Regime forfettario dopo il licenziamento: quando puoi entrare nel 2026
Nel 2026 puoi usare il regime forfettario dopo un licenziamento o dopo le dimissioni, ma la data della cessazione è decisiva. Se nel 2025 hai superato 35.000 euro di redditi di lavoro dipendente o assimilati, l’eccezione alla soglia opera solo se il rapporto è cessato nel 2025; se termina nel 2026, quella cessazione non elimina la causa ostativa per il 2026.
Il vecchio limite di 30.000 euro non è più quello da usare per questa verifica: per applicare il forfettario nel 2026 la soglia è 35.000 euro e si controllano i redditi percepiti nel 2025. La data di apertura della Partita IVA, da sola, non cambia questo meccanismo.
Quando il licenziamento consente di ignorare i 35.000 euro
La legge esclude dal forfettario chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati oltre la soglia prevista. La stessa disposizione stabilisce però che la verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per usare questa eccezione, rilevano le cessazioni intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime. Quindi, se vuoi usare il forfettario nel 2026 e hai superato 35.000 euro nel 2025, il rapporto deve essere effettivamente cessato nel 2025. Per la regola generale vedi anche il limite di 35.000 euro da lavoro dipendente nel forfettario.
Questo evita un errore frequente: pensare che basti essere disoccupati nel momento in cui si apre la Partita IVA. Se il reddito dell’anno precedente supera la soglia, conta anche quando il rapporto è realmente cessato.
Quale reddito devi controllare nella Certificazione Unica
Per applicare il forfettario nel 2026 il riferimento è il reddito di lavoro dipendente e assimilato fiscalmente rilevante del 2025. Il controllo va quindi effettuato sui dati fiscali certificati, non semplicemente sulla somma degli stipendi netti accreditati sul conto.
Nella pratica la Certificazione Unica è il documento da cui partire. Premi, mensilità aggiuntive e altri elementi imponibili possono incidere sul reddito certificato. Se sei vicino alla soglia, è prudente controllare il dato effettivo prima di scegliere il regime fiscale all’apertura.
Il limite non va invece confuso con i ricavi della futura Partita IVA: sono due verifiche diverse. I 35.000 euro riguardano il reddito di lavoro dipendente o assimilato dell’anno precedente; gli 85.000 euro riguardano invece il limite generale dei ricavi o compensi del regime forfettario.
Tre esempi per capire quale anno conta
40.000 euro nel 2025 e cessazione a dicembre 2025: la soglia può diventare irrilevante perché la cessazione è avvenuta nell’anno precedente. Il forfettario 2026 può essere valutato, se rispetti anche gli altri requisiti.
40.000 euro nel 2025 e cessazione a marzo 2026: la cessazione avviene nello stesso anno in cui vorresti applicare il regime e non elimina la causa ostativa per il 2026. L’accesso potrà essere rivalutato per il 2027.
30.000 euro nel 2025 e cessazione nel 2026: il reddito 2025 non supera 35.000 euro, quindi questa specifica causa ostativa non blocca il forfettario 2026. Restano comunque da verificare le altre cause di esclusione.
Licenziamento o dimissioni: conta la cessazione effettiva
La regola fiscale può rilevare anche in caso di dimissioni volontarie. Conta però il momento in cui il rapporto termina davvero. Con il preavviso il rapporto resta in essere fino alla data finale: dimissioni presentate nel 2025 con preavviso che termina nel 2026 significano cessazione nel 2026.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 368 del 24 maggio 2021 ha chiarito proprio questo punto: ai fini dell’eccezione alla soglia, rileva la cessazione effettiva e, per applicare il regime, la cessazione deve essere intervenuta nell’anno precedente.
Perciò non è sufficiente guardare la data della lettera di licenziamento o delle dimissioni. Devi verificare l’ultimo giorno in cui il rapporto risulta in essere, soprattutto quando esistono preavviso lavorato, proroghe o altre situazioni che spostano la cessazione effettiva.
Puoi aprire la Partita IVA anche se non puoi usare subito il forfettario
La causa ostativa riguarda il regime forfettario, non l’apertura della Partita IVA in sé. Se nel 2026 sei bloccato dal reddito 2025, puoi comunque aprire la Partita IVA valutando il regime ordinario compatibile con la tua attività e verificare nuovamente l’accesso al forfettario dall’anno successivo.
Esempio: reddito da dipendente di 42.000 euro nel 2025, cessazione a febbraio 2026 e apertura della Partita IVA a marzo 2026. Il forfettario non diventa disponibile per il solo fatto che a marzo non sei più dipendente. Puoi aprire l’attività nel regime applicabile e poi verificare l’eventuale ingresso nel forfettario dal 2027, se ne ricorreranno le condizioni.
Fatture all’ex datore: la cessazione non basta
Anche quando la soglia dei 35.000 euro non ti blocca, devi verificare se la nuova attività viene svolta prevalentemente per il datore di lavoro attuale o per un ex datore dei due periodi d’imposta precedenti. È una causa ostativa distinta, pensata per evitare la trasformazione sostanziale del lavoro dipendente in una collaborazione a Partita IVA.
Per esempio, sei stato licenziato a novembre 2025, apri la Partita IVA a gennaio 2026 e per tutto il 2026 fatturi quasi esclusivamente alla stessa azienda. Il fatto che il rapporto dipendente sia cessato nel 2025 può rendere irrilevante la soglia dei 35.000 euro, ma resta da controllare separatamente la prevalenza verso l’ex datore.
Quindi non bisogna usare una sola domanda, “sono stato licenziato?”, per decidere se il forfettario è possibile. Il controllo corretto è a più livelli: reddito da dipendente, cessazione, clienti della nuova attività e tutte le altre cause ostative.
Dopo il licenziamento il 5% non è automatico
Il licenziamento non dà automaticamente diritto all’imposta sostitutiva del 5%. La nuova attività deve rispettare i requisiti specifici e non deve essere una mera prosecuzione dell’attività svolta come dipendente, salvo le eccezioni previste.
Se dopo la cessazione apri la Partita IVA per fare un’attività completamente diversa, il requisito della novità può essere più semplice da sostenere. Se invece continui sostanzialmente lo stesso lavoro, con stessa organizzazione e magari lo stesso ex datore come cliente principale, il 5% richiede un controllo molto più attento.
Approfondisci il forfettario al 5% dopo lavoro dipendente.
Cosa controllare prima di aprire
- reddito da lavoro dipendente e assimilato percepito nel 2025;
- data effettiva di cessazione, compreso l’eventuale preavviso;
- presenza di pensioni o nuovi rapporti di lavoro rilevanti;
- fatturazione prevista verso il datore o ex datore;
- requisiti per il 5% e possibile mera prosecuzione;
- codice ATECO, previdenza e requisiti della nuova attività.
Fonti ufficiali
I riferimenti sono l’articolo 1, comma 57, della Legge 190/2014, la Legge 30 dicembre 2025 n. 199, che ha confermato la soglia di 35.000 euro per il 2026, e la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 368 del 24 maggio 2021 sulla cessazione effettiva del rapporto.
Domande frequenti
Se vengo licenziato nel 2026 posso aprire subito in forfettario?
Dipende dal reddito 2025. Se non supera 35.000 euro, questa causa ostativa non ti blocca. Se lo supera, la cessazione avvenuta nel 2026 non rende irrilevante la soglia per lo stesso 2026.
Le dimissioni valgono come il licenziamento?
Può rilevare qualsiasi cessazione effettiva del rapporto. Con il preavviso conta il giorno in cui il rapporto termina davvero, non la sola data della lettera di dimissioni.
Se ho superato 35.000 euro ma il rapporto è cessato nel 2025 posso entrare nel 2026?
La soglia può diventare irrilevante perché la cessazione è avvenuta nell’anno precedente, ma restano da verificare tutte le altre cause ostative.
Dopo il licenziamento spetta sempre il 5%?
No. Il 5% richiede requisiti ulteriori e può non spettare se la nuova attività è una mera prosecuzione del precedente lavoro dipendente.
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