Aprire una Partita IVA per toelettatura animali nel 2026 richiede di distinguere la vera attività di cura e toelettatura degli animali da compagnia dalla vendita di prodotti, dal pet sitting e da eventuali impianti esclusivamente self-service. Con ATECO 2025 esiste un codice specifico: 96.99.12 – Servizi di toelettatura per animali da compagnia.
Per una normale attività organizzata di toelettatura svolta personalmente dal titolare, l’inquadramento è normalmente quello di impresa artigiana: Registro Imprese, Albo delle imprese artigiane quando ne ricorrono i presupposti, INPS Artigiani e adempimenti presso il SUAP. Nel regime forfettario il coefficiente di redditività è del 67%.
Toelettatura animali: quadro rapido
- ATECO 2025: 96.99.12 – Servizi di toelettatura per animali da compagnia.
- Coefficiente forfettario: 67%.
- Forma tipica: impresa artigiana quando il titolare svolge personalmente l’attività con prevalenza del proprio lavoro.
- Previdenza: normalmente Gestione Artigiani INPS nell’inquadramento artigiano.
- INPS 2026: aliquota 24%, minimale 18.808 euro e contributo minimo annuo del titolare di circa 4.521,36 euro prima di agevolazioni.
- Avvio: Partita IVA, Registro Imprese/Comunicazione Unica e pratiche SUAP/SCIA applicabili.
- Requisiti professionali: vanno verificate disciplina regionale, comunale e sanitaria; non esiste un unico corso nazionale identico obbligatorio in ogni territorio.
Codice ATECO toelettatura 96.99.12
La classificazione ATECO 2025 dell’ISTAT ha introdotto la voce specifica 96.99.12 per i servizi di toelettatura per animali da compagnia. Questo supera le vecchie indicazioni che utilizzavano codici generici o raggruppavano dog sitting, custodia e toelettatura sotto la stessa voce.
La scheda interna sul codice ATECO 96.99.12 approfondisce la classificazione; questa guida riguarda invece l’apertura e la gestione fiscale dell’attività.
Cosa comprende una toelettatura
Nell’attività rientrano normalmente lavaggio, asciugatura, spazzolatura, tosatura, rifinitura del mantello e altre cure estetiche non veterinarie rivolte agli animali da compagnia. Va mantenuto chiaro il confine con le prestazioni veterinarie, riservate al medico veterinario e soggette a un diverso inquadramento professionale.
Custodia, pensione, dog sitting, addestramento e commercio di animali o prodotti non devono essere considerati automaticamente compresi nella sola toelettatura: se sono attività autonome o significative, occorre verificare classificazione e adempimenti aggiuntivi.
Toelettatura e pet shop: due attività diverse
Molte toelettature vendono anche shampoo, spazzole, guinzagli, alimenti o altri prodotti. Quando la vendita diventa abituale e autonoma, non è prudente considerarla assorbita dal 96.99.12. Il commercio al dettaglio di animali da compagnia, alimenti e articoli utilizza in ATECO 2025 il codice 47.76.20.
La guida al pet shop spiega gli adempimenti commerciali. Se nello stesso locale convivono toelettatura e vendita, può essere necessario gestire due attività, individuando prevalenza ed eventuale codice secondario.
Serve un corso obbligatorio per aprire?
Non è corretto affermare che esista un unico corso nazionale obbligatorio identico per aprire una toelettatura in qualsiasi Comune italiano. Requisiti professionali, igienico-sanitari e caratteristiche dei locali possono dipendere dalla disciplina regionale e dalle procedure del SUAP e dell’autorità sanitaria territorialmente competente.
Prima di scegliere il locale o sostenere investimenti è quindi opportuno verificare con il SUAP quali comunicazioni, eventuali attestazioni formative e prescrizioni siano richieste nella Regione e nel Comune in cui si vuole operare.
Requisiti del locale, igiene e benessere animale
Una toelettatura utilizza acqua, detergenti, apparecchi elettrici e attrezzature a contatto con animali diversi durante la giornata. La scelta del locale deve quindi precedere l’investimento in arredi e macchinari: destinazione d’uso, scarichi, aerazione, superfici lavabili, sicurezza degli impianti, gestione dei rifiuti e procedure di pulizia possono essere oggetto di prescrizioni locali o sanitarie.
Va inoltre organizzato il servizio in modo da ridurre rischi per animali, clienti e operatori. Custodia temporanea, separazione degli animali, sanificazione delle attrezzature e gestione di eventuali incidenti devono essere coerenti con le regole territoriali applicabili e con una corretta organizzazione professionale. Una polizza di responsabilità civile può essere una voce di costo importante da valutare anche quando non costituisce l’unico requisito per l’avvio.
Come aprire una toelettatura
- definire servizi effettivi ed eventuali prodotti venduti;
- verificare presso SUAP e autorità territoriali requisiti del locale e dell’attività;
- aprire la Partita IVA con ATECO 96.99.12;
- iscrivere l’impresa al Registro Imprese e, quando ricorrono i presupposti, all’Albo artigiani;
- aprire la posizione INPS Artigiani e gli eventuali ulteriori adempimenti assicurativi;
- presentare SCIA o altra pratica richiesta;
- aggiungere codici e adempimenti se si svolgono anche commercio, pensione o altri servizi.
Regime forfettario e coefficiente del 67%
La persona fisica che esercita la toelettatura può applicare il forfettario se rispetta i requisiti generali e non ricade in una causa di esclusione. Per il codice 96.99.12 il coefficiente di redditività è del 67%.
Con 30.000 euro di ricavi, il reddito forfettario lordo è 20.100 euro. Il restante 33% rappresenta i costi riconosciuti forfettariamente: detergenti, energia, acqua, affitto, attrezzature, manutenzione, assicurazioni e altre spese non vengono normalmente dedotti una per una.
Prima di scegliere il regime verifica i requisiti e le cause di esclusione del forfettario.
INPS Artigiani 2026
Per il titolare che esercita la toelettatura come impresa artigiana, il riferimento previdenziale è normalmente la Gestione Artigiani INPS. La circolare INPS n. 14/2026 indica un reddito minimale di 18.808 euro e un’aliquota del 24% per gli artigiani fino alla prima fascia.
Il contributo minimo annuo del titolare è circa 4.521,36 euro, prima di eventuali agevolazioni. Sul reddito che supera il minimale si aggiunge la contribuzione percentuale prevista.
Dipendenti, familiari e collaboratori
Se l’attività cresce, il titolare può impiegare dipendenti, familiari collaboratori o altri addetti. Questo incide sui costi reali, sulla sicurezza sul lavoro e sugli adempimenti previdenziali. La posizione di un collaboratore familiare non va confusa con quella di un normale dipendente e richiede una verifica specifica.
Per restare nel regime forfettario bisogna inoltre rispettare il limite previsto per le spese sostenute per lavoro dipendente e assimilato. Prima di assumere è quindi utile simulare non solo il costo del personale ma anche l’effetto sui requisiti del regime fiscale.
Riduzione INPS del 35%
Il titolare artigiano in regime forfettario può valutare, se possiede i requisiti, la riduzione INPS del 35%. La riduzione abbassa la contribuzione dovuta ma può incidere sull’accredito pensionistico: non va scelta automaticamente senza valutarne gli effetti.
Esempio con 30.000 euro di ricavi
Con 30.000 euro di ricavi e coefficiente del 67%, il reddito forfettario lordo è 20.100 euro. Senza riduzione del 35%, una stima semplificata dei contributi parte dal minimo di 4.521,36 euro e aggiunge il 24% sui 1.292 euro che superano il minimale di 18.808 euro: circa 310 euro. Il totale contributivo è quindi circa 4.831 euro.
I contributi obbligatori versati e deducibili si sottraggono prima dell’imposta sostitutiva. La base fiscale scende a circa 15.269 euro. L’imposta è circa 763 euro al 5% oppure 2.290 euro al 15%.
Quanto incidono i costi reali
Il forfettario riconosce implicitamente costi pari al 33% dei ricavi. Una toelettatura può però sostenere spese importanti per vasche, tavoli, phon professionali, tosatrici, impianti, acqua calda, energia, detergenti, sanificazione, affitto e manutenzione. La convenienza va valutata confrontando questi costi reali con la quota forfettaria.
Se il locale richiede un investimento iniziale elevato o se i costi operativi superano stabilmente il 33% dei ricavi, il regime ordinario può meritare un confronto più approfondito.
Toelettatura automatica o self-service
Un impianto automatico o self-service per il lavaggio dei cani non va assimilato senza verifica a una normale attività manuale. Se il servizio è erogato prevalentemente attraverso macchinari senza intervento professionale del titolare, organizzazione e inquadramento previdenziale possono richiedere una valutazione specifica.
Per questo il vecchio approfondimento sulla toelettatura automatica per cani resta un caso particolare e non una guida universale per tutte le toelettature.
Errori da evitare
- usare 96.99.11 o un vecchio codice generico per una normale toelettatura;
- iscriversi automaticamente alla Gestione Separata senza verificare l’inquadramento artigiano;
- dare per certo un unico corso nazionale obbligatorio;
- considerare vendita di prodotti e pet shop automaticamente compresi nel 96.99.12;
- confondere prestazioni estetiche con attività veterinarie;
- calcolare l’imposta prima della deduzione dei contributi obbligatori;
- scegliere un locale prima di verificare SUAP e requisiti igienico-sanitari.
Domande frequenti
ATECO 2025 prevede il codice specifico 96.99.12 – Servizi di toelettatura per animali da compagnia.
Per il codice 96.99.12 il coefficiente del regime forfettario è del 67%.
Una normale attività organizzata svolta dal titolare è generalmente inquadrata come impresa artigiana e quindi nella Gestione Artigiani INPS. Va comunque verificata la struttura concreta dell’attività.
Non esiste una risposta nazionale unica valida per ogni territorio. Vanno verificate disposizioni regionali e richieste del SUAP e delle autorità sanitarie competenti.
Sì, ma se la vendita è abituale e autonoma va verificato anche il codice commerciale pertinente, ad esempio 47.76.20 per pet shop, oltre ai relativi adempimenti.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
