se apri una Partita IVA per fare esattamente lo stesso lavoro che già svolgevi personalmente per la SRL o per un datore di lavoro, il 5% può essere a rischio anche se la causa ostativa societaria non opera.

Requisito 3: attività proseguita da un altro soggetto

Se la nuova attività prosegue un’attività prima svolta da un altro soggetto, la legge richiede anche che i ricavi o compensi del precedente titolare, nell’anno precedente, non superino il limite previsto per il forfettario.

Questa regola evita che un’attività già grande venga semplicemente trasferita a un nuovo soggetto per ottenere artificialmente l’aliquota startup.

“Startup innovativa” e aliquota 5% non sono la stessa cosa

L’aliquota del 5% del regime forfettario non è riservata alle società o imprese iscritte come “startup innovative”. Sono due discipline completamente diverse.

Il 5% è semplicemente l’aliquota ridotta prevista per le nuove attività individuali che rispettano le condizioni del comma 65. Non serve avere lo status giuridico di startup innovativa.

Caso pratico: 95% di una SRL immobiliare e nuova attività di consulenza

Supponiamo che tu possieda il 95% di una SRL che gestisce immobili e che non svolga per essa attività operativa né riceva compensi. Apri una Partita IVA individuale per svolgere una nuova attività di traduzione o consulenza in un settore realmente diverso.

Il controllo della SRL esiste, ma le attività possono essere non riconducibili. La causa ostativa del comma 57 può quindi non operare. Per il 5%, dovrai comunque dimostrare di non aver esercitato attività d’impresa o professionale nei tre anni precedenti e che la nuova attività non sia prosecuzione di una precedente.

Caso pratico: 95% di una SRL di consulenza e nuova Partita IVA da consulente

Se controlli al 95% una SRL che svolge consulenza e apri una Partita IVA individuale per offrire consulenza nello stesso ambito, la situazione cambia radicalmente.

Il controllo c’è e l’attività è potenzialmente riconducibile. Se esistono anche rapporti economici tra te e la società, la causa ostativa diventa concreta. In questo caso il problema non è soltanto il 5%: può essere compromesso l’accesso stesso al regime forfettario.

Fatturare alla SRL controllata dopo l’apertura

Anche se all’inizio non percepisci compensi, la situazione va monitorata durante l’anno. Se dopo l’apertura inizi a fatturare alla SRL controllata per attività riconducibili, può formarsi la causa ostativa.

La verifica sulla SRL controllata si effettua nell’anno di applicazione del regime; quando la causa ostativa si realizza, l’uscita opera normalmente dall’anno successivo. Per casi simili puoi confrontare la guida su socio di SRL, fatture alla società e aliquota 5%.

Dividendi della SRL: sono compensi per attività?

Il dividendo remunera la partecipazione al capitale e non è, di per sé, un compenso per una prestazione professionale resa alla SRL. Non va quindi confuso con un compenso da amministratore o con una fattura per servizi.

La presenza di dividendi può avere altri effetti fiscali, ma non dimostra automaticamente che tu abbia esercitato personalmente un’attività d’impresa nei tre anni precedenti.

Checklist se possiedi il 95% di una SRL e vuoi il 5%

  • Conferma la percentuale di voto e il controllo effettivo della SRL.
  • Confronta l’attività effettiva della SRL con quella della nuova Partita IVA.
  • Verifica eventuali fatture o compensi tra te e la società.
  • Ricostruisci eventuali cariche di amministratore e deleghe operative.
  • Controlla se nei tre anni precedenti hai esercitato concretamente impresa o professione.
  • Verifica che la nuova attività non sia mera prosecuzione di un precedente lavoro.
  • Se subentri in un’attività altrui, controlla i ricavi del precedente titolare.
  • Non confondere il 5% forfettario con lo status di startup innovativa.
  • Rifai la verifica societaria ogni anno finché mantieni il controllo.

Fonti ufficiali

In sintesi: con il 95% di una SRL il controllo è presente, ma puoi comunque essere forfettario se l’attività della società non è riconducibile alla tua attività individuale. Per ottenere il 5% devi superare un secondo test: nei tre anni precedenti non devi aver esercitato concretamente impresa o professione e la nuova attività deve essere realmente nuova. La semplice partecipazione di capitale, senza gestione effettiva, non esclude automaticamente l’agevolazione.

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