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Regime Forfettario

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Partita IVA terapista occupazionale: ATECO, Albo e INPS

Aprire la Partita IVA come terapista occupazionale nel 2026 richiede di coordinare correttamente professione sanitaria, ATECO, Albo, previdenza e fatturazione. Il terapista occupazionale è un professionista sanitario regolamentato: per esercitare servono il titolo abilitante e l’iscrizione al relativo Albo presso l’Ordine TSRM e PSTRP competente.

Per ATECO 2025 la FNO TSRM e PSTRP indica il codice 86.95.00 – Attività di fisioterapia come riferimento fiscale del Terapista occupazionale. La denominazione del codice non trasforma però il terapista occupazionale in fisioterapista: sono professioni sanitarie distinte, con profili e Albi differenti. Nel forfettario il coefficiente è del 78% e la previdenza è normalmente la Gestione Separata INPS.

Terapista occupazionale: quadro rapido

  • ATECO 2025: 86.95.00 – Attività di fisioterapia.
  • Professione: sanitaria regolamentata.
  • Albo: iscrizione all’Albo dei Terapisti occupazionali presso l’Ordine TSRM e PSTRP.
  • Coefficiente forfettario: 78%.
  • Previdenza: normalmente Gestione Separata INPS.
  • INPS 2026: 26,07% per il professionista senza altra copertura obbligatoria; 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati.
  • Fatturazione: prestazioni sanitarie da gestire verificando IVA, Sistema Tessera Sanitaria e regole sui dati sanitari.

Codice ATECO 86.95.00: perché è corretto

La tabella FNO TSRM e PSTRP sui codici ATECO 2025 indica per il Terapista occupazionale il codice 86.95.00. Non va quindi scelto automaticamente 86.97.00, che riguarda servizi di intermediazione per attività sanitarie, né una voce residuale solo perché il nome della professione non compare nella denominazione del codice.

ATECO serve a classificare l’attività economica. La natura professionale resta quella del Terapista occupazionale, che opera secondo il proprio profilo professionale e non assume competenze di altre professioni sanitarie per effetto del codice.

Albo professionale e titolo abilitante

Per esercitare la professione occorre possedere il titolo abilitante previsto dalla normativa ed essere iscritti al relativo Albo. Aprire la Partita IVA con 86.95.00 non abilita chi non possiede questi requisiti.

La comunicazione professionale deve essere altrettanto coerente: sito, preventivi e fatture devono descrivere prestazioni riconducibili al profilo del Terapista occupazionale, senza sovrapporsi a diagnosi, prescrizioni o attività riservate ad altre professioni.

Quando serve la Partita IVA

La Partita IVA è necessaria quando l’attività autonoma è svolta con abitualità. Studio professionale, servizi domiciliari regolari, collaborazioni continuative con strutture, agenda di pazienti e promozione stabile sono elementi tipici di attività abituale.

Il limite di 5.000 euro non costituisce una soglia fiscale generale per lavorare abitualmente senza Partita IVA. Riguarda specifici aspetti previdenziali del lavoro autonomo occasionale e non sostituisce il criterio dell’abitualità.

Come aprire la Partita IVA

  1. verificare titolo e iscrizione all’Albo;
  2. aprire la Partita IVA con ATECO 86.95.00;
  3. scegliere il regime fiscale dopo il controllo dei requisiti;
  4. iscriversi alla Gestione Separata INPS quando dovuta;
  5. impostare correttamente fatturazione sanitaria e Sistema Tessera Sanitaria;
  6. gestire privacy, assicurazione professionale e documentazione sanitaria;
  7. verificare eventuali requisiti del locale se si apre uno studio proprio.

Per il regime fiscale consulta i requisiti e le cause di esclusione del forfettario.

Regime forfettario e coefficiente del 78%

Il Terapista occupazionale persona fisica può utilizzare il forfettario se rispetta tutte le condizioni previste. Con ATECO 86.95.00 il coefficiente di redditività è del 78%. Con 30.000 euro di compensi incassati, il reddito forfettario lordo è quindi 23.400 euro.

Il restante 22% rappresenta i costi riconosciuti forfettariamente. Affitto, strumenti, ausili, assicurazione, formazione, software, trasferte e materiali non vengono normalmente dedotti uno per uno. La convenienza del regime dipende quindi dal rapporto tra costi reali e compensi.

Gestione Separata INPS 2026

Il Terapista occupazionale libero professionista non dispone di una Cassa previdenziale autonoma di categoria. In assenza di altra previdenza obbligatoria il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS. La circolare INPS n. 8/2026 indica un’aliquota del 26,07% per il professionista senza altra copertura obbligatoria.

Non esiste il contributo minimo fisso tipico di Artigiani e Commercianti. I contributi dipendono dal reddito professionale imponibile secondo le regole della Gestione Separata e vanno coordinati con eventuali altre posizioni previdenziali.

Esempio con 30.000 euro di compensi

Con 30.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo è 23.400 euro. Applicando a titolo di esempio il 26,07%, i contributi corrispondenti sono circa 6.100 euro.

Assumendo che i contributi siano effettivamente versati e deducibili nell’anno, si sottraggono prima dell’imposta sostitutiva. La base fiscale scende così a circa 17.300 euro; l’imposta è circa 865 euro al 5% oppure 2.595 euro al 15%.

Prestazioni sanitarie, IVA e Sistema Tessera Sanitaria

Le prestazioni rese nell’esercizio della professione sanitaria richiedono una verifica del corretto trattamento IVA. Non basta essere in regime forfettario per ignorare la natura sanitaria del servizio. Per le prestazioni a persone fisiche possono inoltre operare obblighi verso il Sistema Tessera Sanitaria e regole specifiche sulla fatturazione elettronica dei dati sanitari.

Regime forfettario e disciplina sanitaria devono quindi essere letti insieme: il primo regola la determinazione del reddito, mentre la seconda incide su qualificazione della prestazione, trattamento dei dati e adempimenti sanitari.

Studio, domicilio e collaborazioni con strutture

Il Terapista occupazionale può lavorare in studio, a domicilio, in strutture sanitarie o sociosanitarie e in altri ambienti di vita della persona. Gli interventi possono riguardare autonomia personale, attività quotidiane, partecipazione sociale e lavorativa, adattamento dell’ambiente e utilizzo di ausili.

Quando la collaborazione con una struttura viene fatturata con Partita IVA, il rapporto deve essere realmente autonomo. Orari rigidi, organizzazione integralmente imposta e inserimento stabile nella struttura possono richiedere una valutazione del rapporto anche sotto il profilo lavoristico.

Ausili e adattamenti: quando sono prestazione e quando sono vendita

Il Terapista occupazionale può valutare e proporre ausili o adattamenti funzionali nell’ambito delle proprie competenze. Una cosa è la prestazione professionale di valutazione, addestramento e adattamento; altra cosa è acquistare e rivendere abitualmente ausili o prodotti al cliente.

Se la vendita di beni diventa un’attività autonoma e non meramente occasionale o accessoria, va verificato se occorre aggiungere un codice commerciale e un diverso inquadramento amministrativo. Non è corretto considerare qualsiasi vendita automaticamente assorbita dal 86.95.00.

Lavoro in équipe e responsabilità professionale

Il Terapista occupazionale lavora spesso con medici, fisioterapisti, logopedisti, psicologi, educatori e altri professionisti. La collaborazione multidisciplinare non modifica automaticamente l’inquadramento fiscale: ogni professionista deve fatturare le prestazioni che rientrano nel proprio profilo e assumere la relativa responsabilità.

Contratti e fatture dovrebbero quindi identificare con sufficiente chiarezza la prestazione resa. Questo è particolarmente utile nelle collaborazioni con centri che fatturano al paziente un percorso complessivo e affidano singole attività a professionisti autonomi.

Assicurazione, formazione e costi reali

Oltre a imposte e INPS, il professionista deve mettere a budget iscrizione all’Ordine, assicurazione professionale, formazione continua, strumenti, software, spostamenti e eventuale studio. Nel forfettario questi costi non vengono dedotti analiticamente.

Il coefficiente al 78% presume costi pari al 22% dei compensi. Se la struttura reale dei costi supera stabilmente questa percentuale, è opportuno confrontare il risultato con il regime ordinario anziché scegliere il forfettario solo per l’aliquota del 5% o 15%.

Errori da evitare

  • usare 86.97.00, che riguarda intermediazione sanitaria, come codice del Terapista occupazionale;
  • confondere 86.95.00 con il titolo di fisioterapista;
  • ignorare l’iscrizione all’Albo;
  • considerare 5.000 euro una soglia generale per evitare la Partita IVA;
  • iscriversi ad Artigiani o Commercianti senza verificare la Gestione Separata;
  • calcolare l’imposta prima di dedurre i contributi obbligatori;
  • trattare la vendita abituale di ausili come automaticamente compresa nella prestazione sanitaria;
  • ignorare Sistema Tessera Sanitaria, assicurazione e privacy.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO del terapista occupazionale?

La tabella FNO TSRM e PSTRP per ATECO 2025 indica il codice 86.95.00 – Attività di fisioterapia.

Il terapista occupazionale deve essere iscritto all’Albo?

Sì. È una professione sanitaria regolamentata e richiede titolo abilitante e iscrizione al relativo Albo presso l’Ordine TSRM e PSTRP.

Qual è il coefficiente di redditività?

Con ATECO 86.95.00 il coefficiente del regime forfettario è del 78%.

Il terapista occupazionale paga la Gestione Separata INPS?

Normalmente sì se esercita come libero professionista e non è soggetto ad altra previdenza obbligatoria. Nel 2026 l’aliquota ordinaria senza altra copertura è 26,07%.

Il codice 86.95.00 significa che il terapista occupazionale è un fisioterapista?

No. Il codice ATECO è una classificazione economica. Terapista occupazionale e fisioterapista restano professioni sanitarie distinte, con propri profili e Albi.

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