Consulente aziendale e casa vacanze: aggiungere un secondo ATECO nel forfettario
Sì, puoi aggiungere un secondo codice ATECO alla stessa Partita IVA forfettaria, anche se la prima attività è consulenza aziendale. Nel tuo caso, però, prima di aggiungere 55.20.42 devi verificare che l’attività sia davvero un servizio di alloggio in casa vacanze e non semplice gestione di immobili di terzi.
Se svolgi consulenza aziendale con ATECO 70.20.09 e, parallelamente, gestisci una casa vacanze come attività ricettiva, puoi avere entrambe le attività sulla stessa Partita IVA. Nel forfettario dovrai però separare i ricavi perché i due codici appartengono a gruppi con coefficienti diversi: 78% per la consulenza aziendale e 40% per 55.20.42.
Puoi avere più codici ATECO nella stessa Partita IVA
Non esiste un divieto generale a svolgere più attività economiche con una sola Partita IVA. Puoi indicare un’attività principale e una o più attività secondarie, purché ogni codice descriva un’attività realmente esercitata.
La presenza di più codici non ti fa uscire automaticamente dal regime forfettario. Devi però continuare a rispettare i requisiti complessivi del regime e gestire correttamente ricavi, coefficienti e previdenza delle diverse attività.
Consulente aziendale: ATECO 70.20.09 e coefficiente 78%
Con ATECO 2025, la consulenza imprenditoriale e gestionale non classificata in voci più specifiche rientra normalmente nel codice 70.20.09 – Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale n.c.a..
Nel regime forfettario i compensi di questa attività utilizzano il coefficiente di redditività del 78%.
La guida RF sulla Partita IVA del consulente aziendale approfondisce ATECO 70.20.09, Gestione Separata e calcolo delle imposte.
Casa vacanze: cosa comprende ATECO 55.20.42
ATECO 2025 identifica il codice 55.20.42 – Servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze.
Le note ufficiali ISTAT includono, tra le attività:
- servizi di alloggio forniti da affittacamere;
- servizi di alloggio in case e appartamenti per vacanze;
- servizi di alloggio forniti da famiglie private;
- alloggi per turisti per periodi inferiori a un anno;
- servizi di breve durata in houseboat non trasportabili.
La classificazione è riportata nelle note ATECO 2025 ufficiali ISTAT.
Attenzione: gestire una casa vacanze di terzi può essere 68.32.01
Se non offri direttamente il servizio di alloggio ma gestisci immobili appartenenti ad altri proprietari per loro conto, occupandoti per esempio di property management, amministrazione, incassi o gestione operativa dell’immobile, il codice da valutare può essere 68.32.01 – Gestione di beni immobili per conto terzi.
ATECO 2025 include espressamente in 68.32.01 anche il property management in ambito turistico per soggiorni brevi.
La distinzione è importante perché il coefficiente forfettario cambia:
- 55.20.42, servizio di alloggio: coefficiente 40%;
- 68.32.01, gestione immobili per conto terzi: coefficiente 86%.
Quindi non scegliere il codice solo perché “gestisci una casa vacanze”
La parola “gestione” può descrivere situazioni molto diverse.
Se sei tu l’operatore che offre al turista il pernottamento, incassa il corrispettivo dell’alloggio e gestisce l’attività ricettiva, 55.20.42 può essere coerente.
Se invece un proprietario ti paga per amministrare il suo immobile e tu operi come property manager per conto terzi, la classificazione può spostarsi su 68.32.01. Prima di comunicare la variazione ATECO devi quindi descrivere esattamente il modello economico.
Nel forfettario i coefficienti restano separati
Consulenza aziendale e servizio di alloggio appartengono a gruppi diversi della tabella dei coefficienti.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate al quadro LM prevedono che, quando le attività rientrano in gruppi differenti, il contribuente indichi separatamente i ricavi e applichi a ciascun gruppo il coefficiente corretto.
Non puoi quindi scegliere un unico coefficiente da applicare all’intero fatturato.
Esempio: consulenza 30.000 euro e casa vacanze 20.000 euro
Supponiamo che nell’anno tu incassi:
- 30.000 euro da consulenza aziendale 70.20.09;
- 20.000 euro da servizio di alloggio 55.20.42.
Il reddito forfettario lordo viene calcolato così:
- 30.000 × 78% = 23.400 euro;
- 20.000 × 40% = 8.000 euro;
- totale reddito forfettario lordo = 31.400 euro.
Applicare il 78% a tutti i 50.000 euro o il 40% a tutto il fatturato sarebbe errato.
La soglia di 85.000 euro è complessiva
I codici ATECO possono essere più di uno, ma la soglia del regime forfettario non si moltiplica.
Devi sommare i ricavi e compensi delle diverse attività per verificare il limite complessivo. Nell’esempio precedente i ricavi da considerare per la soglia sono 50.000 euro, non 30.000 e 20.000 come due limiti indipendenti.
Come si aggiunge un nuovo codice ATECO
La procedura dipende dalla natura della nuova attività.
Per una normale attività professionale individuale la variazione dei dati della Partita IVA viene comunicata all’Agenzia delle Entrate. Quando invece aggiungi un’attività d’impresa soggetta a Registro Imprese, Camera di Commercio o SCIA, la variazione deve essere coordinata anche con gli adempimenti camerali e amministrativi previsti per quella attività.
Per una casa vacanze imprenditoriale non devi quindi limitarti alla sola variazione fiscale del codice.
Casa vacanze: oltre all’ATECO servono gli adempimenti turistici
L’attività ricettiva è soggetta anche alla normativa regionale e comunale. In base alla località e alla forma dell’attività possono essere richiesti SCIA/SUAP, comunicazioni statistiche degli ospiti, adempimenti di pubblica sicurezza e identificativi della struttura.
L’ATECO serve a classificare fiscalmente l’attività, ma non sostituisce le autorizzazioni o comunicazioni previste dalla normativa turistica.
Attività principale e attività secondaria
Se la consulenza aziendale continua a produrre la maggior parte dei ricavi, può rimanere l’attività principale e la casa vacanze essere indicata come secondaria.
Se in futuro il servizio di alloggio diventa prevalente, va valutato l’aggiornamento dell’attività principale. Questo non cambia però la regola dei coefficienti: ogni gruppo continua a utilizzare il proprio valore.
Previdenza: due attività possono avere inquadramenti diversi
La consulenza aziendale svolta come libero professionista senza Cassa rientra normalmente nella Gestione Separata INPS.
L’attività ricettiva imprenditoriale può invece richiedere un diverso inquadramento previdenziale, spesso collegato alla Gestione Commercianti. Non devi quindi presumere che l’iscrizione già esistente per la consulenza copra automaticamente anche la seconda attività.
Se le attività producono redditi soggetti a gestioni previdenziali differenti, anche la dichiarazione distingue i redditi afferenti alle diverse gestioni.
E se gestisci una casa di proprietà senza attività imprenditoriale?
Non ogni affitto breve richiede automaticamente una seconda attività d’impresa sulla Partita IVA.
La disciplina degli affitti brevi distingue le locazioni effettuate come privato dall’attività esercitata in forma imprenditoriale. Prima di aggiungere 55.20.42 devi quindi verificare se stai realmente svolgendo un’attività ricettiva imprenditoriale oppure una locazione che segue un regime diverso.
Errori da evitare
- Aggiungere 55.20.42 senza verificare se offri alloggio o fai property management per terzi.
- Applicare il 78% della consulenza anche ai ricavi della casa vacanze.
- Usare il 40% della casa vacanze anche sui compensi di consulenza.
- Pensare di avere due soglie separate da 85.000 euro.
- Limitarsi alla variazione ATECO ignorando SCIA e adempimenti turistici.
- Presumere che la stessa gestione INPS copra automaticamente entrambe le attività.
- Confondere locazione privata e attività ricettiva imprenditoriale.
Checklist prima di aggiungere 55.20.42
- Definisci se offri direttamente il servizio di alloggio.
- Se gestisci immobili di terzi per conto loro, valuta 68.32.01.
- Conferma che la consulenza resti 70.20.09.
- Separa gli incassi delle due attività.
- Applica 78% alla consulenza e 40% all’alloggio 55.20.42.
- Somma tutti i ricavi per verificare la soglia del forfettario.
- Controlla Registro Imprese, SCIA/SUAP e normativa regionale.
- Verifica le diverse posizioni previdenziali.
In sintesi
Puoi aggiungere un secondo codice ATECO alla tua Partita IVA da consulente aziendale e continuare a utilizzare il regime forfettario se rispetti tutti i requisiti. Se svolgi vera attività di alloggio in casa vacanze, 55.20.42 ha coefficiente del 40%, mentre la consulenza 70.20.09 resta al 78%.
La verifica più importante viene però prima: se gestisci immobili di altri proprietari per conto loro, l’attività può essere property management 68.32.01 e non servizio di alloggio 55.20.42. Codice ATECO, coefficiente, INPS e adempimenti amministrativi devono quindi essere scelti sulla base dell’attività realmente svolta.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.