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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Socia di due SRL e regime forfettario: controllo e attività riconducibili

Essere socia di due SRL non impedisce automaticamente di aprire una Partita IVA in regime forfettario. Devi però verificare separatamente ciascuna partecipazione: la causa ostativa scatta quando controlli direttamente o indirettamente una SRL e quella società svolge un’attività economicamente riconducibile a quella esercitata con la tua Partita IVA.

Nel caso concreto, una quota del 50% in una SRL immobiliare richiede un controllo particolarmente attento, mentre una quota del 25% in una seconda SRL non significa automaticamente controllo. Se la nuova attività individuale è consulenza informatica, va poi confrontata con l’attività effettivamente esercitata da ciascuna società, non soltanto con la descrizione generica contenuta nella visura.

Due SRL significa fare due verifiche separate

Quando possiedi partecipazioni in più società, non esiste una regola che sommi semplicemente le percentuali delle diverse SRL. Devi analizzare ogni società autonomamente.

  • SRL immobiliare: partecipazione del 50%;
  • SRL di ingegneria: partecipazione del 25%;
  • nuova Partita IVA personale: consulenza informatica.

Per ciascuna SRL devi chiederti prima se esiste controllo diretto o indiretto e, soltanto se la risposta è positiva, se l’attività della società è riconducibile alla tua attività individuale.

La regola per le SRL nel regime forfettario

L’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014 esclude dal regime forfettario le persone fisiche che controllano direttamente o indirettamente una SRL quando la società esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.

La norma richiede quindi la presenza contemporanea di due elementi:

  • controllo della SRL;
  • riconducibilità delle attività economiche.

Se manca uno dei due elementi, questa specifica causa ostativa non opera. La base normativa è consultabile nella Legge 190/2014 su Normattiva.

Quota del 50%: perché va trattata come partecipazione di controllo

Una partecipazione del 50% non va considerata una semplice quota “paritaria” e quindi automaticamente neutra. Nella prassi sul regime forfettario, l’Agenzia delle Entrate ha considerato il possesso del 50% idoneo a integrare una forma di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, in particolare quando consente un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.

Per la SRL immobiliare, quindi, la prudenza corretta è partire dal presupposto che la prima condizione sia presente e passare alla seconda verifica: l’attività della società è riconducibile alla consulenza informatica che svolgerai individualmente?

Quota del 25%: non significa automaticamente assenza di controllo

Una quota del 25% detenuta da sola, in una società con altri soci indipendenti e senza particolari diritti, normalmente non attribuisce il controllo.

Ma non è corretto fermarsi alla percentuale. Il controllo può essere anche indiretto e può dipendere da patti parasociali, diritti di voto, rapporti familiari, società interposte o altre circostanze che attribuiscono un’influenza dominante.

Quindi, per la SRL di ingegneria, il 25% è un forte indizio di assenza di controllo solo se non esistono altri elementi che modificano il potere effettivo della socia.

Consulenza informatica: il codice ATECO 2025 è 62.20.10

Se la nuova attività consiste realmente in consulenza su hardware, software, sistemi, sicurezza informatica o progettazione di sistemi IT, il codice ATECO 2025 da valutare è 62.20.10 – Attività di consulenza informatica.

Nella classificazione ATECO 2025 il codice 62.20.10 appartiene alla sezione K, dedicata a telecomunicazioni, programmazione, consulenza informatica, infrastrutture informatiche e servizi d’informazione.

La guida RF sul codice ATECO del consulente informatico distingue anche consulenza, programmazione e gestione di strutture informatiche.

SRL immobiliare e consulenza informatica: attività in sezioni diverse

Se la SRL immobiliare esercita effettivamente attività di intermediazione immobiliare con codice 68.31.00, ATECO 2025 la colloca nella sezione M – Attività immobiliari.

La consulenza informatica 62.20.10 appartiene invece alla sezione K. Secondo il criterio operativo indicato dalla Circolare 9/E/2019, attività effettivamente collocate in sezioni ATECO differenti non sono normalmente considerate riconducibili ai fini di questa causa ostativa.

Questo significa che il controllo della SRL immobiliare, da solo, non basta a escluderti dal forfettario se l’attività individuale resta realmente informatica e distinta dall’attività immobiliare della società.

Non basta però confrontare i codici presenti in visura

L’Agenzia delle Entrate chiede di guardare alle attività effettivamente esercitate. Il codice ATECO è un parametro oggettivo importante, ma non deve diventare un espediente formale.

Se la SRL immobiliare ha formalmente un codice immobiliare ma, nella pratica, vende anche servizi IT o gestisce una divisione informatica alla quale tu fatturi consulenze, la verifica deve essere rifatta sulla sostanza economica delle operazioni.

La SRL di ingegneria va analizzata in modo diverso

Con una partecipazione del 25% la prima domanda è se esiste realmente controllo. Se non hai controllo diretto o indiretto, la causa ostativa relativa alle SRL non opera anche se l’attività della società fosse vicina alla tua.

Se invece, per accordi o rapporti con altri soci, risultasse un controllo effettivo, bisogna passare al confronto delle attività. “Ingegneria” è una definizione troppo ampia: occorre verificare che cosa fa concretamente la società e in quale area ATECO rientra.

Puoi fatturare alle due SRL?

Fatturare a una SRL di cui sei socia non è vietato in assoluto. Ma il rapporto economico con la società diventa importante quando quella SRL è da te controllata.

La Circolare 9/E/2019 utilizza un criterio molto concreto: quando le attività del forfettario e della SRL controllata appartengono alla stessa sezione ATECO, la riconducibilità viene ritenuta sussistente se il forfettario presta servizi o cede beni alla società e la SRL deduce il relativo costo.

Per questo non basta chiedersi “posso fatturare alla mia SRL?”. Devi chiederti: la controllo? Le attività sono riconducibili? La società acquista proprio da me servizi collegati a quella stessa area economica?

Esempio: 50% in immobiliare e consulenza IT

Silvia possiede il 50% di una SRL che svolge esclusivamente intermediazione immobiliare e apre una Partita IVA per consulenza informatica 62.20.10.

La quota del 50% richiede di considerare presente il controllo. Tuttavia l’attività individuale informatica e l’intermediazione immobiliare appartengono a sezioni ATECO differenti e, se le attività reali restano effettivamente distinte, la seconda condizione della causa ostativa non risulta normalmente integrata.

Esempio: 25% in società di ingegneria senza patti con gli altri soci

Silvia possiede il 25% di una SRL di ingegneria, mentre il restante capitale è detenuto da altri soci indipendenti. Non esistono patti parasociali, diritti particolari o rapporti familiari che le attribuiscano influenza dominante.

In questo scenario non emerge normalmente controllo. La partecipazione del 25% non rappresenta quindi, da sola, una causa ostativa al forfettario.

Esempio: 25% personale più quote dei familiari

Se invece Silvia detiene il 25% e altre quote rilevanti sono possedute da familiari o da soggetti attraverso i quali può esercitare controllo indiretto, la percentuale personale non basta per concludere che il controllo sia assente.

Occorre ricostruire voti, rapporti e diritti effettivi prima di applicare il forfettario.

Se durante l’anno nasce la causa ostativa

Per le SRL la riconducibilità delle attività viene verificata nell’anno di applicazione del regime. Se durante l’anno risultano contemporaneamente controllo e attività riconducibili, la causa ostativa produce in generale la fuoriuscita dal forfettario dall’anno successivo.

Questo è diverso dalle partecipazioni in società di persone, dove la semplice partecipazione segue regole più rigide.

Per il quadro generale puoi consultare la guida RF su partecipazioni in SNC, SAS e SRL nel regime forfettario.

Checklist con due SRL

  • Analizza ogni SRL separatamente.
  • Verifica percentuale di quota e diritti di voto.
  • Controlla eventuali patti parasociali e rapporti familiari.
  • Individua l’attività effettivamente svolta da ogni SRL.
  • Individua l’attività effettiva della tua Partita IVA.
  • Usa ATECO 2025.
  • Confronta le sezioni ATECO solo dopo aver verificato la sostanza delle attività.
  • Se controlli una SRL, verifica se le fatturi beni o servizi riconducibili alla sua attività.
  • Ripeti il controllo ogni anno se cambiano quote, attività o rapporti economici.

In sintesi

Puoi essere socia di due SRL e utilizzare il regime forfettario, ma non puoi dare una risposta unica guardando soltanto alle percentuali. La partecipazione del 50% nella SRL immobiliare richiede una verifica di controllo; se però la nuova attività è vera consulenza informatica 62.20.10 e la società svolge realmente attività immobiliare 68.31.00, le attività appartengono a sezioni ATECO differenti e la riconducibilità non emerge normalmente.

La quota del 25% nella SRL di ingegneria, invece, normalmente non dà controllo da sola, ma vanno verificati patti, familiari e diritti effettivi. Con più SRL il metodo corretto è sempre lo stesso: controllo prima, attività riconducibile dopo, una società alla volta.

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