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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Ditta individuale dopo la società: quando puoi essere forfettario?

Sì, dopo la chiusura di una società puoi aprire una ditta individuale e applicare il regime forfettario, ma non è una conseguenza automatica della chiusura. Devi prima distinguere SNC o SAS, SRL e società in liquidazione; verificare se sei ancora socio, quando cessa la causa ostativa e quali requisiti possiedi nell’anno in cui vuoi usare il forfettario. Inoltre, poter accedere al regime non significa avere automaticamente diritto all’aliquota agevolata del 5%.

Una lettrice chiede se possa avviare la nuova ditta dopo avere «chiuso la sua società». La risposta originale era troppo generica: cessazione dell’attività, messa in liquidazione, cancellazione della società e cessazione della partecipazione sono passaggi giuridici differenti. Per il forfettario l’effetto cambia anche a seconda della forma societaria. Questa guida serve a preparare il passaggio concreto, con esempi e una checklist per evitare di aprire la nuova attività applicando un regime non spettante.

Prima domanda: quale società stai chiudendo?

Società precedenteRegola rilevanteControllo da fare
SNC o SASLa partecipazione contemporanea è una causa ostativa specificaCessazione effettiva della quota entro il 31 dicembre precedente all’anno forfettario
SRL o SRLSLa sola quota non basta: occorrono controllo e attività riconducibiliPartecipazioni, controllo diretto/indiretto, attività della società e rapporti col socio
Società in liquidazioneLa liquidazione non coincide sempre con la cessazione della partecipazione o dell’attivitàForma giuridica e operazioni effettivamente ancora svolte
Associazione professionaleLa partecipazione può essere una causa ostativaData di scioglimento/recesso e reale cessazione del rapporto associativo

La base normativa è l’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 190/2014. La circolare Agenzia delle Entrate 9/E/2019 chiarisce la distinzione tra società di persone e SRL. Non usare la regola di un tipo di società per un altro.

Dopo una SNC o SAS: perché è decisivo il 31 dicembre?

Per la partecipazione in una società di persone, come SNC o SAS, la disciplina del forfettario impedisce in generale la contemporanea partecipazione alla società e l’applicazione del regime agevolato alla Partita IVA individuale. Non è sufficiente che la società fatturi poco o sia inattiva: può continuare a esistere la partecipazione incompatibile.

La circolare 9/E/2019 spiega che, per accedere al forfettario, la causa deve essere rimossa entro la fine dell’anno precedente a quello di applicazione. Se cedi o perdi effettivamente la quota nel 2026, normalmente puoi valutare il forfettario dal 1° gennaio 2027, quando ne possiedi gli altri requisiti. Non esiste una regola generale che imponga di aspettare tre anni, ma neppure una regola per cui uscire dalla SAS a giugno rende automaticamente forfettario tutto il 2026.

Chiudere una società può richiedere adempimenti e formalità non coincidenti con la sola decisione dei soci. Verifica l’atto che prova la cessazione della partecipazione e le relative iscrizioni; il semplice annuncio di cessazione non è sufficiente. Per una trattazione circoscritta alle date, leggi dopo la SAS: da quando puoi entrare nel forfettario.

Se la società è una SRL: non serve necessariamente la cancellazione

Per una SRL la causa ostativa si verifica quando coesistono due elementi: il contribuente controlla direttamente o indirettamente la società e quest’ultima esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle della Partita IVA individuale. Se manca uno dei due elementi, la specifica causa ostativa non opera.

Questo significa che non ogni socio di SRL deve liquidare o cancellare la società prima di iniziare un’attività forfettaria. Occorre però analizzare la partecipazione e l’attività reale. Il controllo non coincide sempre con il possesso del 50% più uno delle quote: può esistere controllo di fatto o indiretto secondo l’articolo 2359 del codice civile, e la valutazione richiede attenzione anche alle quote di familiari o persone interposte nei casi disciplinati.

La riconducibilità non si risolve scegliendo codici ATECO artificialmente diversi. Sono rilevanti la natura delle prestazioni, le attività economiche svolte, gli eventuali servizi fatturati dal socio alla società e i costi che la SRL deduce. Una SRL che ha cessato realmente le proprie operazioni può presentare un rischio differente da una SRL che continua a vendere gli stessi servizi della nuova ditta.

Consulta socio di SRL immobiliare e forfettario per un esempio di società con attività molto limitata; oppure SRL in liquidazione e Partita IVA per la questione della liquidazione non ancora conclusa.

Società in liquidazione o inattiva: perché «chiusa» non è una prova sufficiente

Una società può risultare inattiva ai fini camerali, senza vendite nel periodo, ma con quote ancora intestate ai soci e rapporti giuridici aperti. Può essere in liquidazione, e il liquidatore può continuare a svolgere operazioni necessarie a realizzare l’attivo e a soddisfare i creditori. Può infine essere cancellata dal Registro delle Imprese, evento differente dall’inizio della procedura di liquidazione.

Per le società di persone è essenziale identificare quando hai effettivamente cessato la partecipazione. Una SAS in liquidazione con la quota ancora posseduta non va trattata automaticamente come una società già uscita dal tuo patrimonio. Per una SRL, invece, si devono verificare controllo e riconducibilità delle attività anche durante la liquidazione, perché il solo stato formale non chiarisce necessariamente quali operazioni continui a compiere.

La prova utile è documentale: visura storica, atti notarili o di recesso, cancellazione della quota quando rilevante, bilanci, situazione di liquidazione e contratti. Non basarti soltanto sulla dichiarazione informale che «la società non lavora più».

Posso aprire subito la ditta individuale dopo la società?

In generale non c’è un divieto amministrativo universale di aprire una ditta individuale subito dopo la chiusura di una società. Aprire la ditta e applicare il regime forfettario, però, sono domande diverse. Puoi anche essere legittimato ad avviare la nuova attività in un anno nel quale il forfettario non è ancora disponibile e applicare il regime fiscale appropriato, passando eventualmente al forfettario dall’anno successivo.

Per esempio, se sei socio di una SAS fino al 30 giugno 2026 e inizi come commerciante individuale a luglio, non presumere che la ditta possa utilizzare il forfettario già a luglio. Prima verifica la causa ostativa nel periodo e i chiarimenti sul suo superamento: in generale l’accesso al regime dopo la rimozione della partecipazione sarà valutato per il 2027, con gli altri requisiti.

Se invece chiudi realmente una SRL che non presenta attività riconducibili alla nuova impresa, la disciplina può essere diversa: non è la parola «chiusura» a imporre una data minima uguale a quella della SAS. L’importante è esaminare la natura societaria e l’effettiva situazione prima di attribuire un regime alle fatture.

Passare dalla società alla ditta individuale: serve una nuova Partita IVA?

La società possiede una propria posizione fiscale, distinta dalla persona fisica. Se dopo la chiusura inizi a esercitare personalmente un’impresa, apri una posizione individuale secondo le procedure previste, con la tua Partita IVA quando necessaria. Non esiste una semplice «conversione del numero IVA della SNC o SRL nella Partita IVA del socio».

Per un’impresa individuale commerciale o artigiana l’avvio avviene normalmente tramite la Comunicazione Unica per il Registro delle Imprese, con le posizioni INPS pertinenti e gli eventuali adempimenti SUAP o SCIA. Se eserciti una libera professione non iscritta al Registro Imprese, la procedura può essere diversa. Il nuovo soggetto deve avere il proprio ATECO, le proprie fatture, la propria gestione previdenziale e la documentazione coerente con la nuova attività.

Per i costi di apertura e gli adempimenti commerciali puoi consultare costi di una ditta individuale e iscrizioni. Le passività e gli adempimenti rimasti dalla società richiedono comunque una verifica separata; chiudere la società non è una procedura per cancellare automaticamente ogni obbligazione precedente.

Il 5% startup dopo aver chiuso una società: spetta?

Non automaticamente. Per ottenere il 5% nel forfettario è necessario soddisfare le condizioni del comma 65 della legge 190/2014. In particolare non bisogna avere esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei tre anni precedenti e la nuova attività non deve costituire una mera prosecuzione di lavoro autonomo o subordinato precedente, con le specifiche eccezioni previste.

Chi ha gestito operativamente una SAS commerciale fino all’anno precedente, poi avvia una ditta che vende gli stessi prodotti con gli stessi clienti, può avere difficoltà a soddisfare questi requisiti. Chi era un socio puramente finanziatore, senza esercitare personalmente un’attività d’impresa, può richiedere un esame diverso: non basta considerare ogni quota societaria una prova automatica di attività personale nel triennio.

Non confondere il diritto al regime forfettario al 15% con l’ulteriore diritto all’imposta al 5%. Puoi avere superato la causa ostativa societaria e non possedere i requisiti startup. Inoltre, l’eventuale cessione o trasferimento di azienda richiede di verificare le condizioni sul subentro e l’attività realmente continuata.

Per un esempio che distingue accomandatario operativo e socio di capitale, vedi SAS chiusa e nuova ditta: 5% o 15%. Per il quadro generale consulta forfettario 5% o 15%: requisiti e durata.

Se la nuova ditta fa lo stesso lavoro della società precedente

Continuare la stessa attività non è sempre una causa automatica che vieta ogni accesso al forfettario dopo la chiusura della società. La causa ostativa sulla partecipazione dipende da quote, tipo societario, controllo e riconducibilità secondo i casi. Distinto è il requisito startup del 5%, che guarda anche alla mera prosecuzione e alla storia professionale e d’impresa.

Se apri una ditta per svolgere la stessa attività che esercitavi realmente come socio lavoratore, conserva contratti, passaggio dei beni, relazioni con clienti e fornitori, eventuali dipendenti e documenti sull’origine della nuova impresa. Per un’attività che è la prosecuzione di un’azienda già esistente, possono inoltre essere rilevanti i ricavi dell’attività nel periodo precedente per valutare il 5%.

Non utilizzare lo stratagemma di cambiare ATECO soltanto per far sembrare nuova un’attività che continua identica. La classificazione economica deve rappresentare ciò che viene realmente esercitato e non sostituisce l’analisi fiscale.

Tre esempi con date concrete

Esempio 1: SAS cancellata nel 2026, ditta dal 2027

Una commerciante cessa effettivamente la partecipazione nella SAS entro il 31 dicembre 2026 e apre una ditta individuale il 1° gennaio 2027. Può verificare l’accesso al forfettario dal 2027, se non ha altre cause ostative e soddisfa tutti i requisiti. Il 5% richiederà la verifica delle attività personali esercitate nel triennio e dell’eventuale prosecuzione.

Esempio 2: SRL controllata in liquidazione con attività cessata

Un consulente controlla una SRL ancora formalmente in liquidazione, ma la società ha effettivamente cessato l’attività operativa. Prima di aprire la Partita IVA individuale forfettaria occorre verificare se la SRL svolga ancora attività economiche riconducibili alla consulenza e se esistano rapporti contrattuali fra le parti. La liquidazione non crea né un diritto automatico né un divieto universale.

Esempio 3: società chiusa, nuovi servizi e aliquota al 15%

Un ex socio operativo di impresa commerciale avvia un’attività individuale che, fiscalmente, può essere ammessa al regime forfettario. Ha però esercitato personalmente un’attività d’impresa negli anni precedenti. Se non ricorrono le condizioni del 5%, il regime può essere applicato con aliquota ordinaria al 15%, senza inventare un nuovo periodo startup.

Checklist dei documenti prima di aprire

  1. Individua la forma giuridica esatta: SNC, SAS, SRL, SRLS o associazione professionale.
  2. Recupera visura storica e atti di cessazione o trasferimento delle quote.
  3. Controlla se la società è cessata, inattiva, in liquidazione o cancellata.
  4. Verifica quando la tua partecipazione è effettivamente venuta meno.
  5. Per SRL: valuta controllo diretto e indiretto e riconducibilità delle attività.
  6. Controlla la storia lavorativa e imprenditoriale personale per l’eventuale 5%.
  7. Ricostruisci il passaggio di beni, clienti, contratti e dipendenti se prosegue un’azienda.
  8. Verifica i requisiti ordinari del forfettario: ricavi, personale, altre partecipazioni e cause ostative.
  9. Predisponi la nuova ditta con ATECO reale, ComUnica e iscrizioni previdenziali corrette.
  10. Fai verificare imposte, dichiarazioni e debiti societari residui senza supporre che scompaiano con la chiusura.

Domande frequenti

Se chiudo una SRL posso aprire la ditta il giorno dopo?

Sotto il profilo amministrativo può essere possibile. Per utilizzare il forfettario devi però controllare la situazione della società, eventuali partecipazioni residue, controllo e attività riconducibili, oltre ai requisiti generali.

Se esco dalla SAS a giugno posso essere forfettario da luglio?

Non automaticamente. Per società di persone la prassi dell’Agenzia richiede la rimozione della causa entro la fine dell’anno precedente a quello di applicazione del regime: l’accesso va normalmente valutato dall’anno successivo.

Una società inattiva equivale a una società chiusa?

No. L’inattività o la liquidazione non dimostrano da sole la cessazione della partecipazione e delle attività economiche rilevanti.

Il 5% spetta perché è la prima Partita IVA individuale?

No. Occorre verificare attività esercitate nel triennio, mera prosecuzione e condizioni del comma 65. Una precedente attività personale svolta tramite società può essere rilevante.

La nuova ditta può mantenere la Partita IVA della vecchia società?

No, non si tratta dello stesso soggetto giuridico. La società e la persona fisica hanno posizioni differenti; la nuova impresa individuale richiede i propri adempimenti.

Conclusione: non è sufficiente «società chiusa»

La nuova ditta individuale può essere forfettaria dopo la chiusura della società, ma serve la verifica della forma societaria e della data in cui scompare l’eventuale causa ostativa. Per SNC e SAS il termine del 31 dicembre precedente è centrale; per la SRL occorre valutare controllo e riconducibilità anche durante una liquidazione. Infine, l’aliquota al 5% segue un test ulteriore, distinto dal diritto al regime. Ricostruire correttamente questi elementi prima di aprire evita fatture e dichiarazioni impostate su presupposti inesatti.

Fonti: legge 190/2014, art.1, commi 57 e 65; Agenzia delle Entrate, circolare 9/E/2019.

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