
Aprire la Partita IVA da perito industriale nel 2026 richiede il corretto inquadramento professionale, il codice ATECO 74.99.91 – Attività tecniche svolte da periti industriali e la previdenza EPPI. La vecchia logica di usare codici tecnici generici è superata: ATECO 2025 identifica espressamente la professione e comprende, tra gli esempi, consulenza tecnica nei campi dell’edilizia, elettrotecnica, informatica ed elettronica.
Nel regime forfettario il coefficiente di redditività è del 78%. Sul piano previdenziale, EPPI applica nel 2026 un contributo soggettivo ordinario del 18% del reddito professionale netto, un contributo integrativo del 5% e il contributo di maternità annualmente determinato. I contributi fiscalmente deducibili vanno sottratti prima di applicare l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.
Perito industriale: quadro rapido 2026
- ATECO 2025: 74.99.91.
- Descrizione: Attività tecniche svolte da periti industriali.
- Coefficiente forfettario: 78%.
- Inquadramento: libero professionista.
- Ordine: iscrizione all’Albo dei Periti Industriali secondo il percorso professionale applicabile.
- Previdenza: EPPI per chi esercita la libera professione ed è soggetto alla relativa iscrizione.
- Contributo soggettivo EPPI 2026: aliquota ordinaria 18%.
- Contributo integrativo: 5%.
- Apertura fiscale: modello AA9/12.
Codice ATECO perito industriale 74.99.91
La classificazione ATECO 2025 di ISTAT assegna ai periti industriali il codice 74.99.91. Le note esplicative includono la consulenza tecnica fornita da periti industriali, ad esempio nei settori dell’edilizia, dell’elettrotecnica, dell’informatica e dell’elettronica.
La descrizione è più precisa del vecchio uso di categorie residuali e va scelta quando rappresenta realmente l’attività professionale svolta. Se il professionista esercita attività autonome diverse, come progettazione industriale, consulenza gestionale o servizi classificati in altre divisioni ATECO, può essere necessario valutare codici ulteriori o differenti.
Attenzione al vecchio errore 74.90.91
Il codice corretto è 74.99.91. La precedente versione di questa pagina riportava in un passaggio anche “74.90.91”: si trattava di un refuso da non utilizzare. In una comunicazione fiscale, nella dichiarazione di attività o nella verifica della propria posizione va sempre fatto riferimento al codice ATECO vigente e coerente con l’attività.
Albo dei Periti Industriali e abilitazione
Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali gestisce l’Albo Unico, rinnovato anche per il 2026. L’iscrizione professionale e il percorso di abilitazione dipendono dal titolo posseduto e dalla normativa applicabile alla specifica posizione.
Dal 2026 è operativo anche il Registro Elettronico Nazionale dei Tirocinanti per i candidati laureati che seguono il percorso verso l’esame di abilitazione. Il punto fiscale è semplice: il codice 74.99.91 non attribuisce da solo il titolo professionale e non sostituisce i requisiti ordinistici.
Come aprire la Partita IVA da perito industriale
Il perito industriale che esercita individualmente la libera professione apre normalmente la Partita IVA con il modello AA9/12, indicando 74.99.91 quando descrive l’attività svolta. Alla posizione fiscale vanno poi coordinati iscrizione professionale, qualificazione previdenziale EPPI, fatturazione elettronica e dichiarazione dei redditi.
La sola attività professionale individuale non comporta automaticamente una posizione da impresa commerciale o artigiana. Se però vengono affiancate attività organizzate d’impresa, vendita di beni o servizi diversi dalla professione, l’inquadramento va riesaminato.
EPPI: chi deve qualificarsi e iscriversi
EPPI è l’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. Le indicazioni ufficiali precisano che la qualificazione EPPI è obbligatoria per i neoiscritti all’Ordine, anche quando non esercitano ancora la professione; chi inizia la libera professione utilizza invece la specifica procedura di iscrizione come professionista.
EPPI indica inoltre che l’obbligo contributivo nasce con il primo incarico professionale, secondo le regole dell’Ente, indipendentemente dal fatto che sia già stato prodotto reddito o emesso il primo documento fiscale. Per questo la posizione previdenziale va affrontata insieme all’avvio della professione e non rimandata alla prima dichiarazione dei redditi.
Contributo soggettivo EPPI 2026: 18%
La pagina ufficiale EPPI sulla contribuzione indica un’aliquota soggettiva ordinaria del 18% del reddito professionale netto da lavoro autonomo. L’iscritto può scegliere volontariamente un’aliquota superiore fino al 35% per incrementare il montante previdenziale.
Per il 2026 il contributo soggettivo minimo indicato dall’Ente è 2.359 euro. I pensionati EPPI o di altro ente hanno regole specifiche: l’aliquota ordinaria del soggettivo è ridotta al 9%, fermo restando che possono optare per il 18% o per un’aliquota più alta nei limiti previsti.
Contributo integrativo EPPI 5% e maternità
Il contributo integrativo EPPI è pari al 5% e viene applicato nelle fatture e negli altri documenti fiscali secondo le regole dell’Ente. Nel 2026 il contributo integrativo minimo pubblicato da EPPI è 655 euro. Il contributo integrativo non è normalmente deducibile fiscalmente, salvo le specifiche eccezioni previste.
Il contributo di maternità per il 2026 è indicato da EPPI in 4 euro ed è fiscalmente deducibile. Questi importi sono dati annuali: nelle simulazioni future vanno sempre ricontrollati sul sito dell’Ente.
Agevolazione EPPI under 35
Gli iscritti con meno di 35 anni possono richiedere, per i primi cinque anni di iscrizione, la riduzione del 50% del contributo soggettivo quando rispettano il limite di reddito previsto. Per il 2026 EPPI indica un limite di reddito pari a 26.208 euro.
La riduzione non va confusa con l’imposta sostitutiva al 5% del regime forfettario: sono due agevolazioni diverse, con requisiti e conseguenze differenti. La prima riguarda la previdenza EPPI, la seconda la tassazione fiscale.
Regime forfettario perito industriale: coefficiente 78%
Con ATECO 74.99.91 il coefficiente di redditività è del 78%. Se il professionista incassa 30.000 euro, il reddito forfettario lordo è 23.400 euro. Le spese reali dello studio non vengono dedotte una per una perché sono assorbite dalla quota forfettaria del 22%.
Restano invece centrali i contributi previdenziali obbligatori fiscalmente deducibili effettivamente versati. Solo dopo questa deduzione si applica l’imposta sostitutiva del 15% o, se ricorrono tutti i requisiti, del 5%. Per verificare accesso e cause ostative puoi consultare i requisiti del regime forfettario.
Esempio fiscale con 30.000 euro di compensi
Con 30.000 euro incassati e coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo è 23.400 euro. Il 18% di 23.400 euro è 4.212 euro: questo mostra l’ordine di grandezza del contributo soggettivo ordinario, ferma restando l’applicazione dei minimi, delle regole EPPI e della reale base previdenziale della posizione.
Per il calcolo fiscale ipotizziamo che nell’anno risultino effettivamente versati e deducibili 4.212 euro di contributo soggettivo. La base dell’imposta diventa 19.188 euro. L’imposta sostitutiva è quindi circa 959,40 euro al 5% oppure 2.878,20 euro al 15%.
Il contributo integrativo non va sommato automaticamente tra le deduzioni fiscali, perché EPPI precisa che non è normalmente deducibile salvo specifiche eccezioni. Anche in questo caso l’ordine corretto evita il vecchio errore di calcolare subito il 5% o il 15% sul reddito forfettario lordo.
Perito industriale dipendente e libera professione
L’iscrizione all’Albo e l’esercizio professionale vanno distinti dal rapporto di lavoro dipendente. Un perito industriale può trovarsi iscritto all’Ordine senza esercitare la libera professione, oppure può affiancare attività autonoma e lavoro dipendente quando compatibile con il proprio rapporto di lavoro.
Ai fini EPPI la qualificazione va comunque comunicata secondo lo status reale. Ai fini del forfettario bisogna inoltre verificare la causa ostativa collegata ai redditi di lavoro dipendente dell’anno precedente e ogni altra condizione applicabile.
Fattura del perito industriale
Il professionista emette fattura elettronica indicando la prestazione tecnica svolta e applicando il contributo integrativo EPPI del 5% secondo le regole dell’Ente. Nel regime forfettario non addebita l’IVA per effetto della disciplina fiscale del regime e non applica ordinariamente la ritenuta d’acconto quando sono riportate le indicazioni previste.
Per gli importi non soggetti a IVA superiori a 77,47 euro si applicano le regole sull’imposta di bollo da 2 euro, salvo eccezioni. Il contributo integrativo, la base della fattura e il trattamento fiscale devono essere gestiti coerentemente nel documento elettronico.
Errori da evitare
- usare il refuso 74.90.91 invece del corretto 74.99.91;
- mantenere nel 2026 un SEO title fermo al 2025;
- usare minimi EPPI del 2023 o di altri anni;
- confondere EPPI con Gestione Separata INPS;
- considerare il contributo integrativo del 5% automaticamente deducibile;
- calcolare l’imposta forfettaria prima di dedurre i contributi obbligatori effettivamente versati e deducibili;
- confondere il 50% EPPI under 35 con l’aliquota fiscale del 5% per nuove attività.
Domande frequenti
ATECO 2025 prevede il codice 74.99.91, Attività tecniche svolte da periti industriali.
Nel 2026 il contributo soggettivo ordinario EPPI è del 18% del reddito professionale netto, mentre il contributo integrativo è del 5%. Sono previsti minimi annuali e regole specifiche per alcune categorie.
Per il codice 74.99.91 il coefficiente di redditività nel regime forfettario è del 78%.
Sì. Nel 2026 gli iscritti under 35 possono richiedere per i primi cinque anni la riduzione del 50% del contributo soggettivo se rispettano il limite di reddito previsto dall’EPPI, pari a 26.208 euro per l’anno.
Per acconti, Modello 03 e saldo consulta anche le scadenze EPPI 2026.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
