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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Passaggio da semplificato a forfettario: riduzione INPS 35%

Sì, un commerciante già attivo che passa dalla contabilità semplificata al regime forfettario può accedere alla riduzione del 35% dei contributi INPS, se possiede i requisiti del regime forfettario e presenta la domanda previdenziale nei termini previsti. La riduzione non è riservata alle nuove Partite IVA.

Nel caso di un’impresa già esistente, però, il punto decisivo è il termine di adesione: per ottenere il beneficio nell’anno in cui inizi ad applicare il forfettario, la domanda all’INPS deve essere presentata entro il 28 febbraio di quell’anno. Se il termine viene saltato, il beneficio non parte retroattivamente per l’anno in corso.

Riduzione INPS 35%: non è riservata a chi apre una nuova Partita IVA

Il regime previdenziale agevolato riguarda gli artigiani e commercianti che applicano il regime forfettario fiscale e scelgono di aderire anche all’agevolazione contributiva.

La circolare INPS n. 35/2016 chiarisce che il regime ha carattere opzionale e che la contribuzione dovuta, sia entro il minimale sia sull’eventuale reddito eccedente, viene ridotta del 35%. La stessa circolare disciplina espressamente anche le imprese già esistenti.

Passare dal semplificato al forfettario non blocca il beneficio

Se nel 2025 eri un commerciante in contabilità semplificata e dal 2026 puoi applicare il regime forfettario, il precedente regime contabile non ti impedisce di chiedere la riduzione previdenziale.

Devi però distinguere due verifiche: prima accertare di poter applicare il forfettario fiscale, poi presentare all’INPS l’adesione al regime contributivo agevolato. Una cosa non attiva automaticamente l’altra.

Impresa già esistente: il termine è il 28 febbraio

Per i soggetti che esercitano già un’attività d’impresa, l’INPS stabilisce che la domanda di adesione al regime previdenziale agevolato deve essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si vuole usufruire della riduzione.

Questa regola è particolarmente importante per chi passa dal semplificato al forfettario: l’attività non nasce quell’anno, esiste già. Non si applica quindi la procedura prevista per una nuova impresa appena iscritta, ma quella dei soggetti già esercenti.

Cosa succede se presenti la domanda dopo il 28 febbraio

La circolare INPS precisa che, se una impresa già esistente non rispetta il termine, l’accesso al regime agevolato non è consentito per l’anno in corso. Il contribuente dovrà presentare una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo, sempre che possieda ancora i requisiti.

In pratica, se passi al forfettario nel 2026 ma presenti la domanda INPS a marzo, non ottieni il 35% sui contributi 2026 semplicemente perché sei fiscalmente forfettario. Potrai chiedere il beneficio per il 2027 nei termini previsti.

Nuova impresa e impresa già esistente: termini diversi

L’INPS distingue espressamente le due situazioni. Chi inizia una nuova attività nell’anno deve comunicare la volontà di aderire al regime agevolato con la massima tempestività dopo il provvedimento d’iscrizione alla gestione previdenziale.

Chi invece svolgeva già l’attività e cambia regime fiscale deve rispettare il termine annuale del 28 febbraio. È proprio questa seconda situazione che interessa chi transita dal semplificato al forfettario mantenendo la stessa impresa.

Nel 2026 la riduzione del 35% è ancora operativa

La circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 conferma anche per il 2026 il regime contributivo agevolato previsto dalla legge 190/2014 e ricorda che l’accesso è facoltativo e avviene tramite apposita domanda.

La stessa circolare conferma che il regime consiste nella riduzione contributiva del 35% e richiama, per requisiti e modalità, le precedenti istruzioni INPS.

La riduzione vale anche sui contributi oltre il minimale

Il beneficio non riguarda soltanto i contributi fissi sul minimale. La riduzione del 35% si applica al contributo complessivo dovuto nelle gestioni Artigiani e Commercianti, quindi anche alla contribuzione calcolata sull’eventuale reddito eccedente il minimale.

Questo è uno dei motivi per cui il risparmio effettivo cambia molto da contribuente a contribuente: chi ha un reddito superiore al minimale riduce anche la parte percentuale sull’eccedenza.

Esempio: commerciante che passa al forfettario nel 2026

Immagina un commerciante già attivo da alcuni anni. Nel 2025 era in contabilità semplificata; verificati i requisiti, dal 1° gennaio 2026 applica il regime forfettario.

  • L’impresa esiste già: non è una nuova iscrizione 2026.
  • Il contribuente verifica di poter applicare il forfettario fiscale.
  • Se vuole anche il regime contributivo agevolato, presenta la domanda INPS entro il 28 febbraio 2026.
  • La riduzione decorre dal 1° gennaio dell’anno, secondo le regole previste per l’impresa già esistente.
  • Se presenta la domanda dopo il termine, non ottiene il beneficio per il 2026.

Il 35% non si attiva automaticamente con il forfettario

Questo è un errore frequente: pensare che scegliendo il regime forfettario l’INPS riduca automaticamente i contributi. Non è così.

Il regime previdenziale agevolato è facoltativo. Devi presentare l’apposita domanda e verificare che sia stata acquisita correttamente. La guida RF sulla riduzione INPS del 35% nel forfettario approfondisce la procedura generale.

La riduzione del 35% incide anche sull’accredito pensionistico

Pagare meno contributi può incidere sui mesi di contribuzione accreditati. L’INPS chiarisce che, se il versamento complessivo risulta inferiore alla contribuzione ordinaria dovuta sul minimale, l’accredito previdenziale può essere proporzionato all’importo effettivamente versato.

Per questo il 35% non va valutato soltanto come “sconto”. Prima di aderire conviene considerare anche l’effetto sulla posizione pensionistica, soprattutto se prevedi di utilizzare il regime agevolato per molti anni.

Riduzione 35% e riduzione 50% non sono la stessa cosa

Nel 2025 è stata introdotta anche una diversa riduzione del 50% per determinate nuove iscrizioni alle gestioni Artigiani e Commercianti. È un’agevolazione distinta dal regime forfettario previdenziale del 35%.

Chi passa da semplificato a forfettario con un’attività già esistente non deve confondere i due strumenti: la domanda qui riguarda il regime contributivo agevolato collegato al forfettario, non lo sconto destinato alle nuove iscrizioni previste dalla specifica normativa 2025.

Se eri già nel 35% l’anno precedente

Per chi è già beneficiario del regime contributivo agevolato e continua ad avere i requisiti fiscali, l’INPS prevede la prosecuzione del regime salvo rinuncia. Non bisogna quindi presentare ogni anno una nuova domanda di adesione come se si partisse da zero.

Il caso di chi arriva dal semplificato è diverso perché non stava applicando il regime fiscale forfettario nell’anno precedente: l’adesione previdenziale deve essere richiesta nei termini previsti per l’anno di ingresso.

Come verificare che l’INPS abbia applicato davvero il 35%

Dopo la domanda non fermarti alla ricevuta di invio. Accedi al Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti e controlla la tariffazione dell’anno, gli importi F24 e lo stato della pratica. La riduzione dovrebbe riflettersi sia sulla contribuzione entro il minimale sia sull’eventuale quota eccedente, secondo le regole del regime agevolato.

Se gli importi restano quelli ordinari, verifica prima che la domanda sia stata acquisita nei termini e che il regime fiscale forfettario risulti correttamente applicato. Evita di ridurre autonomamente gli F24 senza riscontro INPS: una domanda tardiva o respinta non autorizza a versare importi inferiori.

Checklist per passare dal semplificato al forfettario con il 35%

  • Verifica i requisiti per applicare il regime forfettario dal nuovo anno.
  • Controlla che l’attività rientri nelle Gestioni Artigiani o Commercianti.
  • Non confondere il 35% con agevolazioni previdenziali diverse.
  • Presenta la domanda INPS entro il 28 febbraio se l’impresa è già esistente.
  • Controlla nel Cassetto previdenziale che la tariffazione rifletta il regime agevolato.
  • Valuta l’effetto della riduzione sull’accredito pensionistico.

In sintesi

Se passi dal semplificato al forfettario puoi chiedere la riduzione INPS del 35%, anche se la tua Partita IVA non è nuova. Per un’impresa già esistente, però, l’adesione deve essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno per cui vuoi il beneficio.

La riduzione è facoltativa, riguarda gli artigiani e commercianti che rispettano i requisiti, si applica sia al minimale sia all’eventuale eccedenza e può incidere sull’accredito pensionistico. Il passaggio al forfettario fiscale, da solo, non basta ad attivarla.

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