Forfettario dopo collaborazione a progetto: fatture all’ex committente
Una precedente collaborazione a progetto può essere rilevante per il regime forfettario. Fiscalmente i redditi da collaborazione coordinata e continuativa rientrano nell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR e l’Agenzia delle Entrate li considera tra i rapporti che possono far scattare la causa ostativa se, nei due periodi d’imposta precedenti, hai collaborato con lo stesso soggetto a cui poi fatturi prevalentemente.
Il vecchio contenuto di questa pagina escludeva in modo automatico le collaborazioni a progetto dalla regola dell’ex datore/committente: questa conclusione non è corretta. Bisogna invece verificare la qualificazione fiscale del rapporto precedente, la sua data e la percentuale di fatturato che avrai verso lo stesso soggetto.
Collaborazione a progetto: perché può contare nel forfettario
Le collaborazioni coordinate e continuative sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La circolare 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che, ai fini della causa ostativa del regime forfettario, rientrano tra i rapporti rilevanti anche i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR.
La prassi distingue invece altre categorie di redditi assimilati che non fanno scattare la causa ostativa. Per questo non basta dire genericamente “era un reddito assimilato”: bisogna capire esattamente in quale lettera dell’articolo 50 rientrava il rapporto.
Il quadro ufficiale è ricostruito nella circolare 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate.
La regola riguarda i due periodi d’imposta precedenti
La causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 190/2014 riguarda l’attività esercitata prevalentemente verso datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro oppure con cui sono intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta.
Quindi non esiste una regola generale dei “tre anni” per questa specifica causa ostativa. I tre anni riguardano invece uno dei requisiti dell’aliquota start-up al 5%, che è un controllo differente.
Il testo vigente della norma è disponibile nella legge 190/2014 su Normattiva.
Quando scatta la prevalenza verso l’ex committente
La causa ostativa non scatta perché emetti una singola fattura al vecchio committente. L’Agenzia chiarisce che la prevalenza va verificata a fine anno confrontando ricavi e compensi complessivi.
In pratica, il rapporto diventa prevalente quando oltre il 50% dei ricavi o compensi deriva dal soggetto con cui avevi il rapporto rilevante oppure da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a lui.
Esempio: 60% delle fatture al vecchio committente
Hai avuto una collaborazione coordinata e continuativa nel 2025 e nel 2026 apri Partita IVA. A fine 2026 hai incassato 30.000 euro, di cui 18.000 dal vecchio committente.
La quota è del 60%. Se il rapporto precedente rientra effettivamente nell’articolo 50, lettera c-bis), e ricade nel biennio di osservazione, la causa ostativa va considerata. Non è corretto ignorarla solo perché il vecchio contratto era formalmente una collaborazione anziché un rapporto subordinato classico.
Esempio: solo il 30% al vecchio committente
Se nello stesso esempio i compensi verso il vecchio committente fossero 9.000 euro su 30.000 totali, la percentuale sarebbe il 30%. Sotto il profilo della prevalenza, la specifica causa ostativa non sarebbe integrata per quel periodo.
Resterebbero però da verificare tutti gli altri requisiti del regime forfettario e l’eventuale diritto al 5%.
Se la collaborazione è terminata da più di due periodi d’imposta
Se il rapporto di collaborazione è ormai fuori dai due periodi d’imposta precedenti, la causa ostativa d-bis legata a quel rapporto non continua indefinitamente.
Esempio: apri Partita IVA nel 2026 e l’ultima collaborazione rilevante con quel soggetto risale al 2022. Quel rapporto non rientra più, in linea generale, nel biennio di sorveglianza previsto dalla norma per il 2026.
Il vecchio “contratto a progetto” va qualificato correttamente
I contratti a progetto appartengono a una disciplina ormai superata, ma possono ancora comparire in situazioni storiche. Ai fini fiscali va verificato se il rapporto fosse effettivamente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa con reddito assimilato ex articolo 50, lettera c-bis).
Non è quindi prudente usare il solo nome del contratto. Servono Certificazione Unica, contratto, inquadramento fiscale e contributivo del periodo interessato.
Anche la soglia dei redditi assimilati va controllata separatamente
Nel 2026 esiste anche la causa ostativa collegata ai redditi da lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente, con soglia pari a 35.000 euro.
Questo controllo è diverso dalla prevalenza verso l’ex committente. Puoi quindi avere una situazione in cui non superi il 50% verso il vecchio committente ma devi comunque verificare il limite dei redditi assimilati dell’anno precedente.
Se il rapporto è cessato, va verificata anche l’eccezione prevista dalla norma per la specifica causa ostativa reddituale. Non va però confusa con la regola della prevalenza verso il datore o ex datore.
E l’aliquota al 5%?
Il diritto al 5% è ancora un terzo controllo. L’attività nuova non deve costituire mera prosecuzione di quella svolta in precedenza come dipendente o autonomo e nei tre anni precedenti non devi avere esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei termini previsti dalla legge.
Quindi è possibile che tu possa entrare nel forfettario al 15% ma non avere diritto al 5% perché la nuova attività riproduce sostanzialmente quella svolta durante la collaborazione precedente.
Stesso lavoro, stesso committente: rischio più alto
Se prima lavoravi con collaborazione coordinata e continuativa svolgendo determinate mansioni e subito dopo apri Partita IVA per svolgere lo stesso lavoro, per lo stesso soggetto e con modalità quasi identiche, la situazione va analizzata con particolare prudenza.
Oltre alla causa ostativa della prevalenza, infatti, può emergere il tema della mera prosecuzione ai fini del 5% e, sul piano lavoristico, quello dell’effettiva autonomia del nuovo rapporto.
Se il nuovo rapporto è realmente autonomo
La Partita IVA deve rappresentare un’attività realmente autonoma. Se continui a operare con orari imposti, inserimento stabile nell’organizzazione, vincoli gerarchici e modalità tipiche della subordinazione, il problema non è soltanto fiscale.
La disciplina del forfettario non trasforma automaticamente in lavoro autonomo un rapporto che, nei fatti, conserva caratteristiche diverse.
Forfettario al 15% e 5%: non confondere i due controlli
La verifica della causa ostativa d-bis stabilisce se puoi applicare o mantenere il regime forfettario. L’aliquota del 5% richiede invece requisiti aggiuntivi sulla reale novità dell’attività. Per il quadro generale puoi consultare la guida sui requisiti e cause di esclusione del forfettario e quella sull’imposta sostitutiva al 5% o al 15%.
In pratica, un rapporto precedente può non impedire il forfettario perché non c’è prevalenza verso l’ex committente, ma può comunque incidere sul 5% se la nuova attività è una mera prosecuzione. È per questo che conviene tenere distinti i due livelli di analisi.
Checklist prima di fatturare al vecchio committente
- Recupera il vecchio contratto di collaborazione.
- Controlla la Certificazione Unica e la qualificazione fiscale del reddito.
- Verifica se il rapporto rientra nell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) TUIR.
- Controlla se è compreso nei due periodi d’imposta precedenti.
- Stima quale percentuale dei compensi deriverà dallo stesso soggetto.
- Verifica separatamente la soglia dei redditi dipendenti/assimilati dell’anno precedente.
- Valuta separatamente il diritto all’imposta al 5%.
- Controlla che il nuovo rapporto sia realmente autonomo.
In sintesi
Una precedente collaborazione a progetto o co.co.co. può essere rilevante per la causa ostativa del regime forfettario. Non è corretto escluderla automaticamente perché non era un contratto di lavoro subordinato classico.
Se la collaborazione rientra nell’articolo 50, lettera c-bis), è compresa nei due periodi d’imposta precedenti e oltre il 50% dei tuoi compensi deriva dallo stesso soggetto, la causa ostativa va verificata. Separatamente devi controllare limite dei redditi assimilati e diritto all’aliquota del 5%.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.