Aprire la Partita IVA come Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (TNPEE) nel 2026 richiede di coordinare professione sanitaria, ATECO, previdenza e fatturazione. Il TNPEE è una professione sanitaria regolamentata: per esercitare servono il titolo abilitante e l’iscrizione al relativo Albo presso l’Ordine TSRM e PSTRP competente.
Con ATECO 2025 il riferimento è 86.99.03 – Attività di psicomotricità, codice individuato espressamente dalla Commissione di albo nazionale dei TNPEE. Nel regime forfettario il coefficiente di redditività è del 78%. Il libero professionista che non è soggetto a un’altra forma previdenziale obbligatoria versa normalmente alla Gestione Separata INPS.
TNPEE con Partita IVA: quadro rapido
- ATECO 2025: 86.99.03 – Attività di psicomotricità.
- Professione: sanitaria e regolamentata.
- Albo: iscrizione all’Albo dei Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva presso l’Ordine TSRM e PSTRP.
- Coefficiente forfettario: 78%.
- Previdenza: normalmente Gestione Separata INPS.
- Aliquota 2026: 26,07% per il libero professionista non pensionato e senza altra copertura obbligatoria; 24% nei casi previsti per chi è pensionato o già assicurato.
- Fatture: le prestazioni sanitarie richiedono verifica di IVA, Sistema Tessera Sanitaria e regole sui dati sanitari.
Codice ATECO TNPEE 86.99.03
La classificazione ATECO 2025 ha introdotto il codice 86.99.03 – Attività di psicomotricità. La nota ufficiale FNO TSRM e PSTRP dedicata ai TNPEE chiarisce espressamente che questo è il nuovo codice individuato per il Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.
È un aggiornamento importante perché molte fonti continuano a riportare vecchie voci residuali dell’area sanitaria. Per una nuova apertura nel 2026 il punto di partenza deve essere la classificazione vigente, verificando sempre che l’attività concretamente esercitata corrisponda al profilo professionale.
ATECO e abilitazione sono due cose diverse
Il codice ATECO classifica l’attività economica ma non attribuisce competenze sanitarie. Non basta quindi indicare 86.99.03 per esercitare: occorrono il titolo previsto dalla normativa e la regolare iscrizione all’Albo. Lo stesso principio vale per sito, social, preventivi e fatture: le prestazioni descritte devono rimanere nel perimetro professionale del TNPEE.
Questa distinzione evita anche di confondere il TNPEE con figure non sanitarie che utilizzano termini come psicomotricità in contesti educativi o di benessere. Titolo professionale, responsabilità sanitaria e classificazione fiscale devono essere coerenti tra loro.
Quando il TNPEE deve aprire la Partita IVA
Quando l’attività autonoma è svolta con abitualità, la Partita IVA è il normale inquadramento fiscale. Agenda di pazienti, studio professionale, collaborazioni ricorrenti con centri, disponibilità continuativa e promozione stabile sono elementi tipici di un’attività abituale.
Il limite di 5.000 euro non è una soglia fiscale generale che permette di esercitare abitualmente una professione sanitaria senza Partita IVA. Quella cifra rileva in specifici aspetti contributivi del lavoro autonomo occasionale, ma non sostituisce il criterio dell’abitualità.
Come aprire la Partita IVA da TNPEE
- verificare titolo abilitante e iscrizione all’Albo;
- aprire la Partita IVA con codice 86.99.03;
- scegliere il regime fiscale dopo il controllo dei requisiti;
- iscriversi alla Gestione Separata INPS quando dovuta;
- impostare fatture sanitarie e Sistema Tessera Sanitaria;
- gestire correttamente privacy, consenso, documentazione clinica e assicurazione professionale;
- verificare eventuali requisiti del locale se si apre uno studio proprio.
Per il regime fiscale consulta anche i requisiti e le cause di esclusione del forfettario.
Regime forfettario e coefficiente del 78%
Il TNPEE persona fisica può applicare il forfettario se rispetta tutte le condizioni previste. Con ATECO 86.99.03 il coefficiente di redditività è del 78%. Con 30.000 euro di compensi incassati il reddito forfettario lordo è quindi 23.400 euro.
Il restante 22% rappresenta i costi riconosciuti in modo forfettario. Affitto dello studio, materiali, giochi, strumenti riabilitativi, software, formazione, assicurazione e spostamenti non vengono normalmente dedotti uno per uno. Per questo il forfettario va confrontato con i costi reali della propria organizzazione.
Gestione Separata INPS 2026
Il TNPEE libero professionista non dispone di una Cassa previdenziale autonoma della categoria. In assenza di un’altra forma obbligatoria, il riferimento è normalmente la Gestione Separata INPS. La circolare INPS n. 8/2026 indica per il professionista senza altra copertura un’aliquota complessiva del 26,07%.
La Gestione Separata non prevede il contributo minimo fisso di Artigiani e Commercianti: la contribuzione dipende dal reddito professionale imponibile, entro minimale per l’accredito contributivo e massimale previsti annualmente.
Esempio con 30.000 euro di compensi
Con 30.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito forfettario lordo è 23.400 euro. Applicando, a titolo di esempio, il 26,07%, i contributi corrispondenti sono circa 6.100 euro.
Assumendo nell’esempio che tali contributi siano effettivamente versati e deducibili nell’anno, vanno sottratti prima dell’imposta sostitutiva. La base fiscale scende così a circa 17.300 euro; l’imposta è circa 865 euro al 5% oppure 2.595 euro al 15%.
Prestazioni sanitarie, IVA e Sistema Tessera Sanitaria
La fattura di un TNPEE non va trattata come una generica consulenza. La natura sanitaria della prestazione deve essere verificata per applicare correttamente il trattamento IVA. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche possono inoltre operare gli obblighi di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria e le regole specifiche sulla fatturazione elettronica dei dati sanitari.
Essere in regime forfettario non elimina questi obblighi. Regime fiscale e disciplina sanitaria convivono: il primo determina il calcolo del reddito e dell’imposta sostitutiva, la seconda incide sulla qualificazione della prestazione, sulla gestione dei dati e sugli adempimenti sanitari.
Studio proprio, domiciliare e collaborazione con centri
Il TNPEE può lavorare in uno studio proprio, a domicilio o in collaborazione con poliambulatori, cooperative, centri riabilitativi e altre strutture. Cambia l’organizzazione, ma non il requisito dell’autonomia professionale quando il rapporto viene fatturato con Partita IVA.
Se orari, presenza, strumenti, direttive e organizzazione sono integralmente imposti da un unico committente, è utile verificare che il rapporto sia realmente autonomo. La sola emissione di una fattura non trasforma automaticamente un rapporto sostanzialmente subordinato in lavoro autonomo.
Scuole, famiglie ed équipe multidisciplinari
Una parte dell’attività può svolgersi in coordinamento con famiglia, scuola e altri professionisti sanitari. Fiscalmente conta sempre chi conferisce l’incarico e chi riceve la prestazione: una fattura a una famiglia, a una cooperativa o a una struttura sanitaria può avere modalità amministrative diverse, pur restando la stessa professione.
Quando il lavoro rientra in un progetto più ampio, è utile che contratto e fattura descrivano il servizio effettivamente reso dal TNPEE senza trasformarlo genericamente in attività educativa o consulenziale. Questo aiuta a mantenere coerenti ATECO, responsabilità professionale e trattamento fiscale.
Assicurazione, formazione e privacy: costi da mettere a budget
Oltre a imposte e contributi, il professionista deve considerare costi che incidono sul netto reale: polizza professionale, formazione continua, iscrizione all’Ordine, strumenti, eventuale affitto, software, consulenza privacy e gestione sicura dei dati sanitari. Nel forfettario queste spese non sono dedotte analiticamente.
Un confronto corretto tra forfettario e ordinario deve quindi partire dal margine effettivo. Se i costi reali superano stabilmente il 22% dei compensi, il vantaggio del coefficiente al 78% può ridursi.
Errori da evitare
- usare ancora un vecchio codice sanitario generico senza verificare ATECO 2025;
- confondere ATECO e abilitazione professionale;
- considerare 5.000 euro una soglia automatica per evitare la Partita IVA;
- iscriversi ad Artigiani o Commercianti senza verificare la Gestione Separata;
- calcolare il 5% o 15% prima della deduzione dei contributi obbligatori;
- trattare le fatture come consulenze generiche senza verificare la natura sanitaria;
- ignorare Sistema Tessera Sanitaria, assicurazione e privacy dei dati clinici.
Domande frequenti
Il codice specifico ATECO 2025 è 86.99.03 – Attività di psicomotricità, indicato dalla Commissione di albo nazionale dei TNPEE.
Sì. È una professione sanitaria regolamentata e richiede titolo abilitante e iscrizione al relativo Albo presso l’Ordine TSRM e PSTRP.
Per il codice 86.99.03 il coefficiente del regime forfettario è del 78%.
Normalmente sì se esercita come libero professionista e non è soggetto ad altra previdenza obbligatoria. Nel 2026 l’aliquota ordinaria senza altra copertura è 26,07%.
No. La necessità della Partita IVA dipende dall’abitualità dell’attività autonoma, non da una soglia generale di 5.000 euro.
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