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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Finanziamento Invitalia e regime forfettario: si può passare al forfettario?

Un finanziamento o un’agevolazione Invitalia non impedisce, di per sé, il passaggio al regime forfettario. Nel 2026 il vecchio limite di 20.000 euro sul valore dei beni strumentali non esiste più: i requisiti economici generali del forfettario riguardano soprattutto ricavi o compensi entro 85.000 euro e spese per personale entro 20.000 euro, oltre alle cause ostative previste dalla legge.

Il controllo però non finisce qui. Se hai ottenuto un finanziamento, un contributo o un’altra agevolazione gestita da Invitalia, devi verificare anche il bando, il provvedimento di concessione e gli obblighi di rendicontazione. Alcune misure contemplano espressamente beneficiari in regime forfettario; altre possono imporre requisiti contabili o vincoli specifici che vanno rispettati indipendentemente dal regime fiscale.

Finanziamento Invitalia e forfettario: risposta rapida

SituazioneEffetto sul forfettario
Beni strumentali acquistati per oltre 20.000 €Non impediscono oggi l’accesso al forfettario
Finanziamento Invitalia ancora da rimborsareNon è una causa ostativa fiscale automatica
Contributo o agevolazione con obblighi specificiVa verificato il bando e il provvedimento di concessione
Passaggio da semplificato a forfettarioPossibile se sono rispettati requisiti e regole del cambio di regime
IVA detratta sui beni finanziatiPuò richiedere rettifica IVA; non blocca il passaggio

Il vecchio limite di 20.000 euro sui beni strumentali non esiste più

La vecchia versione di questa pagina partiva da un requisito oggi superato. In passato il regime forfettario prevedeva anche un limite al costo complessivo dei beni strumentali. Quel vincolo è stato eliminato e nel testo vigente del comma 54 della Legge 190/2014 non compare più.

Nel 2026 il comma 54 richiede, tra l’altro, ricavi o compensi dell’anno precedente non superiori a 85.000 euro e spese lorde per personale e collaboratori non superiori a 20.000 euro. Quest’ultimo valore non riguarda computer, macchinari, auto, arredi o altre attrezzature.

Quindi un contribuente che possiede 25.000, 40.000 o 100.000 euro di beni strumentali non deve venderli soltanto per rientrare nel forfettario. Deve invece controllare i requisiti del regime forfettario e le eventuali cause ostative.

Il finanziamento Invitalia non è una causa ostativa prevista dalla Legge 190/2014

Le cause che possono impedire il forfettario sono individuate dalla normativa fiscale: regimi IVA speciali, determinate partecipazioni societarie, rapporti prevalenti con datore o ex datore, alcune situazioni di non residenza e gli altri casi previsti dal comma 57.

Avere ottenuto un finanziamento Invitalia non compare, da solo, tra queste cause ostative. Allo stesso modo, il fatto che il finanziamento sia ancora in ammortamento non trasforma automaticamente il contribuente in un soggetto obbligato al regime ordinario.

Per un controllo complessivo puoi consultare anche la guida su cosa impedisce davvero il passaggio al forfettario.

Perché il bando Invitalia va comunque controllato

La compatibilità fiscale con il forfettario e il rispetto delle condizioni dell’agevolazione sono due verifiche diverse. Puoi avere tutti i requisiti fiscali per il forfettario ma essere tenuto, in base al provvedimento Invitalia, a conservare documenti, utilizzare registri specifici, mantenere determinati beni o comunicare variazioni rilevanti.

Non esiste quindi una regola del tipo “Invitalia consente sempre il forfettario” valida per ogni misura. Le condizioni cambiano da incentivo a incentivo e possono cambiare anche nel tempo. Prima del passaggio vanno letti almeno il decreto o avviso applicabile, il provvedimento di concessione, gli eventuali allegati tecnici e le FAQ operative della misura.

Invitalia contempla espressamente i forfettari in alcune misure

Il fatto che il regime forfettario non sia incompatibile in via generale è confermato anche da documentazione Invitalia relativa a singole misure. Nelle FAQ del Fondo Impresa Femminile, per esempio, Invitalia chiarisce che anche le imprese in regime forfettario, pur non essendo ordinariamente obbligate alla registrazione IVA degli acquisti, devono adottare per l’agevolazione il Registro IVA Acquisti e il Libro Cespiti Ammortizzabili e conservare la documentazione richiesta.

Questo esempio è importante perché mostra la logica corretta: il forfettario può essere ammesso, ma gli obblighi documentali dell’incentivo restano. Le semplificazioni fiscali del regime non cancellano gli obblighi assunti verso il soggetto gestore.

Anche l’IVA può essere trattata diversamente da un incentivo all’altro

Le regole Invitalia possono cambiare anche sul trattamento dell’IVA nelle spese agevolate. Nelle FAQ di Resto al Sud 2.0 Invitalia indica che l’IVA può essere ammessa quando non è recuperabile secondo la normativa IVA, citando come esempio proprio il regime forfettario.

In altre misure, invece, l’IVA può essere espressamente esclusa dalle spese ammissibili. Per questo non bisogna trasferire automaticamente la regola di un bando a un altro. Il regime fiscale del beneficiario è solo uno degli elementi da considerare; la risposta definitiva dipende dalla disciplina della specifica agevolazione.

Passare dal semplificato al forfettario con un finanziamento in corso

Se oggi sei in contabilità semplificata e possiedi i requisiti per il forfettario, il finanziamento Invitalia in corso non impedisce automaticamente il cambio. Devi però verificare come sei arrivato al regime precedente e se esiste una specifica opzione fiscale ancora vincolante.

La guida su passaggio da semplificato a forfettario nel 2026 approfondisce proprio la differenza tra regime naturale e opzione per l’ordinario, oltre alla decorrenza del cambio.

In pratica, il controllo fiscale viene prima: requisiti, cause ostative e eventuale opzione. Solo dopo si passa agli effetti tecnici del cambio e agli obblighi legati all’agevolazione.

I beni comprati con Invitalia non devono essere venduti per entrare nel forfettario

La vecchia risposta suggeriva di vendere o dismettere beni strumentali per scendere sotto 20.000 euro. Nel 2026 questa indicazione non è più corretta come regola fiscale generale.

Non devi vendere un macchinario finanziato da Invitalia soltanto perché il suo costo porta il totale dei cespiti sopra 20.000 euro. Anzi, una dismissione fatta senza controllare il bando potrebbe creare un problema sul versante dell’agevolazione se il bene è ancora soggetto a obblighi di mantenimento, destinazione o rendicontazione.

Prima di cedere un bene agevolato bisogna quindi controllare il provvedimento Invitalia e non usare un requisito fiscale ormai abolito come motivo per venderlo.

Finanziamento, contributo a fondo perduto e agevolazione non sono la stessa cosa

Nel linguaggio comune si parla spesso di “finanziamento Invitalia”, ma le misure possono combinare strumenti diversi: prestiti agevolati, contributi a fondo perduto, garanzie o altre forme di aiuto.

Un finanziamento da restituire non è un corrispettivo per la vendita di beni o servizi e non va confuso con i ricavi o compensi che formano la soglia ordinaria del forfettario. Un contributo a fondo perduto, invece, deve essere analizzato sulla base della sua specifica disciplina fiscale: non è corretto affermare in modo automatico che ogni contributo Invitalia sia sempre tassato oppure sempre escluso.

Se la misura contiene sia finanziamento sia contributo, conviene quindi separare le due componenti anche nell’analisi fiscale e nella documentazione.

Attenzione alla rettifica IVA sui beni acquistati prima del passaggio

Il punto fiscale più importante, quando passi da un regime con IVA al forfettario, può essere la rettifica dell’IVA detratta. Il fatto che il bene sia stato acquistato con fondi propri oppure con un finanziamento Invitalia non cambia il meccanismo IVA.

Se hai detratto IVA su beni strumentali ancora compresi nel periodo di rettifica, oppure hai rimanenze o altri elementi rilevanti, il passaggio può richiedere il riallineamento previsto dall’articolo 19-bis.2 del DPR 633/1972.

Questo adempimento non impedisce il forfettario: determina però un possibile costo di transizione. Per i calcoli specifici consulta la guida sulla rettifica IVA nel passaggio al forfettario.

E gli ammortamenti dei beni finanziati?

Nel regime forfettario il reddito non viene determinato sottraendo analiticamente ammortamenti e altri costi. Si applica invece il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi rilevanti e si deducono, secondo le regole del regime, i contributi previdenziali obbligatori versati.

Quindi il passaggio può interrompere la deduzione analitica delle quote di ammortamento che avrebbe avuto rilievo nel regime precedente. Il bene però continua a esistere e il suo costo storico può restare importante per altre verifiche fiscali e documentali.

Il tema è approfondito nella guida sugli ammortamenti in corso nel passaggio al forfettario.

Esempio 1: macchinari Invitalia per 35.000 euro

Un’impresa ha acquistato nel 2022 macchinari per 35.000 euro grazie a un finanziamento Invitalia. Nel 2025 resta sotto 85.000 euro di ricavi, non supera il limite di 20.000 euro per il personale e non presenta cause ostative.

Il costo dei macchinari, anche se superiore a 20.000 euro, non impedisce l’accesso al forfettario nel 2026. Prima del cambio vanno però controllati due aspetti: eventuali obblighi ancora attivi previsti dall’agevolazione e rettifica dell’IVA detratta sui beni, se il periodo di rettifica non è terminato.

Esempio 2: agevolazione con obblighi di rendicontazione ancora aperti

Una ditta possiede tutti i requisiti fiscali per il forfettario, ma deve ancora presentare a Invitalia documenti di spesa e registri previsti dal provvedimento di concessione. Il passaggio al forfettario non elimina questi obblighi.

La ditta può quindi trovarsi fiscalmente in un regime semplificato e, contemporaneamente, dover tenere documentazione aggiuntiva solo per rispettare la misura agevolativa. Non c’è contraddizione: i due obblighi derivano da fonti diverse.

Esempio 3: il bando richiede un requisito contabile specifico

Esistono incentivi in cui il regime contabile o la forma del beneficiario rientrano direttamente tra i requisiti di ammissione. In una situazione simile non basta dire “la Legge 190/2014 mi consente il forfettario”: bisogna verificare se il passaggio modifica un requisito che il beneficiario deve mantenere per l’agevolazione.

Questa è la ragione per cui il controllo del singolo bando viene prima di qualsiasi risposta definitiva sulla compatibilità.

Checklist prima di passare al forfettario con un’agevolazione Invitalia

  1. Verifica ricavi o compensi dell’anno precedente rispetto agli 85.000 euro.
  2. Controlla le spese per personale e collaboratori rispetto al limite di 20.000 euro.
  3. Escludi le cause ostative previste dalla Legge 190/2014.
  4. Verifica se il regime precedente deriva da una scelta volontaria ancora vincolante.
  5. Recupera il provvedimento di concessione Invitalia e il bando applicabile.
  6. Controlla obblighi di conservazione dei beni, registrazione delle spese e rendicontazione.
  7. Verifica se il cambio di regime deve essere comunicato al soggetto gestore.
  8. Ricostruisci l’IVA detratta sui beni acquistati prima del passaggio.
  9. Calcola l’eventuale rettifica IVA e gli effetti sugli ammortamenti.
  10. Distingui sempre finanziamento da restituire e contributo a fondo perduto.

Fonti ufficiali

In sintesi

Nel 2026 un finanziamento Invitalia e beni strumentali superiori a 20.000 euro non impediscono automaticamente il regime forfettario. Il vecchio tetto sui beni è stato eliminato e non devi vendere attrezzature soltanto per rientrare sotto quella cifra.

Devi però superare due controlli separati: da una parte i requisiti fiscali del forfettario; dall’altra gli obblighi della specifica agevolazione Invitalia. Il passaggio può inoltre richiedere rettifica IVA e modifica del trattamento degli ammortamenti. È questa doppia verifica, non il valore dei beni finanziati, a determinare se il cambio di regime è realmente praticabile.

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