Possibilità di rateizzare il secondo acconto delle imposte sui redditi in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal 16 Gennaio 2024 per le persone fisiche con fatturato fino a 170.000 euro.
Con il decreto legge 18 Ottobre 2023, n. 145, articolo 4 di accompagnamento alla Legge di Bilancio, il Consiglio dei Ministri dà la possibilità di alleggerire il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi per i titolari di Patita Iva attraverso una rateizzazione dell’importo delle imposte dovute per il secondo acconto, ordinariamente in scadenza al 30 Novembre 2023.
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Chi sono i destinatari della rateizzazione?
Il rinvio della scadenza del secondo acconto e la sua eventuale rateizzazione interesserà le persone fisiche titolari di partita IVA che nel corso del 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi sotto la soglia dei 170.000 euro. In pratica per l’anno 2023 questi soggetti potranno versare in forma rateale l’importo delle imposte dovute in acconto a partire dal 16 Gennaio 2024 per un massimo di 5 rate di pari importo).
Possiamo dire che rimangono escluse da questa disposizione:
- le partite IVA individuali che hanno percepito ricavi o compensi nel 2022 superiori a 170.000 euro;
- persone fisiche non titolari di partita iva;
- le persone fisiche soci di società o associazioni che tassano il reddito per trasparenza,
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (società di persone, di capitali e gli enti commerciali e non commerciali).
Per tali soggetti rimane l’obbligo di pagare il secondo acconto delle imposte entro il 30 Novembre.
Quali sono le imposte che rientrano nella rateizzazione?
In attesa della pubblicazione ufficiale riteniamo che le imposte rientranti nella rateizzazione sono:
- IRPEF
- Imposte sostitutive IRPEF che riguardano: contribuenti che adottano il regime di vantaggio, i contribuenti che adottano il regime forfettario, la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi e l’IVIE
- IVAFE
Per questi versamenti resta l’obbligo di pagare il secondo acconto delle imposte entro il 30 Novembre.
Inoltre, tali novità non riguardano i contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti per la quota eccedente il minimale e i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata. I versamenti contributivi INPS a percentuale dovranno essere effettuati entro la scadenza ordinaria del 30 Novembre 2023, così come i contributi dovuti alle singole Casse Previdenziali autonome non cambieranno le scadenze.
Inoltre, non avranno una proroga di scadenza anche i premi assicurativi INAIL.
Come si effettua la rateizzazione del secondo acconto delle imposte?
Anziché effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 Novembre 2023, la rateizzazione permette di effettuare il pagamento in 5 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 Gennaio, con scadenza il 16 di ogni mese.
Sulle rate successive alla prima, però, sono dovuti interessi del 4% annuo e tale disposizione non modifica le modalità di determinazione e di calcolo del secondo acconto imposte (metodo storico o previsionale). L’unica modifica è inerente all’eliminazione di sanzioni dovute al differimento e al frazionamento del versamento per i soggetti destinatari della disposizione.
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