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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Titolare di impresa familiare: può passare al forfettario?

Sì: il titolare di un’impresa familiare può applicare il regime forfettario alla stessa impresa, se possiede tutti i requisiti previsti. L’impresa familiare non è una società distinta dal titolare: resta un’impresa individuale nella quale uno o più familiari collaborano secondo le regole civilistiche e fiscali previste.

La confusione nasce perché la legge considera la partecipazione a un’impresa familiare una causa ostativa quando il familiare partecipante vuole applicare il forfettario a una propria attività separata. È quindi essenziale distinguere il titolare dell’impresa familiare dal collaboratore che partecipa fiscalmente all’impresa.

Il titolare può passare dal semplificato al forfettario?

Sì, in linea generale. Se l’attività resta intestata allo stesso imprenditore, i ricavi rientrano nei limiti previsti e non esistono altre cause di esclusione, il titolare può applicare il forfettario anche se l’attività è organizzata come impresa familiare.

Il semplice fatto che nell’attività lavori il coniuge, un figlio o un altro familiare non obbliga a restare in contabilità semplificata e non impone automaticamente di chiudere l’impresa familiare.

Perché l’impresa familiare può essere forfettaria

La disciplina del regime forfettario prevede espressamente il caso dell’impresa familiare. Le istruzioni del modello Redditi PF dedicate al quadro LM contemplano infatti l’attività svolta in forma di impresa familiare e la relativa tassazione nel regime.

Nel forfettario l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore sul reddito determinato secondo le regole del regime, al lordo delle quote attribuite al coniuge e agli altri collaboratori familiari. Questo è uno degli elementi che distingue il trattamento forfettario da quello ordinario dell’impresa familiare.

La disciplina generale del regime è contenuta nei commi 54-89 della legge 190/2014. L’Agenzia delle Entrate continua a gestire il regime nel quadro LM del modello Redditi PF 2026.

Titolare e collaboratore familiare: non sono la stessa posizione

Questa distinzione è decisiva:

  • Titolare dell’impresa familiare: può applicare il forfettario alla propria impresa, se rispetta i requisiti.
  • Familiare partecipante: se vuole utilizzare il forfettario per una propria attività separata, la partecipazione all’impresa familiare può costituire causa ostativa.
  • Coadiuvante INPS: la sola qualifica previdenziale non va confusa automaticamente con la partecipazione fiscale all’impresa familiare ex articolo 5 TUIR.

Per il quadro completo su titolare, collaboratore e causa ostativa puoi consultare la guida su impresa familiare e regime forfettario.

Non serve chiudere l’impresa familiare solo per cambiare regime

Se il titolare continua la stessa attività e il familiare continua realmente a collaborare, il passaggio dal regime ordinario o semplificato al forfettario non richiede, di per sé, la chiusura dell’impresa familiare.

Chiudere l’intera struttura e riaprirla senza una reale cessazione dell’attività può creare problemi inutili e non trasforma automaticamente l’attività in una “nuova iniziativa” ai fini dell’aliquota del 5%.

Quali requisiti deve controllare il titolare

Per passare al forfettario il titolare deve verificare gli stessi requisiti generali previsti per le altre imprese individuali. In particolare:

  1. ricavi dell’anno precedente entro il limite previsto dal regime;
  2. spese per lavoro entro il tetto previsto dalla legge;
  3. assenza di partecipazioni o altre cause ostative incompatibili;
  4. assenza di regimi IVA speciali incompatibili, quando rilevanti;
  5. verifica dei rapporti con datore o ex datore, se applicabile;
  6. corretta gestione del passaggio IVA dal regime precedente al forfettario.

Il limite di 20.000 euro per le spese di lavoro

La presenza di un familiare collaboratore non esclude il forfettario, ma il titolare deve comunque verificare il requisito sulle spese di lavoro. La legge prevede un limite complessivo di 20.000 euro lordi per determinate spese relative a dipendenti, collaboratori e prestazioni di lavoro rilevanti.

La quota di partecipazione agli utili del familiare non equivale però automaticamente a una spesa dello stesso importo. Se, per esempio, il coniuge partecipa al 40% agli utili, non significa che il titolare abbia sostenuto una spesa per lavoro pari al 40% del reddito.

Come viene tassato il reddito nel forfettario

Nel regime ordinario l’impresa familiare può imputare una parte del reddito ai familiari partecipanti secondo le regole dell’articolo 5 TUIR. Nel forfettario la logica cambia: il reddito viene determinato applicando il coefficiente di redditività ai ricavi e l’imposta sostitutiva viene versata dal titolare sul reddito così determinato al lordo delle quote dei familiari.

Questo non rende irrilevante la posizione dei collaboratori sotto il profilo previdenziale: la contribuzione INPS del titolare e degli eventuali coadiuvanti continua a seguire le regole della gestione Artigiani o Commercianti, quando applicabili.

Passaggio dal semplificato: attenzione alla rettifica IVA

Se l’impresa familiare proviene da un regime con IVA ordinaria, il cambio al forfettario non riguarda soltanto l’imposta sul reddito. Possono diventare rilevanti rimanenze, beni strumentali, IVA detratta negli anni precedenti e fatture a cavallo del cambio di regime.

Per questo il passaggio va preparato prima dell’inizio del nuovo periodo d’imposta. Non basta verificare che i ricavi siano inferiori al limite: bisogna anche gestire correttamente gli effetti IVA del cambio.

Il collaboratore familiare può avere una sua Partita IVA forfettaria?

Questo è il caso opposto e va trattato separatamente. Se un familiare partecipa fiscalmente a un’impresa familiare e contemporaneamente svolge una propria attività individuale, la partecipazione all’impresa familiare rientra tra le situazioni che possono impedire l’applicazione del forfettario sulla seconda attività.

Quindi la frase “l’impresa familiare può essere forfettaria” non significa che ogni collaboratore dell’impresa possa anche avere, nello stesso periodo, una propria attività forfettaria senza ulteriori verifiche.

Esempio pratico

Marco è titolare di una ditta artigiana in contabilità semplificata e il coniuge partecipa all’impresa familiare. I ricavi dell’anno precedente sono 70.000 euro e gli altri requisiti del forfettario risultano rispettati.

Marco può valutare il passaggio al regime forfettario senza chiudere la Partita IVA e senza eliminare automaticamente il coniuge dall’impresa familiare. Dovrà però verificare il limite delle spese di lavoro, la posizione INPS del collaboratore e gli effetti IVA del passaggio.

Se invece il coniuge vuole aprire una propria Partita IVA separata e applicare anch’egli il forfettario, la sua partecipazione all’impresa familiare diventa una verifica autonoma e potenzialmente ostativa.

Il limite di ricavi si verifica sull’impresa del titolare

Il limite del regime forfettario va verificato sui ricavi dell’impresa esercitata dal titolare, non sulle sole quote attribuite ai familiari. La presenza dell’impresa familiare non moltiplica quindi la soglia e non crea un limite separato per ciascun collaboratore.

Se l’attività ha più codici ATECO, inoltre, i ricavi delle diverse attività esercitate con la stessa Partita IVA vanno considerati complessivamente secondo le regole del regime. È un controllo distinto dalla ripartizione interna del reddito tra titolare e familiari prevista dall’articolo 5 TUIR nel regime ordinario.

In pratica, per decidere il passaggio dal semplificato al forfettario devi partire dai ricavi complessivi della ditta, poi verificare spese di lavoro, cause ostative e gestione del cambio IVA. Solo dopo ha senso analizzare la posizione previdenziale dei familiari collaboratori.

Checklist prima del passaggio

  1. Verifica che il titolare, e non il collaboratore, sia il soggetto che vuole applicare il forfettario alla stessa impresa.
  2. Controlla ricavi e limiti dell’anno precedente.
  3. Verifica le spese di lavoro e la posizione dei familiari collaboratori.
  4. Controlla eventuali altre partecipazioni del titolare.
  5. Ricostruisci rimanenze, beni e IVA detratta prima del cambio di regime.
  6. Verifica INPS del titolare e dei coadiuvanti.
  7. Non chiudere l’impresa familiare se cambia soltanto il regime fiscale.

In sintesi

Il titolare di un’impresa familiare può aderire al regime forfettario se rispetta i requisiti previsti. La presenza del familiare collaboratore non è, da sola, una causa di esclusione per il titolare.

La causa ostativa riguarda invece la diversa situazione del familiare partecipante che vuole applicare il forfettario a una propria attività separata. Se vieni dal regime semplificato, oltre ai requisiti di accesso devi gestire correttamente anche IVA, rimanenze e posizione previdenziale.

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